Acconto IVA: attenzione al metodo di calcolo

Molti contribuenti sono in difficoltà nel versamento dell’acconto IVA: bisogna fare attenzione al metodo prescelto per la gestione del calcolo.

guida all'acconto IVAUna delle ultime scadenze dell’anno 2014 è rappresentata dal versamento dell’acconto Iva.

La data ultima entro cui effettuare il versamento è il 29 dicembre in quanto il giorno 27 cade di sabato.

L’adempimento è stato previsto diversi anni fa essendo stato introdotto dall’art. 6 della legge n. 405/1990, quindi sembrerebbero non sussistere particolari dubbi, ma in realtà è ancora possibile effettuare, soprattutto in tempo di crisi alcune riflessioni.

Gli operatori devono prestare attenzione soprattutto laddove con riferimento al periodo di imposta 2013 il contribuente abbia omesso in tutto o in parte i versamenti dell’Iva a debito risultante dalle liquidazioni periodiche. Ciò laddove al fine di determinare l’acconto dovuto per l’anno 2014 sia applicato il c.d. metodo storico.

Preliminarmente deve essere rilevato come sussistano delle differenze per i contribuenti che liquidano il tributo con periodicità mensile, rispetto a coloro che liquidano e quindi versano l’Iva con periodicità trimestrale.

Infatti, mentre nel primo caso sussiste l’obbligo di effettuare nell’anno dodici liquidazioni (una per ogni mese), nel secondo caso le liquidazioni sono solo tre corrispondenti ai primi tre trimestri dell’anno.

Conseguentemente, il risultato (a debito o a credito) l’ultimo periodo, cioè il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre, non rappresenta il risultato di una liquidazione periodica.

Tale risultato confluisce all’interno della dichiarazione Iva annuale dopo che il contribuente avrà effettuato la riliquidazione complessiva del tributo relativo all’intera annualità. Le diverse modalità di liquidazione attinenti alla periodicità influiscono, come sarà spiegato tra poco sui criteri di determinazione dell’acconto.

Le diversità possono essere agevolmente individuate a seguito di un’interpretazione letterale dell’art. 6, comma 1 della citata legge n. 405/1990. Il primo periodo fa riferimento ai “contribuenti mensili” che devono versare entro la predetta scadenza l’88 per cento dell’Iva versata o che avrebbero dovuto versare per il mese di dicembre dell’anno 2013 (metodo storico). La base di calcolo deve essere determinata al lordo dell’acconto versato lo scorso anno.

Ad esempio se la sommatoria dell’Iva a debito per i mesi di gennaio/novembre 2013 ammonta a 30.000 euro e l’importo relativo alla liquidazione di dicembre 2013 ammonta a 2.000 euro, la base di calcolo dell’acconto 2014 sarà costituita da tale ultimo importo. Il contribuente dovrà versare 1.760 euro, pari all’88 per cento di 2.000 euro.

Ciò indipendentemente dal debito annuale. Ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia omesso tutti i versamenti periodici e dalla dichiarazione annuale risulti un debito (annuale) di 32.000 euro (30.000 euro per i periodi gennaio/novembre e 2.000 euro per il mese di dicembre), l’acconto Iva del 2014 dovrà essere determinato con le medesime modalità.

La base di calcolo continuerà ad essere costituita dal risultato della liquidazione di dicembre (rigo VH12 del modello di dichiarazione Iva annuale del periodo di imposta 2013).

La situazione muta radicalmente, come già ricordato, se il contribuente liquida il tributo con periodicità trimestrale. In tale ipotesi la stessa norma (art. 6, comma 1 della legge n. 405/1990) prevede espressamente (all’ultimo periodo) che l’acconto debba essere determinato facendo riferimento all’Iva a debito risultante dalla dichiarazione annuale versata che avrebbe dovuto essere versata nell’anno precedente. Anche in questo caso l’importo deve essere determinato al lordo dell’acconto dell’anno precedente.

In tale ipotesi il riferimento al debito annuale (dello scorso anno) determina rilevanti effetti qualora siano stati omessi (in tutto o in parte) i versamenti periodici relativi alle prime tre liquidazioni dell’anno 2013.

Ad esempio se l’Iva a debito del periodo 1 gennaio (31 marzo 2013 ammonta a 4.000 euro e il tributo a debito del periodo 1 ottobre) 31 dicembre 2013 ammonta a 2.000 euro, il mancato versamento dell’Iva relativa al primo periodo di liquidazione determina un debito annuale di 6.000 euro. In questo caso, diversamente dai contribuenti mensili, la base di calcolo dell’acconto Iva sarà costituita dall’intero importo di 6.000 euro.

Il contribuente dovrà versare entro il 29 dicembre prossimo l’importo di 5.280 euro (l’88 per cento di 6.000 euro).

In buona sostanza gli omessi versamenti periodici confluiscono (concorrono ad aumentare) il debito annuale e conseguentemente aumenta quale ulteriore effetto la base di calcolo dell’acconto.

Il riferimento per effettuare correttamente il calcolo non è più costituito dal quadro VH, ma dal quadro VL ove risulta il debito annuale che però deve comunque essere determinato al lordo dell’acconto Iva versato per il periodo di imposta 2013.

 

Ti consigliamo di leggere: Acconto IVA: modalità di calcolo, particolarità e sanzioni

 

19 dicembre 2014

Nicola Forte