Tutte le novità sulle lettere d'intento degli esportatori abituali

dopo il decreto semplificazioni i dati delle dichiarazioni d’intento dovranno essere inviati al Fisco direttamente dall’esportatore abituale; a consuntivo, nel modello IVA annuale, anche dal fornitore

 

Per effetto delle novità introdotte sono raddoppiati gli invii dei dati delle lettere di intento, perché oggi i dati vengono comunicati alle Entrate solo una volta, cioè dal fornitore o dal prestatore, con singoli invii, mentre in futuro, i dati dovranno essere inviati alle Entrate, durante l’anno, dall’esportatore abituale e a consuntivo, nel modello Iva annuale, dal fornitore o dal prestatore.

 

L’articolo 20, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n.175, cd. “Semplificazioni fiscali”, pubblicato sulla G.U. n.277 del 28 novembre 2014, modifica la comunicazione dei dati delle lettere di intento disciplinata dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 746 del 1983, da inviare all’Agenzia delle Entrate.

In sostanza, per effetto delle modifiche, viene posto in capo al cd. “esportatore abituale” (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell’IVA) l’obbligo di informare l’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d’intento da consegnare, ai fini dell’agevolazione predetta, al proprio fornitore.

Si elimina dunque l’obbligo, oggi posto in capo al fornitore dell’esportatore abituale, di comunicare periodicamente i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute, con il contestuale trasferimento di tale adempimento in capo al soggetto (esportatore abituale) che fruisce della non imponibilità dell’operazione.

 

L’Agenzia delle Entrate dovrà rilasciare apposita ricevuta con l’indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall’esportatore abituale, che consegna al proprio fornitore o prestatore, ovvero in dogana, la lettera di intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa. Il fornitore potrà effettuare l’operazione senza applicazione dell’imposta, solo dopo aver ricevuto la lettera d’intento e la relativa ricevuta.

Il fornitore o prestatore di servizi dovrà dunque accertarsi di ricevere la dichiarazione, assieme alla ricevuta, di cui deve riscontrare telematicamente l’avvenuto rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate per non incorrere nella sanzione pecuniaria.

 

La lettera di intento: finalità

Si rammenta che i soggetti che vendono beni o forniscono servizi a operatori non obbligati al pagamento dell’Iva sugli acquisti devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione. Possono acquistare senza pagamento dell’imposta i cosiddetti “esportatori abituali”, ovvero coloro che nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, hanno registrato esportazioni e altre operazioni a esse assimilate per un ammontare superiore al 10 per cento del volume d’affari conseguito nello stesso periodo (articolo 8, del D.P.R n. 633 del 1972).

Per acquistare senza pagamento dell’Iva, gli “esportatori abituali” devono presentare ai loro fornitori una dichiarazione d’intento. I fornitori, a loro volta comunicano i dati della dichiarazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.

La comunicazione va trasmessa, solo in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (per esempio, professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

La norma vigente prevede, in particolare, che l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta debba risultare da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, contenente l’indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l’indicazione dell’ufficio competente nei suoi confronti.

 

Le novità introdotte dal decreto “Semplificazioni fiscali”

Con le modifiche proposte dalla norma in esame (comma 1, lettera a)) detta dichiarazione – anziché essere subito consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana – dovrà anzitutto trasmettersi telematicamente all’Agenzia delle Entrate, la quale sarà tenuta a rilasciare un’apposita ricevuta telematica.

Solo in un secondo momento la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore ovvero in dogana.

L’Agenzia delle Entrate, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della disposizione in esame, dovrà mettere a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione, prima dell’effettuazione della operazione.

 

Rimane fermo che la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.

Nel caso di consegna della dichiarazione al fornitore di beni o al prestatore di servizi, per effetto delle modifiche proposte (comma 1, lettera b)), sarà il cedente o il prestatore a dover riepilogare nella dichiarazione Iva annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.

Viene dunque eliminato l’onere, da parte del cedente/prestatore, di comunicare all’Agenzia delle Entrate per via telematica entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale (nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta) i dati contenuti nella dichiarazione di intento ricevuta.

Il comma 2, sostituendo l’articolo 7, comma 4-bis del D.Lgs. n. 471 del 1997, conseguentemente alle modifiche apportate al comma 1, punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria dal cento al duecento per cento dell’imposta il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni non imponibili prima di aver ricevuto, da parte del cessionario o committente, la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate.

 

La decorrenza

Il comma 3, dell’articolo 20, del decreto “Semplificazioni fiscali” dispone l’applicazione della nuova procedura alle dichiarazioni d’intento relative ad operazioni senza applicazione dell’imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015.

 

Affida, inoltre, a un provvedimento del direttore dell’ Agenzia delle Entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, il compito di definire le modalità applicative, anche di natura tecnica, delle procedure suddette; tale provvedimento stabilirà i requisiti cui subordinare il rilascio della ricevuta da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Con successivi provvedimenti possono essere definiti ulteriori requisiti.

 

 

9 dicembre 2014

Federico Gavioli

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