Operazioni in valuta estera e principio contabile OIC n. 26

Ecco come inquadrare correttamente le questioni civilistiche, contabili e fiscali delle poste in valuta diversa dall’Euro alla luce del principio contabile OIC 26.

La revisione, nel 2014, di OIC 26 relativo alle operazioni, attività e passività in valuta estera, ha avuto come obiettivo il miglioramento della lettura e dell’utilizzo del principio contabile, sebbene rispetto alla versione 2013, non si evidenziano significativi cambiamenti.

Lo scopo di OIC 26

principi contabili OICTale principio ha lo scopo di disciplinare i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione delle attività, passività ed operazioni in valuta estera, nonché le informazioni da presentare in Nota Integrativa.

Il principio OIC 26 non tratta della traduzione in moneta di conto dei bilanci delle società estere redatti in valuta diversa dall’Euro, poiché il principio che presiede a tela funzione è OIC 17 dal titolo “Il bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto; non tratta, neanche, la contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati espressi in valuta estera, compresi quelli di copertura dei rischi di cambio.

Come è stato acutamente osservato, le novità del principio contabile revisionato possono essere così sintetizzate1:

OIC 26 come revisionato nel 2014

Conversione delle poste in valuta estera
E’ stata riformulata la disciplina relativa alla conversione delle poste in valuta estera alla data del bilancio ai sensi del disposto dell’art. 2426, n. 8- bis.
Criteri di conversione
Sono stati esplicitati i criteri di conversione da adottare per i fondi rischi ed oneri, i conti d’ordine e i lavori in corso su ordinazione espressi in valuta estera.
Strumenti finanziari immobilizzati
E’ stata chiarita la definizione dei criteri per la determinazione del costo degli strumenti finanziari immobilizzati (costo specifico e/o criteri ex n. 10,

art. 2426, Codice civile).

La definizione di operazioni in valuta estera

Un’operazione in valuta estera effettuata dalla società è un’operazione espressa in una valuta diversa dall’euro (ad es.: dollari statunitensi, sterlina, franco svizzero, corona danese, yen).

Tra le operazioni in valuta estera vi possono essere:

  1. debiti o crediti derivanti dall’acquisto o dalla vendita di beni o servizi i cui prezzi sono espressi in valuta estera (es.: in dollari)
  2. prestiti erogati o ricevuti (o crediti e debiti finanziari) il cui ammontare è espresso in valuta estera (es.: sterline inglesi);
  3. debiti per l’acquisto di beni strumentali (es.: macchinari, impianti, attrezzature, immobili) il cui prezzo è espresso in valuta estera (es.: USD).

Un’operazione in valuta estera può determinare l’iscrizione in bilancio1:

  • di attività o passività monetarie (elementi monetari attivi e passivi espressi in valuta diversa dall’Euro);
  • di attività o passività non monetarie (elementi non monetari attivi e passivi espressi in valuta diversa dall’Euro).

Per attività e passività monetarie si intendono le attività e le passività che comportano il diritto di incassare o l’obbligo di pagare, ad una data futura, importi di denaro espressi in valuta estera determinati o determinabili.

Cosicché si considerano monetarie le poste che riguardano: crediti, debiti, disponibilità liquide, ratei attivi e passivi, titoli di debito.

Per le poste monetarie è possibile applicare i seguenti criteri di valutazione:

DEBITI IN VALUTA ESTERA Le variazioni del loro valore iscritto in bilancio dipendono esclusivamente dall’effetto cambio in quanto valutati al valore nominale.
CREDITI IN VALUTA ESTERA L’effetto cambio è un elemento fondamentale ai fini dell’iscrizione dell’attività considerato che ai fini della valutazione, oltre all’effetto cambio, assume rilevanza solo il merito creditizio del debitore.

Per attività e passività non monetarie si intendono gli elementi attivi e passivi del patrimonio diversi dai precedenti quali: immobilizzazioni, partecipazioni di controllo e di collegamento, le rimanenze di magazzino in valuta estera, rimanenze di lavori in corso in valuta diversa dall’euro, gli anticipi per l’acquisto di beni e servizi in valuta estera, conti d’ordine in valuta.

Le regole per i debiti e i crediti sorti ed estinti nell’esercizio

L’art. 2425-bis del cod. civ. stabilisce le regole per la rilevazione iniziale delle operazione in valuta estera.

In particolare, la norma così si esprime: i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri relativi alle operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Il tasso di cambio al quale tradurre l’operazione in moneta di conto è quello “a pronti” alla data dell’operazione.

Quindi, ad esempio, l’importo di un finanziamento in dollari USA deve essere tradotto in Euro secondo il cambio del giorno in cui sorge l’obbligazione per il debitore.

I crediti in valuta estera sorti ed estinti nell’esercizio devono essere registrati:

  1. iscrizione del credito in base al cambio corrente alla data di effettuazione dell’operazione. Così, ad esempio un’operazione di vendita all’estero di euro 1.000 sarà così appostata:
Crediti v/clienti esteri a Merci c/vendite estero 1.000,00
venduta merce all’estero
  1. incasso del credito in valuta estera alla sua scadenza: l’operazione può determinare delle differenze di cambio positive o negative, causate dalla variazione del tasso di cambio di regolazione finanziaria del credito rispetto al cambio storico in base al quale il credito/debito è

La rilevazione della differenza positiva su cambi di 50 sará così rilevata:

Banca c/c                                 a        Diversi 1.050,00
Crediti v/clienti esteri 1.000,00
Differenze positive in cambi 50,00
riscosso credito rilevando differenza positiva su cambi

Nel caso, invece, di rilevazione in fase di incasso del credito, di una differenza negativa di 50 Euro, si avrà:

Diversi                                        a     Crediti v/clienti esteri 1.000,00
Banca c/c 950,00
Differenze negative in cambi

50,00

riscosso credito rilevando differenza negativa su cambi

Allo stesso modo, la rilevazione di un acquisto di beni in valuta estera per 1.000, sarà oggetto di rilevazione come segue:

Merci c/acquisti esteri             a Debiti v/fornitori esteri 1.000,00
acquistata merce dall’estero

Alla stessa farà seguito quella relativa alla regolazione finanziaria del debito che potrà determinare differenze in cambi positive o negative. Supponendo che tale differenza sia di Euro 50,00 si avranno i seguenti casi:

Diversi                                       a       Banca c/c 1.050,00
Debiti v/fornitori esteri 1.000,00
Differenze negative in cambi 50,00
pagato debito v/fornitore estero con differenza negativa in cambi
Debiti v/fornitori esteri         a Diversi 1.000,00
Banca c/c 950,00
Differenze negative in cambi 50,00
pagato debito v/fornitore estero con differenza positiva in cambi

Gli aspetti fiscali delle differenze realizzate in cambi

Le differenze realizzate in cambi, avendo natura certa, poiché legate al momento di regolazione finanziaria dei crediti o dei debiti in valuta estera, concorreranno alla formazione del risultato economico di bilancio distribuibile e al reddito d’impresa tassabile.

Le regole per i crediti e i debiti esistenti alla data di chiusura del bilancio

I crediti e i debiti esistenti alla data di chiusura del bilancio sono caratterizzati dalla seguente situazione:

  1. i crediti e i debiti in valuta sono iscritti al cambio corrente alla data di effettuazione dell’operazione (detto anche “cambio storico”);
  2. i crediti e i debiti in valuta sono iscritti al cambio “a pronti” alla data di chiusura dell’esercizio (detto anche “cambio di chiusura”) imputando al Conto Economico le differenze in cambi sulle singole poste in valuta.

Nel primo caso non ci sono rilevazioni da effettuare al 31/12; nel secondo caso si registrerà, alternativamente:

Perdite presunte su cambi       a       Crediti esteri ………
rilevata perdita presunta su cambi

oppure in caso di utile presunto su cambi, avremo:

Crediti esteri                             a Utile presunto su cambi ………
rilevato utile presunto su cambi

Gli utili e le perdite presunte su cambi non sono ammesse fiscalmente in deduzione (art. 110, co. 3 T.U.I.R.). Cosicchè, la determinazione del reddito imponibile avverrà secondo il seguente schema:

Utile d’esercizio 100,00
Perdite presunte su cambi +30
Utili presunti su cambi -10
Reddito imponibile 120,00

E’ importante sottolineare che da un punto di vista civilistico gli utili o le perdite su cambi relative ai crediti e ai debiti in valuta estera, diversi dalle immobilizzazioni, determinate al cambio “a pronti” alla data di chiusura dell’esercizio devono essere imputati al Conto economico e l’eventuale utile netto essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

Mentre, la rilevazione delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie in valuta, deve essere effettuata considerando il cambio del giorno in cui si è perfezionato il loro acquisto o se inferiore, al cambio di chiusura dell’esercizio, se detta riduzione appare ragionevolmente durevole.

Le rilevazioni nel conto economico

Il Conto economico, per quanto detto in precedenza, rileverà nella voce C “Proventi ed oneri finanziari”, 17-bis) Utili e perdite su cambi, le operazioni registrate nei sottoconti:

CONTO ECONOMICO

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI IMPORTO
Utili o perdite su cambi C 17 bis): ±
Utili realizzati su cambi +
Perdite realizzate su cambi
Utili presunti su cambi  +
Perdite presunte su cambi – 

Il codice civile, stabilisce che utili o perdite realizzate su cambi concorrano alla formazione del risultato economico d’esercizio; mentre le differenze presunte negative e positive in cambi devono seguire un iter rispettoso del principio generale della prudenza.

Di conseguenza, occorrerà stabilire se la differenza tra utili e le perdite presunte è positiva o negativa.

ESITO DELLA SOMMA ALGEBRICA

TRA UTILI E PERDITE PRESUNTE DI CAMBIO

Utili presunti di cambio > Perdite presunte di cambio Utili presunti di cambio < Perdite presunte di cambio
Se ricorre questa situazione la differenza va appostata in apposita Riserva Non Distribuibile fino all’incasso o al pagamento del credito o del debito (art. 2426, co. 1 n. 8- bis del cod. civ.) Se ricorre questa fattispecie la differenza negativa va appostata in bilancio come accantonamento per rischi di cambio, in ossequio al principio di prudenza.

La fiscalità differita sugli utili e perdite presunte di cambio

Il mancato riconoscimento temporaneo della rilevanza fiscale di componenti reddituali che incidono sul risultato economico di bilancio (gli utili e le perdite presunte di cambio) comporta l’emersione di problemi di fiscalità differita attiva e passiva.

In particolare:

  • le perdite presunte di cambio produrranno “imposte anticipate” come conseguenza del mancato riconoscimento in termini di deduzione;
  • gli utili presunti di cambio produrranno “imposte differite” come effetto della temporanea non tassazione degli stessi;

Conseguentemente, al 31/12 occorrerà rilevare:

Imposte anticipate                             a Imposte sul reddito ………
rilevate imposte anticipate su perdite presunte di cambio fiscalmente espunte

e rileveremo fiscalità differita per gli utili presunti di cambio espunti dal calcolo del reddito fiscale imponibile.

Imposte differite sul reddito              a      Fondo imposte differite ………
rilevate imposte differite su utili presunti di cambio fiscalmente espunti

Nello Stato Patrimoniale, la fiscalità differita, attiva e passiva, troverà la seguente rappresentazione:

STATO PATRIMONIALE

C II 4 ter) IMPOSTE ANTICIPATE ………… B.2) FONDO IMP. DIFFERITE ………..

Nel Conto Economico, il punto 22) troverà il seguente sviluppo:

CONTO ECONOMICO

IMPORTO
Imposte sul reddito ±
Imposte correnti +
Imposte anticipate
Imposte differite +

Le informazioni nella nota integrativa

La nota integrativa richiede la specificazione di alcune informazioni di base:

  • l’indicazione del “rischio Paese” per i crediti e i debiti in valuta estera;
  • l’indicazione di eventuali differenze di cambio, sulle posizioni in valuta, di importo considerevole, registrate dopo la chiusura dell’esercizio.

I bilanci delle stabili organizzazioni all’estero e contabilità plurimonetaria

Spesso accade che le stabili organizzazioni all’estero tengano la propria contabilità in valuta diversa dall’euro (si pensi, ad esempio, alle divisioni, filiali o succursali) la cui attività è integrata con quella della società che redige il bilancio.

L’integrazione tra il bilancio della Casa madre e quello delle branches è effettuato secondo le procedure indicate nel principio OIC 17.

Alcune società scelgono di gestire un sistema di contabilità plurimonetaria, nel caso in cui intrattengano abitualmente scambi con Paesi che non adottano l’euro come moneta di conto.

La sistematicità dei rapporti intrattenuti induce queste società ad avvalersi di una vera e propria gestione in valuta, documentata con un’apposita contabilità sezionale.

L’utilizzo di una specifica gestione implica che le operazioni compiute, qualunque ne sia la natura, siano rilevate direttamente in valuta, traducendo i saldi contabili in valuta, solo a fine esercizio in sede di consolidamento dei conti.

Enrico Larocca

20/12/2014

Continua ad approfondire: Operazioni in valuta estera nel sistema contabile tributario (2021)

NOTE

1 M. IORI in “Oic 26, operazioni, attività e passività in valuta estera”, Guida alla Contabilità & Bilancio, ed. Il Sole 24 ore, n. 12/2014, pag. 32.

Scarica il documento