La convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e San Marino: alcuni aspetti pratici

Col 2015 è entrata in vigore la convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e San Marino: ecco una panoramica degli aspetti pratici di tale convenzione per gli operatori economici. A cura di Jessica Tassinari.

La convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e San Marino

la convenzione contro le doppie imposizioni fiscali siglata da Italia e Repubblica di san MarinoLa fase negoziale dell’accordo tra Italia e San Marino si è conclusa il 21 marzo del 2002 ed in data 13 giugno 2012 la Convenzione è stata integrata da un protocollo di modifica.

Dal 1′ gennaio 2014 è entrata in vigore la “Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali”.

All’interno della convenzione, la definizione di “residente di uno Stato contraente” assume una particolare rilevanza.

E’ residente di uno Stato contraente ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Si considera che la residenza delle persona fisica si trova nel luogo ove la stessa possiede un abitazione e la utilizza in modo durevole; ai fini della determinazione della residenza assume particolare rilevanza l’aspetto legato alle relazioni personali ed economiche del soggetto e quindi il centro degli interessi vitali di detta persona.

Per quanto riguarda le società, la residenza è legata al concetto di direzione effettiva, intesa come il luogo in cui vengono adottate le decisioni più importanti relative alla gestione della società ed allo svolgimento dell’attività di impresa.

La Convenzione disciplina la tassazione di flussi di reddito transnazionali, quelli ritenuti di maggior interesse saranno oggetto di un breve approfondimento, partendo dai sottoesposti: redditi immobiliari, utili delle imprese e dividendi.

Redditi Immobiliari

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Nei suddetti redditi rientrano quelli derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione dei beni immobili.

Utili delle imprese

Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata.

Qualora l’impresa svolga attività mediante una stabile organizzazione, gli utili dell’impresa diverranno imponibili nell’altro Stato, ma solamente nella misura in cui siano attribuibili alla stabile organizzazione stessa.

La stabile organizzazione è definita come una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, avendo a disposizione locali, immobili o macchinari, impianti ed attrezzature varie che vengono, appunto, utilizzati per lo svolgimento dell’attività d’impresa.

Dividendi

I Dividendi pagati da una società residente di uno stato contraente ad un residente dell’altro Stato

contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato della fonte dei dividendi stessi, attraverso una ritenuta alla fonte che però non può eccedere:

  • lo 0% (esenzione) dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario è una società, diversa da una società di persone, che ha detenuto almeno il 10% del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
  • il 15% dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

I flussi di reddito, oggetto di breve approfondimento nei prossimi articoli, saranno:

  • interessi
  • canoni
  • utili di capitali
  • professioni indipendenti
  • lavoro dipendente

 

Ti può

13 gennaio 2015

Jessica Tassinari

In collaborazione con World Trade Center San Marino

 

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