Continuano i dubbi sul trattamento fiscale delle società tra professionisti, le STP

fumata nera per le società costituite tra professionisti: sono state stralciate dal Decreto sulle semplificazioni fiscali le norme che avrebbero dovuto chiarire i dubbi in merito al trattamento fiscale che tali società devono applicare

Fumata nera per le società costituite tra professionisti. Sono state stralciate dal Decreto legislativo approvato dal Governo il 30 ottobre scorso in attuazione della delega fiscale le disposizioni recanti semplificazioni fiscali che avrebbero dovuto rendere più agevole la gestione di tale forma societaria con la contestuale previsione di una disciplina fiscale comprensibile e semplice da applicare.

Il Decreto approvato prevedeva, nella bozza, l’assimilazione delle predette società ai redditi di lavoro autonomo. Il risultato d’esercizio avrebbe dovuto essere determinato secondo i criteri previsti dall’art. 54 del TUIR applicando il principio di cassa.

Torna quindi ad applicarsi la “vecchia” disciplina, e secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate si applica il criterio di competenza ed il principio di “attrazione”. In buona sostanza il reddito prodotto appartiene alla categoria “redditi di impresa” in funzione del modello societario prescelto.

Le società tra professionisti sono state disciplinate dall’art. 10 della legge n. 183/2011, in cui si dispone che le stesse siano costituite secondo i modelli societari previsti nei Titoli V e VI del Libro V del codice civile. Possono essere così essere utilizzati i modelli societari già esistenti, sia per ciò che riguarda le società di persone, ma anche con riferimento alle società di capitali.

Il problema della natura del reddito prodotto e, conseguentemente dell’individuazione dei criteri di tassazione è stato affrontato in passato in più di un’occasione dall’Agenzia delle entrate che però non ha fornito sempre soluzioni univoche.

La risoluzione n. 118/E del 28 maggio 2003 ha riguardato una SNC costituita tra avvocati. In quella occasione l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto come dovessero essere applicati i criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo. La soluzione fornita è stata condizionata dall’impossibilità di assoggettare tale società alle procedure concorsuali. Tale profilo, secondo l’Agenzia delle entrate, è stato decisivo per sostenere la natura non commerciale dell’attività svolta. Pertanto il riferimento alle disposizioni civilistiche proprie delle società in nome collettivo opera solo sul piano civilistico e non su quello fiscale. In pratica ai fini fiscali la soluzione deve essere ricercata individuando l’attività effettivamente svolta che nel caso affrontato dalla risoluzione riguarda esclusivamente l’attività di avvocato.

Il problema si è quindi riproposto di recente dopo l’approvazione della legge n. 183 del 2011 che ha “rilanciato” ancora una volta il tema delle società tra professionisti A tal proposito l’Istituto di ricerca dei Dottori commercialisti (Circ. n. 34 IR del 2013) ha ritenuto che anche in questo caso il reddito prodotto dovrebbe essere inquadrato tra i redditi di lavoro autonomo, ma l’Agenzia delle entrate si è espressa in senso difforme.

La tesi favorevole al reddito di lavoro autonomo ha osservato come l’attività, ancorché esercitata con la forma societaria, è soggetta al regime disciplinare dell’ordine di appartenenza. L’eventuale presenza di soci non professionisti con mansioni accessorie non modificherebbe in alcun modo l’attività principale che rimarrebbe comunque di lavoro autonomo.

La soluzione, inizialmente recepita dal decreto sulle semplificazioni, è stata per ora stralciata.

Conseguentemente le società di persone devono imputare il reddito di impresa prodotto nei confronti dei soci in base al principio di trasparenza e avendo riguardo alla quota di partecipazione (agli utili e alle perdite) al 31 dicembre.Viceversa qualora la forma adottata fosse stata quella di una società di capitali, la tassazione sarebbe scattata solo allorquando fosse stata deliberata la distribuzione di utili.

Nell’uno e nell’altro caso, cioè la natura di reddito di impresa prodotto (determinato in base al principio di competenza), comporta, quale ulteriore conseguenza, che i ricavi non dovranno essere assoggettati a ritenuta a titolo di acconto ai sensi del D.P.R. n. 600/1973. Rimane ferma la possibilità, per le società a responsabilità limitata, con soci persone fisiche, di optare per l’applicazione del principio di trasparenza.

21 novembre 2014

Nicola Forte