Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione: le novità dal decreto semplificazioni

uno dei principali provvedimenti del Decreto Semplificazioni modifica il regime della detrazione IVA spettante alle imprese che svolgono attività di intrattenimento, in particolare aumentando al 50% la detrazione forfettaria per le operazioni di sponsorizzazione

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 ottobre scorso, ha approvato in via definitiva, il decreto legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell’articolo 7 della delega di cui alla legge n. 23 dell’11 marzo 2014. Il provvedimento, che ha ricevuto i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti, contiene, tra l’altro, l’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati e numerose misure di semplificazione e snellimento di adempimenti relativi alle persone fisiche, alle società e ai rimborsi fiscali, oltre alla eliminazione di adempimenti superflui.

Tra le molte novità contenute è stata introdotta anche una percentuale unica di detrazione, nella misura del 50%, sia per le prestazioni di pubblicità che di sponsorizzazione per associazioni senza scopo di lucro, quelle sportive dilettantistiche, le pro-loco. Attualmente è previsto un regime forfettario di determinazione dell’IVA per le imprese spettacolistiche (e sportive dilettantistiche) in base al quale la detrazione è stabilita nella misura del 50

5 dell’imposta relativa alle operazioni imponibili; tale detrazione è tuttavia ridotta a un decimo per le operazioni di sponsorizzazione.

La detrazione forfetaria

L’articolo 29, del suindicato decreto legislativo, rubricato “Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione”, modifica il regime della detrazione IVA spettante alle imprese che svolgono attività di intrattenimento, in particolare aumentando al 50% (in luogo di un decimo di detto importo, ovvero al 5%) la detrazione forfettaria per le operazioni di sponsorizzazione, che viene così adeguata a quella relativa alle operazioni di pubblicità.

La novità interviene direttamente sull’articolo 74, comma 6, periodo 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, cancellando dal testo della norma la locuzione “prestazioni di sponsorizzazione” e il riferimento alla specifica misura di un decimo relativa alla detrazione spettante per le predette operazioni.

L’Iva negli intrattenimenti: la normativa prima delle modifiche

Occorre evidenziare che l’attuale sesto comma, del suindicato articolo 74, del decreto istitutivo dell’IVA stabilisce che per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di spettacolo (indicate nella tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 640, ovvero le attività soggette all’imposta sugli spettacoli), la detrazione IVA è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili.

Se nell’esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.

I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo specifiche eccezioni di legge.

Il regime IVA della 398/91

La Legge 16.12.1991, n. 398 regola il regime “fiscale di vantaggio” di cui possono godere le associazioni (riconosciute o non riconosciute) che praticano sport dilettantistico senza fine di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva.

Tale regime è stato poi esteso alle altre associazioni senza fine di lucro e alle pro-loco attraverso l’art. 9-bis, del D.L. 30 dicembre 1991 n. 417 convertito in legge.

Per potere usufruire delle agevolazioni della citata Legge 398/91, necessita che l’associazione non abbia conseguito nel precedente periodo d’imposta proventi commerciali superiori a Euro 250.000.

La determinazione dell’ IVA in relazione al regime della legge 398/91, prevede quanto segue:

  • detrazione dell’IVA forfetizzata: 50% dell’imposta sulle operazioni attive (compresa la pubblicità), 1/10 per le sponsorizzazioni, 1/3 per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica;

  • dal 1° gennaio 2000 l’IVA viene versata trimestralmente mediante delega unica di pagamento (modello F24) entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Gli obblighi relativi al regime contabile IVA riguardano :

  • obbligo di emissione delle fatture per le prestazioni di sponsorizzazione, di pubblicità e per le cessioni di diritti radio-TV;

  • numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto e di quelle emesse;

  • annotazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguito nel mese, nell’esercizio di attività commerciali, nel modello di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1997;

  • effettuazioni dei versamenti trimestrali Iva (senza la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi) con il mod. F24 entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e cioè:

  • entro il 16 maggio (1° trim.) con il codice tributo 6031;

  • entro il 16 agosto (2° trim.) con il codice tributo 6032;

  • entro il 16 novembre (3° trim.) con il codice tributo 6033;

  • entro il 16 febbraio (4° trim.) con il codice tributo 6034;

  • redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito rendiconto;

  • adempimenti del sostituto d’imposta.

Le modifiche ad ampio raggio: interessate anche i soggetti che optano per la Legge 398/91

Per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. Semplificazioni fiscali, la detrazione è pari al 50 per cento per tutte le operazioni compiute dai soggetti interessati, fatta eccezione per la riduzione a un terzo per le operazioni di cessione o concessione di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.

Inoltre, per effetto delle modifiche al comma 6, dell’articolo 74, la disposizione in commento estende i propri effetti anche a soggetti IVA, diversi dalle imprese di intrattenimento.

Più in dettaglio in forza dell’articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544:

  1. le associazioni sportive dilettantistiche che optano per l’applicazione dello specifico regime fiscale agevolato disciplinato dalla L. n. 398/1991;

  2. le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco,

applicano, per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, le disposizioni previste dall’articolo 74, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; a tali soggetti, pertanto, si estende lo speciale regime previsto per le attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti.

 

12 novembre 2014

Federico Gavioli