Agevolazione prima casa: il termine è perentorio

il termine di un anno entro cui l’acquirente che usufruisce delle agevolazioni prima casa deve riacquistare un’altra abitazione da destinare ad abitazione principale è perentorio

Il termine di un anno entro cui il fruitore deve riacquistare un’altra abitazione da destinare a prima casa è perentorio.

Quanto precede è contenuto nella sent. n. 18877/2014 CTP di Roma da cui emerge che la disposizione normativa in materia ha inteso concedere all’acquirente una possibilità di acquistare una casa più adatta alle proprie esigenze a condizione che il nuovo acquisto avvenga entro un anno dalla vendita del precedente immobile.

La legge di stabilità ha fissato a partire dal 01/01/2014 unnuovo criterio di identificazione dell’immobile “di lusso” che si basa sulle rendite catastali senza tuttavia abrogare completamente il vecchio. Il nuovo criterio si applica alle compravendite che sono assoggettate a imposta di registro, mentre per quelle soggette a Iva si applica ancora il vecchio criterio di cui al DM 2 agosto 1969. In particolare, l’art. 10 del DL n. 23/2011 ha previsto l’applicabilità delle agevolazioni sulla prima casa vincolata, ai fini dell’imposta di registro, alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l’immobile.

Nella fattispecie in esame il contribuente ha impugnato l’avviso di liquidazione con cui l’ufficio ha revocato il beneficio dell’agevolazione fiscale (IVA del 4%) in quanto lo stesso contribuente, avendo acquistato l’immobile come prima casa, lo aveva rivenduto prima che fosse decorso il termine dei cinque anni e senza riacquistarne un altro prima del termine di un anno. In particolare, il ricorrente ha sostenuto la non perentorietà del termine annuale entro cui va effettuato il riacquisto.

I giudici tributari, accogliendo le motivazioni dell’ufficio, hanno ritenuto che la norma di legge appare chiara ed univoca (nota II-bis art. 1 della Tariffa, parte I, D.P.R. 131/1986) laddove prevede che il fruitore, prima del decorso dei cinque anni, alieni l’immobile e ne riacquisti entro un anno un altro da destinare a prima casa: per cui, a fronte di tale chiarezza normativa, appare assolutamente arbitrario affermare che tale termine non sia perentorio. In sostanza il legislatore ha voluto riconoscere “all’acquirente una possibilità di mutare l’originaria scelta per l’acquisto di una casa più adatta alle sue esigenze senza perdere il beneficio di cui ha fruito, a condizione che il nuovo acquisto si effettui entro un anno dalla vendita del precedente immobile, non avendo senso che tale opzione, che costituisce una eccezione alla regola, possa esercitarsi al di fuori di un preciso arco temporale”.

Nel caso in esame il termine non attiene alla realizzazione di una situazione di fatto, ma ad un negozio giuridico, rappresentato dall’acquisto di una nuova casa, per cui è stabilita quale precisa scadenza un anno dalla vendita della precedente casa. In materia sussiste un consolidato orientamento della Suprema Corte che riconosce la perentorietà del termine annuale di cui trattasi (Cass. n. 3783/2013).

15 novembre 2014

Enzo Di Giacomo