L’evoluzione dei rapporti tra l’Italia e la Repubblica di San Marino: lo scambio di dati

l’uscita della Repubblica di San Marino dalla black list dipende in buona misura dagli impegni per la trasparenza e lo scambio di dati fiscali a fini di contrasto all’evasione fiscale

Parleremo della gestione delle operazioni con San Marino nella nostra prossima videoconferenza di giovedì 30 ottobre

 

Si premette che lo scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra l’Italia e la Repubblica di San Marino, per lungo tempo, ha tratto legittimazione da una norma di origine pattizia, costituita da uno “Scambio di lettere” del 1997 tra il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio della Repubblica di San Marino e il Ministro delle Finanze della Repubblica Italiana. Il prefato accordo disciplina gli scambi informativi concernenti le sole relazioni commerciali tra identificati operatori dei due Paesi e, pertanto, non è utilizzabile allo scopo di ottenere dati non attinenti ad un rapporto economico di tale natura, quali, ad esempio, l’entità di investimenti o disponibilità finanziarie che una persona fisica italiana detiene a San Marino.

Nel corso del tempo, l’evoluzione normativa che ha interessato l’ordinamento della Repubblica del Titano – volta a garantire una maggiore trasparenza delle movimentazioni finanziarie sia con riguardo ai profili connessi alla prevenzione del sistema bancario a scopo di riciclaggio che con riferimento agli aspetti connessi ai fenomeni di evasione fiscale – ha consentito un adeguamento della legislazione italiana disciplinante, negli specifici settori in argomento, i rapporti di collaborazione tra i due Stati in questione.

In particolare:

  1. con la Legge n. 88 del 19 luglio 2013, il Governo italiano ha ratificato la Convenzione (bilaterale) con la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni1ed il relativo protocollo di modifica2,adeguati al modello di convenzione dell’OCSE.

Infatti, l’art. 26 prevede che:

  • le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per l’amministrazione o l’applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l’elusione e l’evasione fiscale;

  • le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l’autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi;

  • se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al citato art. 26 della Convenzione, l’altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L’obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali;

  • uno Stato contraente non può rifiutarsi di fornire le informazioni richieste solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un’altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Sulla base di quanto previsto dall’art. 30 del trattato3, le disposizioni in commento inizieranno ad essere applicate secondo la seguente tempistica:

  • dal 1 gennaio 2014, l’accordo sarà operativo per gli interessi, i dividendi e le royalties, allorquando gli emolumenti della specie – tassati alla fonte – vengano corrisposti successivamente a tale data;

  • dal 31 ottobre 2015, in relazione alle altre tipologie di redditi conseguiti sempre dopo il 1° gennaio 2014 (redditi immobiliari, utili delle imprese, ecc.). Il termine per poter adire tale base giuridica è dato da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2014.

Inoltre, nel corso del 6° Forum Mondiale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni ai fini fiscali, promosso dall’OCSE e tenutosi a Jakarta (Indonesia) nello scorso mese di novembre, la Repubblica del Titano ha aderito alla Convenzione (Multilaterale) sulla Mutua Assistenza Amministrativa in Materia Fiscale divenendone il 63° Paese firmatario;

  1. con il D.M. 12 febbraio 2014, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha espunto San Marino dall’elenco, di cui al D.M. 4 maggio 1999, dei Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della tassazione del reddito delle persone fisiche (art. 2, co. 2-bis del TUIR).

Tale provvedimento, entrato in vigore il 24 febbraio u.s. (data della pubblicazione in G.U.), produce i seguenti effetti:

  1. ai cittadini italiani cancellati dall’anagrafe della popolazione residente e trasferiti a San Marino, non potrà essere applicata, in caso di controllo fiscale, la presunzione di residenza ex articolo 2, comma 2-bis del TUIR4;

  2. i soggetti passivi IVA nazionali non dovranno più comunicare, all’Agenzia delle Entrate, gli estremi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, con operatori economici aventi sede nella Repubblica del Titano, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 40/2010.

Appare, inoltre, opportuno evidenziare che, per quanto concerne l’area finanziaria, lo scambio di dati tra la Repubblica di San Marino e l’Italia è regolato dall’accordo di collaborazione già siglato il 26 novembre 2009, ratificato, al momento, dalla sola Repubblica di San Marino e non dall’Italia.

L’Accordo di collaborazione finanziaria disciplina e rafforza le relazioni in materia finanziaria e favorisce le stesse consentendo di prevenire e reprimere abusi di mercato, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e un adeguato sistema di controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante.

In data 24 settembre 2014, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo in questione.

Parleremo della gestione delle operazioni con San Marino nella nostra prossima videoconferenza di giovedì 30 ottobre

28 ottobre 2014

Nicola Monfreda

1 Già parafata nel 2002.

2 Diversamente,San Marino ha completato le procedure interne all’indomani della firma degli accordi con il Decreto Consiliare n.78/2012 del 2 luglio 2012.

3  Art. 30: “La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all’uopo previste e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione è entrata in vigore; e b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, all imposte relative ai periodi di imposta a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione è entrata in vigore”.

4 Art. 2Soggetti passivi”: “2- bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”.