Semplificazioni fiscali: le lettere d'intento

il decreto sulle semplificazioni fiscali intende agevolare la procedura di gestione delle lettere d’intento a favore dei contribuenti ‘esportatori abituali’: ecco le novità in arrivo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 30 ottobre scorso il Decreto legislativo relativo alle semplificazioni fiscali in attuazione della legge delega. Alcune delle novità hanno determinato l’abrogazione di una serie di obblighi posti a carico degli operatori che pongono in essere cessioni di beni e prestazioni di servizi in regime di non imponibilità avendo ricevuto dai loro clienti una dichiarazione d’intento.

L’art. 8, c. 1, lett. c, del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità, per gli esportatori abituali, di acquistare beni e servizi in regime di non imponibilità applicando il meccanismo del plafond. In questo caso, prima dell’effettuazione dell’operazione, il soggetto acquirente/committente deve consegnare al fornitore la dichiarazione d’intento attestante la “maturazione” del beneficio.

Prima dell’ultimo intervento ad opera del Decreto legislativo in rassegna, il fornitore, dopo aver ricevuto la dichiarazione d’intento, doveva procedere alla comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati in essa contenuti. In buona sostanza, pur non traendo alcun beneficio dalla mancata applicazione dell’Iva (fatturando l’operazione in regime di non imponibilità) era tenuto all’anzidetto adempimento. La mancata comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute esponeva il contribuente, che aveva emesso la relativa fattura (non imponibile) nei confronti dell’esportatore abituale, all’irrogazione di una sanzione di un importo compreso tra il 100 ed il 200 per cento del tributo.

Ora il decreto legislativo in commento ha “spostato” l’obbligo di comunicazione dal fornitore all’esportatore. Sarà solo quest’ultimo a dover trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni di intento consegnate al fornitore o alla dogana di riferimento. Il decreto legislativo pone ora a carico del fornitore esclusivamente l’obbligo di controllo.

L’esportatore abituale è obbligato a consegnare al fornitore o alla dogana la dichiarazione d’intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate.

Le ulteriori novità riguardano il versante delle sanzioni. In particolare all’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è stato sostituito integralmente il comma 4–bis. In base alla nuova disposizione il cedente o prestatore è punito con la sanzione compresa tra il 100 ed il 200 per cento del tributo qualora effettui cessioni o prestazioni prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione d’intento e prima di aver riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate.

Le novità troveranno applicazione per la prima volta alle dichiarazioni d’intento relative ad operazioni senza applicazione dell’imposta da effettuare a decorrere dal 1 gennaio 2015. Le operazioni di controllo che il cedente/prestatore è obbligato ad effettuare circa l’avvenuto invio (telematico) all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni di intento devono essere espletate telematicamente.

A seguito dell’abrogazione dell’adempimento precedentemente previsto in capo al cedente/prestatore sembra essere possibile l’applicazione del principio del favor rei che dovrebbe di fatto annullare le sanzioni irrogate anteriormente all’entrata in vigore delle novità. In buona sostanza se in passato il cedente/prestatore ha omesso di comunicare i dati relativi alle lettere d’intento ricevute, oggi l’eventuale infrazione non è più sanzionabile in quanto l’obbligo di comunicazione è stato “trasferito” in capo all’acquirente. Pertanto l’omesso invio dei dati a cura del cedente/prestatore non rappresenta più un comportamento irregolare.

Dovrebbe quindi essere applicabile il principio previsto dall’art. 3 della L. n. 212/2000 in base al quale “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definite le modalità applicative, anche di natura tecnica, delle predette disposizioni e sono definiti i requisiti cui è subordinato il rilascio della ricevuta da parte dell’Agenzia delle entrate.

4 novembre 2014

Nicola Forte