Interdizione per dieci anni per l’imprenditore per i reati di bancarotta

la pena accessoria inflitta ad un amministratore di società di capitali di inabilitazione all’attività imprenditoriale e all’esercizio di uffici direttivi in una qualunque società, comminata per il reato di bancarotta fraudolenta, ha la durata fissa e inderogabile di dieci anni

La Corte di Cassazione con la sentenza n.39802, del 25 settembre 2014, continua nella sua linea dura nei confronti delle cd. pene accessorie per gli amministratori di società; in caso di bancarotta fraudolenta, tale pena accessoria, che inibisce dall’esercizio di impresa commerciale e dal ricoprire incarichi direttivi all’interno di un’azienda, ha la durata fissa e inderogabile di dieci anni.

Il fatto

La Corte di Appello confermava la sentenza dell’ottobre 2007, con la quale il Tribunale aveva dichiarato due amministratori di società colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con riferimento al fallimento di una SRL.

In particolare, era contestato agli imputati:

  • la distrazione di tutti i beni della società, con particolare riferimento ai crediti riscossi nell’anno 1998 e non versati nelle casse sociali per oltre 200 milioni delle vecchie lire;

  • i costi sostenuti per spese non inerenti alla gestione per 240 milioni delle vecchie lire;

  • i corrispettivi della cessione di merci.

Gli imputati, nella qualità di amministratori di società, erano stati condannati alle pene rispettivamente di due e tre anni di reclusione

Avverso la sentenza anzidetta gli amministratori hanno proposto distinti ricorsi, per cassazione.

Tra i vari motivi dei ricorsi si censura il trattamento sanzionatone con riferimento all’irrogazione di pene accessorie in misura fissa e non già in proporzione all’entità della pena principale.

Le pene accessorie

Occorre ricordare che le “pene accessorie sono delle pene previste per accompagnare la pene principali collegate agli illeciti penali”. Da qui appunto l’accessorietà: queste pene, infatti, non possono essere comminate da sole ma possono solo accompagnare. I loro scopi sono appunto quelli di colpire determinati soggetti che a causa della loro condotta penalmente rilevante si ritiene non siano più in grado, o meglio non debbano più, ricoprire certi ruoli o esercitare determinati diritti che per le loro caratteristiche richiedono uno standard di sicurezza elevato.

Generalmente le pene accessorie sono applicate automaticamente e costituiscono uno degli effetti della condanna. Ci sono però dei casi in cui l’ordinamento vincola l’applicazione di tali pene alla libera discrezionalità del Giudice.

In tal caso, ai fini della loro applicabilità, è necessaria una dichiarazione diretta da parte del Giudice in sentenza che ne determinerà anche la durata.

Bancarotta fraudolenta e semplice: differenti pene

Occorre preliminarmente rilevare che la bancarotta è un delitto, di conseguenza un fatto di rilevanza penale, che viene punito in presenza di un fallimento. In sostanza, quindi, la bancarotta è un reato previsto dalla legge fallimentare che colpisce l’imprenditore fallito o fallendo nei suoi comportamenti, contrari agli interessi dei creditori.

In linea generale, nei fallimenti si assiste, nei confronti degli amministratori, alla contestazione dei reati di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta.

La legge fallimentare prevede differenti pene, per i due tipi di reato:

  • per la bancarotta semplice: reato più lieve e rientrante in una categoria residuale caratterizzata dall’assenza della componente fraudolenta e classificata come meramente colposa, la pena va dai 6 mesi a 2 anni di reclusione;

  • per la bancarotta fraudolenta: reato più grave, perché vi è una volontà deliberatamente offensiva degli interessi tutelati, il legislatore ha fissato la pena da un minimo di 3 anni di reclusione fino ad un massimo di 10 anni.

In una posizione media si pone la cd. bancarotta preferenziale (art. 216, c. 3, L.F.) la quale, benché posta tra le ipotesi di bancarotta fraudolenta, è caratterizzata da pene principali decisamente più lievi (da 1 a 5 anni).

Alcuni precedenti orientamenti giurisprudenziali

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.35502, del 26 agosto 2013, ha affermato che, il manager di un azienda fallita che subisce una condanna per bancarotta fraudolenta non superiore ai due anni, non può subire anche l’applicazione della pena accessoria dell’inabilitazione per dieci anni dall’esercizio dell’impresa.

Nella sentenza citata la Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un manager di impresa avverso la sentenza del Tribunale del maggio 2012 con la quale è stata applicata , per il delitto di bancarotta fraudolenta, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la pena di due anni di reclusione, unitamente alle pene accessorie, ex art. 216, u.c., L.F., dell’inabilitazione per dieci anni dell’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di pari durata, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Nel ricorso in Cassazione il manager evidenziava la violazione dell’articolo 445 del codice di procedura penale, secondo cui, quando la pena irrogata non supera i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, non sono applicabili le pene accessorie.

Nel caso in esame, per i giudici di legittimità il ricorso è fondato in quanto è perfettamente conforme a quanto disposto dal citato articolo del codice di procedura penale; la sentenza è stata, quindi, annullata, con riferimento alla disposizione dell’applicazione delle pene accessorie.

E’ appena il caso di ricordare che la sentenza n. 45845 del 23 novembre 2012, della Corte di Cassazione, si era già espressa su un caso analogo. Il Tribunale su concorde richiesta di accusa e difesa, condannava l’imputato, un imprenditore ritenuto responsabile dei reati di omessa dichiarazione e dichiarazione infedele, alla pena di mesi 10 di reclusione, con la concessione dei benefici di legge. All’imprenditore venivano pure comminate le sanzioni accessorie, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Avverso la sentenza del giudice di merito, proponeva ricorso per cassazione la Procura Generale della Repubblica, chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, limitatamente alle sanzioni accessorie, in quanto applicate in violazione dell’art. 445, c.p.p. (“Effetti dell’applicazione della pena su richiesta”).

Il ricorso della Procura è stato accolto

La Terza Sezione Penale ha osservato che l’art. 445 citato “non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione delle pene accessorie nel caso il trattamento sanzionatorio non superi i due anni della pena detentiva, soli o aggiunti a pena pecuniaria”.

Pertanto, il Tribunale ha errato laddove, pur avendo irrogato all’imputato la pena di mesi 10 di reclusione, ha comunque disposto a suo carico le pene accessorie contemplate in materia di reati tributari, quali l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; l’incapacità a contrarre con la P.A.; l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria; l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria e l’interdizione dai pubblici uffici.

L’analisi della Cassazione

Per la Corte di Cassazione il ricorso è infondato; non è corretto quanto affermato dai ricorrente in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla determinazione della pena accessoria dell’inabilitazione, all’esercizio di attività imprenditoriale e l’incapacità all’esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci e non già in misura ragguagliata alla durata della pena principale, come prescritto dal menzionato art. 37 c.p..

Ed infatti, in materia di bancarotta fraudolenta, è erroneo il riferimento alla menzionata norma sostanziale, posto che la pena accessoria, prevista dall’art. 216, u.c., L.F., non è indeterminata, ma fissata in materia fissa ed inderogabile e si sottrae, pertanto, alla disciplina del citato art. 37 c.p., a differenza di quanto previsto in tema di bancarotta semplice documentale.

I giudici di legittimità reputano, quindi, di aderire alla prevalente interpretazione giurisprudenziale, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni. E’ noto, del resto, che la Corte Costituzionale ha di recente dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 216, u.c., del RD. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 3, 4, 27, c. 3, 41 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce la durata della misura della pena accessoria in misura fissa e non modulata sulla base della pena principale (Corte Cost. n. 134 del 04/04/2012).

29 ottobre 2014

Federico Gavioli