Partono i controlli contro le false partite IVA

uno dei cardini della Riforma Fornero era la creazione di un sistema di controlli per individuare quei rapporti di lavoro dipendente mascherati da fatturazione con partita IVA; attenzione: nel 2015 partono i controlli!

Premessa normativa

La legge n. 92/2012, meglio nota come riforma Fornero, integrata poi dal decreto sviluppo n. 83/2012 ha riformato il Decreto Legislativo n. 276-2003 (Legge Biagi) introducendo una specifica normativa per i lavoratori autonomi con partita IVA.

Lo scopo è quello di smascherare le false partite Iva in base a precisi indici di presunzione al fine di trasformare tali rapporti in co.co.pro. e, nei casi più eclatanti, in lavoratori a tempo indeterminato.

E’ importante ricordare che il rapporto di lavoro con partita IVA riqualificato come co.co.pro. in assenza di progetto viene trasformato d’ufficio in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con applicazione del relativo regime previdenziale e fiscale.

Al 31 dicembre 2014 scade il primo biennio di applicazione per la verifica dei requisiti disposti dalla legge e pertanto dal 2015 le imprese saranno oggetto di appositi controlli come anticipato dallo stesso Ministro del lavoro: “il Ministro del lavoro Giuliano Poletti si pone come obiettivo quello di rafforzare i controlli sulle false partite IVA, ma anche sui contratti a progetto, i co.co.pro. che vengono usati per mascherare rapporti di lavoro subordinato vero e proprio”.

IL PUNTO SULLA NORMATIVA IN VIGORE IN MATERIA DI FALSE PARTITE IVA

Come noto il contratto di lavoro autonomo trova il suo fondamento normativo nell’art. 2222 c.c.. Il lavoratore autonomo si obbliga a prestare la sua opera, come concordato nel contratto, e il committente può pretendere che l’obbligazione avvenga secondo le condizioni pattuite e a regola d’arte come stabilito dall’art. 2224 c.c., ma non può intervenire sulle modalità esecutive .

Al fine di individuare le false partite IVA, con lo scopo di ricondurre il rapporto nell’ambito del lavoro a progetto, la riforma Fornero prevedeva i seguenti criteri:

1) durata della prestazione lavorativa nell’anno solare superiore ad otto mesi;

2) corrispettivo (anche se fatturato a più soggetti) che costituisce almeno l’80% del volume d’affari nei confronti di un unico soggetto;

3) il contribuente deve avere a disposizione una postazione fissa di lavoro presso la sede del committente.

La Legge Fornero ha disposto l’applicazione della norma alle prestazioni d’opera concluse dopo il 18 luglio 2012 e a tutti i contratti già sottoscritti quando siano decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge ovvero dal 18 luglio 2013.

In seguito il decreto sviluppo n. 83-2012 interviene sull’articolo 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003, introdotto dalla legge di riforma del mercato del lavoro e, dopo la modifica, le prestazioni lavorative rese da una persona titolare di partita IVA si presumono di lavoro subordinato quando ricorrono almeno due dei seguenti presupposti:

1) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; in sede di verifica verranno pertanto esaminate le lettere d’incarico e le fatture in cui è indicato il periodo della prestazione effettuata. Per i rapporti di lavoro instaurati tra il 19 luglio 2012 e il 31 dicembre 2012 la condizione potrà essere verificata dopo il 01 gennaio 2015 mentre per le prestazioni iniziate dal 01 01 2013 la condizione dovrà essere verificata a decorrere dal 2016;

2) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi (vanno considerati e corrispettivi fatturati indipendentemente dal loro incasso fatta salva la deroga per i lavoratori autonomi che operano con il criterio di cassa);

3) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente (non è necessario che il posto sia dato in uso esclusivo).

In buona sostanza in presenza di un rapporto di lavoro autonomo con partita Iva si presume quanto segue:

a) la prestazione d’opera si presume coordinata e continuativa solo se resa da persona titolare di partita IVA ;

b) la prestazione si presume una collaborazione coordinata e continuativa in presenza di almeno due dei tre requisiti sopra indicati;

c) la prova della insussistenza degli elementi che possono configurare la collaborazione spetta al committente;

d) in mancanza di prova contraria fornita dal committente il contratto di prestazione d’opera si converte in collaborazione coordinata e continuativa.

APPLICAZIONE PRATICA DEI REQUISITI AL FINE DI SMASCHERARE LE FALSE PARTITE IVA

Requisito numero uno:la collaborazione con il medesimo committente deve avere una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi.

La circolare n.32-2012 del Ministero del Lavoro ha chiarito che il periodo in questione deve essere valutato tenendo in considerazione l’anno civile (periodo dal primo gennaio al 31 dicembre ritenendo quindi un mese pari a 30 giorni e il rispetto del requisito in un periodo di otto mesi e un giorno nel corso di ciascuna annualità (241 giorni). Il Ministero ha anche chiarito che il primo biennio di verifica scadrà il 31 dicembre 2014.

Requisito numero due: il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, deve costituire più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi.

Il Ministero ha chiarito che per periodo di due anni solari si debba fare riferimento a due periodi di 365 giorni consecutivi riportando il seguente esempio: se ad esempio di vuole verificare il requisito alla data del 31 gennaio 2015 si deve guardare al periodo 31 gennaio 2013 al 30 gennaio 2014 e dal 31 gennaio 2014 30 gennaio 2015.

Il Ministero in seguito ha ribadito che, pur in assenza del dettato normativo, per ragioni di coerenza con il primo requisito anche per il fatturato si debba prendere in considerazione l’anno civile.

Requisito numero tre: il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. L’applicazione pratica del requisito in oggetto viene regolata dalla circolare del Ministero n.32-2012: “tale condizione si verifica quando, negli archi temporali, utili alla realizzazione delle altre due condizioni, il collaboratore possa disporre di una postazione fissa ubicata in locali in disponibilità del committente”.

In sostanza la verifica pratica deve essere fatta con le seguenti modalità:

– se coesistono i primi due requisiti, si considera l’anno civile;

– in presenza del primo requisito (anno civile) anche il requisito del posto fisso seguirà lo stesso criterio di valutazione;

– in presenza del requisito due si deve applicare il biennio solare retrocedendo di 730 giorni (due anni) dalla data della verifica.

QUANDO NON SI APPLICANO LE PRESUNZIONI

Analizzando i punti principali si evidenzia come la presunzione di cui alla Legge di Riforma, ovvero conversione da contratto di prestazione d’opera in collaborazione coordinata e continuativa, non trova sicuramente applicazione nei seguenti casi.

a) Quando la prestazione professionale rientra tra quelle per le quali l’ordinamento vigente richiede il possesso di specifici requisiti (iscrizione ad Albi, Registri, Ruoli…).

I professionisti se sono iscritti all’Albo, al pari di tutti coloro che svolgono professioni ordinistiche, non sono pertanto false partite IVA e quindi possono correttamente svolgere il loro lavoro con le modalità proprie degli autonomi senza che ricorrano i presupposti della presunzione di lavoro parasubordinato.

Il Ministero del Lavoro con l’interpello n . 16-2014 ha escluso la presunzione per la categoria dei Fisioterapisti con la seguente motivazione: “Nel caso in esame, il fisioterapista per esercitare la professione deve essere in possesso di diploma universitario che abilita all’esercizio della professione e può iscriversi agli elenchi professionali istituti con legge regionale e quindi, nel caso in cui il professionista in questione abbia il necessario titolo e sia iscritto all’Albo, non si applica la presunzione di lavoro parasubordinato”.

Se per l’identificazione dell’attività professionale che richiede l’iscrizione ad un Ordine si può fare riferimento al DM 20 dicembre 2012 per i soggetti imprenditori il concetto di Albo/Registro si ritiene rispettato per i soggetti iscritti all’albo Artigiani escludendo pertanto tali soggetti dalla presunzione in materia di false partite IVA (l’iscrizione all’albo Artigiani, e non la semplice iscrizione in CCIAA, non dipende infatti solamente da una richiesta da parte del soggetto interessato ma è disposta per Legge e soggetta al parere di una apposita commissione come disposto dalla circolare 32/2012).

Per analogia vale lo stesso discorso per quelle attività che prevedono apposita iscrizione in Elenchi o ruoli ad opera della Camera di Commercio o di altri Enti (i.e. Agenti Commercio, autotrasportatori ,Promotori finanziari…).

b) Presenza contemporanea dei seguenti requisiti.

1) la presunzione non opera se il prestatore è titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo (percepito anche da più committenti) non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile previsto ai fini previdenziali di cui all’art. 1 della Legge 233-1990 (in questo caso la presunzione potrebbe comunque scattare se lo stesso prestatore richieda e dimostri, con prove a suo carico, la possibile conversione del contratto d’opera).

Per il 2013 l’importo è di euro 19.196,35 mentre per il 2014 la cifra di reddito è pari ad euro 19.395,00 (1,25x 15.516).

2) La presunzione non opera anche qualora la prestazione lavorativa sia caratterizzata da elevate competenze teoriche ovvero capacità pratiche consistenti (certamente la disposizione per come è scritta si presta a varie interpretazioni in quanto piuttosto generica).

Il Ministero a titolo esemplificativo ha citato i seguenti casi: soggetti in possesso di diploma/Laurea, possesso di una qualifica da almeno 10 anni.

E’ utile infine spendere due parole sulla questione del fatturato (80 % annuo ) nei confronti dello stesso centro di interesse.

Tale situazione si verifica senza ombra di dubbio quando due imprese committenti appartengono allo stesso gruppo ovvero sono collegate tra di loro o soggette ad un controllo da parte di uno dei soggetti coinvolti.

Certamente ogni situazione deve essere ben valutata in quanto il rischio di elusione può manifestarsi anche in altre situazioni.

COSA ACCADE IN PRESENZA DI ALMENO DUE DEI TRE REQUISITI SOPRAINDICATI

In presenza di almeno due dei requisiti già sottolineati il contratto d’opera si converte in collaborazione coordinata e continuativa (la presunzione è relativa ovvero ammette la prova contraria da parte del committente).

In caso di verifica si possono pertanto ipotizzare le seguenti situazioni:

1) Trasformazione del contratto in presenza di un “progetto“: la partita Iva, trasformata in “co.co.co.” (presunzione di legge), diventa una “co.co.pro. con partita Iva”, applicandosi ad essa la disciplina delle co.co.pro;

2) Trasformazione del contratto in assenza di un “progetto“: la partita Iva, trasformata in “co.co.co.” (presunzione di legge), è soggetta alla sanzione previste per le “co.co.co. senza progetto”: trasformazione in un “rapporto dipendente a tempo indeterminato” dalla data di costituzione del rapporto (dalla prima fattura);

3) Trasformazione in presenza o in assenza di un “progetto“: se la partita Iva, trasformata in “co.co.co.” (presunzione di legge), svolge un’attività con modalità analoghe a quella dei dipendenti, la co.co.co. è considerata “rapporto dipendente a tempo indeterminato” sin dalla data di costituzione (dalla prima fattura).

14 gennaio 2015

CELESTE VIVENZI