Auto concesse in uso ai familiari: attenzione agli adempimenti ed alle implicazioni fiscali

la concessione di auto in godimento a familiari non conviventi comporta l’annotazione di tale fatto sulla carta di circolazione: quali possono essere le implicazioni fiscali di tale adempimento?

I familiari non conviventi che concedono in comodato ad altro familiare l’autovettura affinché tale bene sia utilizzato per l’esercizio di un’attività professionale, e per consentirne la deducibilità dei relativi costi (manutenzioni, carburanti, etc), sono tenuti a chiedere l’aggiornamento della carta di circolazione.

L’obbligo non ha natura fiscale, ma potrebbe rendere più difficile, nell’ipotesi di inadempimento, la prova dell’utilizzo dell’autovettura nell’esercizio dell’arte o della professione (inerenza).

Dal 3 novembre 2014 scorso sono in vigore le nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli.

La disciplina è contenuta nell’art. 94, comma 4 – bis (nuovo) del Codice stradale, introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. a), della legge n. 120/2010. Tale norma ha previsto i nuovi obblighi di comunicazione finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti, diversi da quelli di trasferimento della proprietà, costituzione di usufrutto e contratti di leasing.

Le finalità dei nuovi obblighi è stata chiarita dal Ministero dei trasporti (cfr Circ. n. 23743 del 27 ottobre 2014). In particolare, è stato precisato che gli obblighi di comunicazione prescritti dal citato art. 94, comma 4 – bis,

“sono di natura esclusivamente pubblicistica, poiché lo scopo perseguito è esclusivamente quello di rendere maggiormente certa l’identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli”.

L’adempimento riguarda anche, sia pure esclusivamente per talune fattispecie, i contratti di comodato. Pertanto, secondo quanto previsto dalla nuova normativa, nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l’utilizzo del proprio veicolo ad un terzo, per un periodo superiore a 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione al competente UMC, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione. Sono tuttavia esentati i componenti del nucleo familiare, purché conviventi (cfr Circ. Ministero dei trasporti, prot. n. 15513 del 10 luglio 2014).

La disposizione, come desumibile indirettamente dalle indicazioni fornite dal Ministero dei trasporti, non ha effetti fiscali. Tuttavia, è possibile che il Fisco la utilizzi in proprio favore per disconoscere l’inerenza dei costi e conseguentemente recuperare a tassazione le maggiori imposte dovute.

La fattispecie può ad esempio riguardare l’autovettura intestata al padre e concessa in comodato al figlio non convivente che la utilizza nell’esercizio dell’attività professionale. Il comodato rappresenta il titolo affinché il figlio possa legittimamente considerare in deduzione le spese di gestione dell’autovettura. Sono deducibili, nei limiti previsti dall’art. 164 del TUIR, le spese di manutenzione, i pedaggi autostradali, le spese relative al carburante, etc.

Non è obbligatoria la registrazione del contratto di comodato e si ritiene che il professionista possa fornire la prova di aver sostenuto direttamente i predetti oneri con l’esibizione al Fisco della documentazione correttamente a lui intestata (scheda carburante, le fatture di manutenzione, etc).

Ora, a seguito dell’introduzione del nuovo obbligo, la posizione fiscale del figlio che utilizza l’autovettura formalmente intestata al padre si indebolisce. Il figlio non è convivente e l’autovettura risulta concessa in comodato al fine di consentirne l’utilizzo nell’attività professionale anche per considerare in deduzione i relativi costi di gestione. L’impiego continuativo del mezzo di trasporto nell’ambito dell’attività professionale svolta dal figlio dà luogo al superamento del periodo di concessione di 30 giorni che fa scattare l’obbligo di comunicazione e di aggiornamento della carta di circolazione. Conseguentemente sarà applicabile una sanzione pecuniaria di importo variabile da un minimo di 705 euro fino ad un massimo di 3.526 euro.

Trattandosi di un obbligo previsto dalla legge sussiste il concreto rischio che, in mancanza di un contratto di comodato redatto per iscritto non registrato, e nell’ipotesi di omissione dell’annotazione sulla carta di circolazione della concessione del mezzo in uso ad un soggetto terzo, l’Agenzia delle entrate disconosca l’inerenza dei costi relativi al mezzo di trasporto sostenuti nell’esercizio della professione dal comodatario.

Il professionista potrà tentare di far valere l’inerenza come in passato, cioè sulla base dell’intestazione della documentazione (scheda carburante e le fatture), ma non si può escludere che il Fisco non ritenga sufficiente tale prova a seguito della novità in commento.

La comunicazione e l’annotazione sulla carta di circolazione sono necessarie non solo per evitare l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie, ma anche per evitare controversie di tipo fiscale. Viceversa nessun obbligo di comunicazione è previsto per i beni concessi in comodato ai familiari conviventi.

In tale ultima ipotesi i contribuenti saranno in grado di dimostrare l’inerenza dei beni loro concessi in uso senza alcuna novità.

27 novembre 2014

Nicola Forte