La nuova certificazione unica dei compensi da inviare all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo 2015

la nuova certificazione unica dei compensi (sostituitiva del vecchio CUD) spaventa molto i professionisti per gli obblighi previsti e le scadenze che imporranno un notevole sforzo organizzativo; si tratta di un nuovo adempimento: l’invio all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo 2015

di questo argomento e delle altre novità fiscali se ne parlerà nella video conferenza in diretta del 10 dicembre, vedi approfondimenti:

Il “Decreto semplificazioni” e ultime novità fiscali

 

 

 

Il Decreto legislativo recante semplificazioni fiscali ed emanato in attuazione della legge delega (in corso di pubblicazione sulla G.U.) richiederà agli operatori uno sforzo organizzativo di notevole portata che sembra essere in assoluta controtendenza rispetto alle finalità del decreto.

A partire dal periodo d’imposta 2014 gli operatori potranno beneficiare, ove titolari di redditi di lavoro dipendente ed alcune tipologie di reddito assimilate, della c.d. dichiarazione dei redditi precompilata.

Tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate i contribuenti lavoratori dipendenti riceveranno a “domicilio” un modello di dichiarazione con l’indicazione di taluni dati necessari al fine di ottemperare all’adempimento.

Per rendere possibile l’operazione il legislatore ha chiesto agli operatori (ai sostituti d’imposta) di comunicare all’Anagrafe tributaria una serie di informazioni necessarie al “varo” della dichiarazione precompilata che, come ricordato, dovrebbe riportare una serie di dati utili.

 

Al fine di favorire la raccolta dei predetti dati i sostituti d’imposta dovranno inviare all’Agenzia delle entrate, entro il 7 marzo prossimo (prorogato al 9 marzo in quanto il giorno 7 cade di sabato) una serie di informazioni in loro possesso. Si tratta, nella sostanza, di un’anticipazione delle medesime informazioni contenute nel modello del sostituto d’imposta (modello 770). In passato, per tale ragione, sembrava fosse possibile l’eliminazione dell’obbligo di presentazione di tale modello in quanto l’obbligo di comunicare al Fisco entro la predetta scadenza del 7 marzo dei medesimi dati costituisce senza alcun dubbio una duplicazione di adempimento.

Ora, però, si avvicina la data prevista per il primo adempimento e l’abrogazione del modello del sostituto di imposta sembra essere finita nel dimenticatoio. Entro il 7 marzo l’invio dei dati dei lavoratori autonomi a cura del sostituto d’imposta dovrà essere effettuato non in forma libera, ma con il Modello di certificazione Unica del 2015. In buona sostanza il sostituto d’imposta è obbligato a presentare all’Agenzia delle entrate i predetti dati contenuti in un modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

La bozza della certificazione unica 2015 e delle relative istruzioni sono state pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

I primi commentatori del nuovo adempimento hanno commentato osservando che, in mancanza di specifiche indicazioni nelle istruzioni i sostituti di imposta potranno continuare ad utilizzare, ai soli fini del rilascio al percipiente, il vecchio schema di certificazione, o in alternativa consegnare la nuova certificazione unica. Invece i dati dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle entrate esclusivamente in base al nuovo schema di certificazione.

Per i lavoratori autonomi i dati da indicare nella nuova certificazione sono, come già ricordato, esattamente equivalenti a quelli da indicare nel modello del sostituto d’imposta, non si comprende, quindi, per quale ragione e soprattutto in un’ottica di semplificazione del decreto legislativo, per quale ragione gli operatori debbano essere obbligati anche alla presentazione del modello 770. Il problema avrebbe potuto avere risposta negativa qualora i dati da indicare nella modulistica (approvata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate) fossero diversi rispetto a quelli da indicare nel modello del sostituto d’imposta, ma così non è.

Sussiste così il concreto rischio che la semplificazione e l’introduzione della dichiarazione precompilata si traduca, di fatto, nella duplicazione di adempimenti con la quasi certezza di vanificare lo spirito della semplificazione.

1 dicembre 2014

Nicola Forte