Il bonus bebè

al fine di fruire del c.d. ‘bonus bebè’, quindi per beneficiare dell’assegno annuo di 960 euro che lo Stato mette a disposizione, si dovrà fare attenzione alla composizione del nucleo familiare: ecco le regole per l’accesso a questo contributo

Al fine di fruire del c.d. bonus bebè, quindi per beneficiare dell’assegno annuo di 960 euro si dovrà fare attenzione alla composizione del nucleo familiare. Il principio si desume dal testo approvato in via definitiva della legge di stabilità del 2015 (legge n. 190/2014). Pertanto se uno dei componenti del nucleo familiare originario fuori esce per creare una propria famiglia abitando da solo o contraendo matrimonio, sussistono maggiori possibilità di ottenere la somma mensile di 80 euro nel caso in cui nel precedente nucleo ci sia una nuova nascita o anche un’adozione.

Il bonus è stato istituito con l’intento di incentivare le nuove nascite o le adozioni contribuendo alle spese di sostegno dei figli. L’importo, come ricordato, equivale di fatto al bonus di 80 euro mensili previsti in favore dei lavoratori dipendenti.

L’erogazione della somma spettante sarà effettuata mensilmente con decorrenza dalla data di nascita o dell’adozione per una durata di tre anni. Il beneficio è temporaneo nel senso che il presupposto si deve verificare nell’arco temporale compreso tra il 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017. Per i nati dal 1 gennaio 2018 (o per le adozioni successive) non spetterà alcun beneficio salvo il caso in cui prima della scadenza il legislatore non disporrà una proroga.

L’ambito di applicazione del beneficio è molto ampio spettando ai figli di cittadini italiani o di uno Stato membro della UE o di cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno (art. 9 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286) purché residenti in Italia.

Un ulteriore requisito è di tipo economico. Infatti, la spettanza del beneficio è subordinata alla circostanza che i soggetti interessati (il nucleo familiare) possiedano un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro. Il riferimento al fine di verificare il mancato superamento del valore di tale indicatore è al nucleo familiare come composto in base allo stato di famiglia. Possono quindi assumere rilevanza eventuali variazioni.

Ad esempio il nucleo familiare potrebbe essere costituito dai genitori e dal primo figlio maggiorenne, ma inizialmente il nucleo potrebbe non avere diritto al bonus nonostante la nascita del secondo figlio. Il primo figlio potrebbe ad esempio lavorare e tale circostanza potrebbe determinare il superamento del valore di 25.000 euro dell’indicatore ISEE.

Il primo figlio maggiorenne potrebbe però decidere di costituire un nucleo familiare a sé stante, stipulando un contratto di locazione della nuova abitazione essendo autosufficiente dal punto di vista economico. La nuova situazione dovrà risultare dallo stato di famiglia. In questo caso il nucleo familiare originario potrebbe trovarsi nelle condizioni di fruire del bonus bebè di 80 euro mensili per il nuovo nato. Infatti, nel momento in cui il figlio maggiorenne ha costituito un nuovo nucleo familiare l’indicatore ISEE potrebbe scendere al di sotto della soglia massima di 25.000 euro al fine di fruire del beneficio.

Qualora il nucleo familiare cui appartiene il genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 7.000 euro annui, l’importo dell’assegno sarà raddoppiato e quindi spetterà nella misura di 160 euro mensili.

L’Assegno non concorre né alla formazione del reddito complessivo, né alla verifica del reddito complessivo al fine di fruire del bonus mensile di 80 euro spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati. Il bonus bebè non spetta automaticamente, ma per fruirne è necessario inviare una apposita domanda all’INPS.

10 gennaio 2015

Nicola Forte