Legge di stabilità 2015, cambia completamente la strategia antievasione; la tempistica e le sanzioni risultano decisamente modificati

cambia completamente la strategia sulla lotta all’evasione puntando soprattutto sulla compliance; il mutamento di rotta si comprende dalla lettura del disegno di Legge di stabilità all’attenzione del Senato…

Cambia completamente la strategia sulla lotta all’evasione puntando soprattutto sulla compliance. Il mutamento di rotta si comprende dalla mera lettura dell’art. 44, commi 11 e seguenti del disegno di legge di stabilità del 2015. Dopo il voto di fiducia espresso dalla Camera il testo dovrebbe approdare la settimana prossima al Senato e presumibilmente la disposizione in rassegna sarà confermata definitivamente.

Il potenziamento della compliance con il contestuale rafforzamento dell’effetto di persuasione dovrebbe essere concretamente attuato con una duplice misura. Da una parte il Fisco punta ad informare il contribuente che conosce con esattezza la sua posizione fiscale, dall’altra si rende possibile regolarizzare la propria posizione con il ricorso al ravvedimento operoso in un arco temporale ben più ampio rispetto alla disciplina attuale.

L’art. 44, comma 11 del disegno di legge prevede che l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni in suo possesso. Sarà così possibile scoprire le informazioni conosciute dal Fisco acquisite direttamente o provenienti da terzi, relative alle componenti patrimoniali, ai ricavi, al volume d’affari, al valore della produzione, alle agevolazioni, detrazioni e crediti di imposta. Un apposito provvedimento Direttoriale dovrà stabilire le modalità con cui le informazioni saranno messe a disposizioni dei contribuenti. Tali soggetti potranno accedere al proprio fascicolo riscontrando i dati in possesso del Fisco.

La consultazione dei dati potrà essere effettuata esclusivamente dal contribuente interessato, ovvero da un intermediario incaricato (dottore commercialista, consulente del lavoro, etc). Dopo aver consultato l’archivio del Fisco si aprirà per il cittadino un ventaglio di possibilità.

Sarà possibile continuare a considerare la propria posizione regolare riscontrando, in alcuni casi, che i dati in possesso del Fisco non sono del tutto corretti. Ad esempio nella banca dati potrebbe non risultare che l’acquisto di un immobile sia stato effettuato con i proventi realizzati con la vendita (precedente) di un altro immobile. In alternativa il contribuente potrebbe anche regolarizzare la posizione avvalendosi del ravvedimento operoso.

La finalità della disposizione si desume dalla lettura del citato comma 44. La disposizione prevede che la nuova forma di comunicazione sia finalizzata “a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari, e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, …”.

Al fine di rendere possibile, anche in un arco temporale più lungo, la compliance, è stata estesa la possibilità, come ricordato, di ricorrere al ravvedimento operoso.

In base alla disciplina attualmente in vigore il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso soltanto nel caso in cui, ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs n. 472/97, “la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento” da parte del Fisco. A seguito della proposta di modifica di cui alla legge di stabilità del 2015 le cause che precludono l’accesso al ravvedimento operoso vengono limitate al solo caso in cui al contribuente venga notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento. Ad esempio il contribuente può regolarizzare la propria posizione anche se le irregolarità emergono nel corso di una verifica fiscale con un accesso diretto presso il luogo di esercizio dell’attività.

 

La tempistica e le sanzioni risultano così completamente modificati fino a coprire l’intero periodo entro cui il Fisco può accertare maggiori redditi e le imposte corrispondenti. In particolare, è possibile fruire del ravvedimento operoso entro:

  • 14 giorni dal termine per il versamento: sanzione dello 0,20% giornaliero;

  • 30 giorni dal termine per il versamento: sanzione ridotta del 3%;

  • 90 giorni dal termine per il versamento: sanzione ridotta del 3,3%;

  • 1 anno dal termine previsto per il versamento: sanzione del 3,75%;

  • 2 anni dal termine previsto per il versamento: sanzione del 4,2%;

  • 2 anni dal termine previsto per il versamento: sanzione del 5%;

Come previsto dalla disciplina attualmente in vigore il ravvedimento operoso si perfezionerà versando oltre l’imposta e la sanzione in misura ridotta, anche gli interessi di mora, calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.

 

In pratica, con le nuove regole il Fisco concede la possibilità di ravvedersi anche senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte, al massimo il 5%. La sanzione piena resta applicabile esclusivamente nel caso in cui il Fisco intervenga attraverso la notifica di un avviso di accertamento o di liquidazione. In tale ipotesi non sarà più possibile fruire del ravvedimento operoso.

 

4 dicembre 2014

Nicola Forte