Le coassicurazioni e l'esenzione dall'IVA

le commissioni di delega nell’accordo di coassicurazione con altre compagnie di assicurazione sono esenti dall’Iva

Le commissioni di delega nell’accordo di coassicurazione con altre compagnie di assicurazione sono esenti dall’Iva.

Il principio è contenuto nella sent. n. 13172/2014 della CTP di Roma da cui emerge che nell’ambito del contratto di coassicurazione i compensi riconosciuti all’impresa delegataria sono da considerarsi esenti da Iva.

Ai sensi dell’art. 10, co 1, n. 2 del Dpr n. 633/72 le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio sono esenti da Iva, in virtù anche di quanto stabilito in sede comunitaria. (Cfr. Causa C-124/07 Corte di Giustizia, in relazione all’art.13, parte, lett. a), della sesta direttiva CE). In ambito nazionale il contratto di coassicurazione è disciplinato dall’art. 1911 cc e viene posto in essere quando si intende coprire dei rischi in cui sono coinvolti interessi di alto valore economico per i quali l’assicuratore difficilmente potrebbe assumersi tutto il rischio. Tale contratto delinea un rapporto di mandato ex art. 1703 c.c. in forza del quale il compenso di delega spetta ad un intermediario nell’unico contratto di assicurazione che è diviso in quote tra le imprese assicuratrici.

Nel caso di specie la società assicuratrice ha impugnato l’atto di contestazione con cui l’ufficio richiedeva a titolo di sanzione per la mancata applicazione dell’Iva sulla fattura concernente la mediazione di delega nella coassicurazione con altre imprese. Nel ricorso la società ha chiesto l’annullamento dell’atto in quanto il contratto in esame rientra con quello dell’assicurazione tra le operazioni esenti.

La CTP ha ritenuto che il contratto di coassicurazione non è altro che un contratto di assicurazione prefabbricato dall’impresa madre per quella collegata che è delegata alla trattativa, alla stipula del contratto, alla riscossione dell’intero premio, alla determinazione del danno risarcibile ed eventualmente al pagamento dell’indennizzo, ponendo in essere quell’attività che svolge un intermediario di assicurazione nei confronti della clientela per conto di un’impresa assicuratrice, con la conseguenza che la relativa provvigione è esente da Iva.

Nella fattispecie in esame la società ricorrente, impresa delegataria, ha agito come intermediaria assumendosi il rischio pro-quota nei confronti dell’assicurato, ma resta il fatto che il compenso di delega è quello spettante ad un intermediario nell’unico contratto di assicurazione, che per motivi tecnici e di rischio è sdiviso in quote tra le imprese assicuratrici.

Per quanto sopra, in virtù delle disposizioni dell’art. 10 del Dpr n. 633/1972, le operazioni che riguardano questo tipo di contratto sono esenti da Iva, in funzione anche di quanto stabilito in sede comunitaria dall’art. 13 della sesta direttiva CE

Le operazioni conseguenti al patto di delega nel campo delle operazioni assicurative risultano “non imponibili” in quanto a monte soggette all’imposta sulle assicurazioni. Ritenere che l’attività svolta dall’impresa delegataria sulla base del modello contrattuale della coassicurazione – che comporta sostanzialmente identici effetti di un contratto di assicurazione con unico assicuratore – sia sottoposta ad un diverso regime tributario, comporterebbe distorsioni sulla neutralità dell’IVA (Cfr. CTR Lazio n. 80/2014).

6 dicembre 2014

Enzo di Giacomo