La Legge di Stabilità 2015 prolunga il bonus mobili e precisa che…

anche per il 2015 sarà possibile usufruire della detrazione IRPEF conseguente alla spesa per acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici destinati ad immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione

La legge di Stabilità del 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha prorogato anche per il nuovo anno la possibilità di fruire del c.d. “bonus mobili”, cioè la detrazione della spesa relativa all’acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di ristrutturazione. Il contribuente deve quindi aver sostenuto le spese di ristrutturazione o più in generale le spese relative al recupero del patrimonio edilizio detraibili ai sensi dell’art. 16 – bis del D.P.R. n. 917/1986. Ciò in quanto la spesa relativa all’acquisto di mobili ed elettrodomestici è detraibile, come già ricordato, a condizione che i beni acquistati siano destinati ad arredo delle unità immobiliari oggetto di ristrutturazione.

La legge di stabilità non si è limitata, però, a prevedere una semplice proroga della detrazione, ma ha precisato che per fruire del bonus mobili, le spese per l’acquisto degli arredi e degli elettrodomestici vengono calcolate indipendentemente dall’importo dei lavori di ristrutturazione alla quale è legata la detrazione.

 

L’interpretazione è tra l’altro conforme all’interpretazione fornita dalla Direzione regionale delle entrate del Veneto (risposta ad istanza di interpello dell’8 novembre 2013, protocollo n. 907 – 48973/2013). Secondo l’Agenzia delle entrate tra i lavori di ristrutturazione che se eseguiti possono attribuire il diritto a fruire della detrazione per l’acquisto di mobili e arredi non rientrano “gli interventi diretti a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi agevolabili ai sensi della lettera f) dell’art. 16 – bis del D.P.R. n. 917/1986”. E’ necessario un vero e proprio intervento di ristrutturazione altrimenti il contribuente non può fruire della detrazione relativa all’acquisto di mobili.

Ad esempio il bonus non spetta se il soggetto interessato si è limitato ad installare una porta blindata, le grate alle finestre, i vetri antisfondamento e le videocamere collegate con centri di intercventi privati. Allo stesso modo la detrazione non spetta se il contribuente si è limitato al cambio della serratura in una porta esterna o ad installare una cassaforte in un muro.

Viceversa se le predette misure sono parte di un intervento di ristrutturazione il soggetto interessato potrà fruire anche della detrazione per l’acquisto dei mobili.

 

Come già anticipato è irrilevante la spesa sostenuta per l’intervento di ristrutturazione ed il costo sostenuto per l’acquisto dei mobili potrebbe al limite anche essere superiore. Pertanto se l’intervento di ristrutturazione ammonta a 6.000 euro, invece il costo sostenuto per l’acquisto dei mobili ammonta a 8.000 euro, tale ultimo importo dovrà essere tenuto in considerazione ai fini del computo della detrazione. In buona sostanza l’importo di 6.000 euro non rappresenta un limite massimo.

Il beneficio fiscale ammonta al 50 per cento con un limite massimo di 10.000 euro. Pertanto nel caso di specie il contribuente potrà considerare in detrazione 4.000 euro (il 50% di 8.000 euro) da suddividere in dieci annualità, cioè in dieci quote di eguale importo. La quota annuale detraibile è nell’esempio di 400 euro.

Il limite annuale di 10.000 euro riguarda i mobili destinati ad arredo di ciascun immobile oggetto di ristrutturazione. Pertanto se i lavori avessero riguardato due unità immobiliari il contribuente avrà a diposizione un plafond complessivo di spesa di 20.000 euro. In questo caso non è necessario verificare se i mobili oggetto di acquisto siano stati destinati ad arredo dell’uno o dell’atro immobile.

31 dicembre 2015

Nicola Forte