In arrivo la scadenza per la presentazione del 730 integrativo

scade lunedì 27 ottobre 2014 il termine per la consegna al CAF o al professionista abilitato del modello 730 integrativo nel caso in cui, dopo un attento controllo del prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d’imposta o dall’intermediario, si riscontrino errori di compilazione o di calcolo

Scade lunedì 27 ottobre 2014 la consegna al Caf o al professionista abilitato del modello 730 integrativo nel caso in cui, dopo un attento controllo del prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d’imposta o dall’intermediario, si riscontrino errori di compilazione o di calcolo.

LE VARIE TIPOLOGIE DI 730 INTEGRATIVO

In base alle specifiche ministeriali di riferimento, sono individuabili tre situazioni per le quali è prevista la possibilità di presentare il 730 integrativo di un modello già presentato.

a) 730 integrativo a favore – tipo 1 – per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso / un minor debito, ovvero l’invarianza contabile rispetto al 730 originario. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le operazioni di conguaglio (importi a debito compresi gli acconti o importi a credito derivanti dal 730 originario). Anche nel caso di avvenuta presentazione di un 730 senza sostituto d’imposta, l’integrativo di tipo 1 non sospende le procedure di rimborso dell’Agenzia delle Entrate per le imposte a credito o l’obbligo di versamento con F24 da parte del contribuente per le imposte a debito. Per il conguaglio, il CAF elabora e spedisce al sostituto d’imposta il 730-4 integrativo entro il 10 novembre ed il conguaglio del maggior credito/minor debito che scaturisce dalla liquidazione delle singole imposte, sarà effettuato sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

Se dalla correzione degli errori emerge alternativamente un minor debito o un maggior credito o non risulta alcuna variazione dell’imposta a debito o a credito il contribuente potrà presentare anche il modello Unico 2014 integrativo a favoreutilizzando l’eventuale differenza a credito a riporto dei successivi periodi d’imposta o in compensazione ovvero richiedendone il rimborso.

b) 730 integrativo per la correzione dei dati del sostituto d ’imposta – tipo 2la modifica o l’integrazione riguardano esclusivamente i dati del sostituto d’imposta, non identificato correttamente nel 730 originario.La variazione deve essere effettuata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria. Non è consentito gestire 730 integrativi di tipo 2 per 730 originari senza sostituto d’imposta. Per il conguaglio, il CAF elabora e spedisce tempestivamente al sostituto d’imposta il 730-4 ordinario ed il conguaglio sarà effettuato sulla prima retribuzione utile .

c) 730 integrativo a favore con correzione dei dati del sostituto d ’imposta – tipo 3per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggiore rimborso, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il 730 originario, ma il risultato contabile non è mai stato conguagliato dal sostituto d’imposta, in quanto non identificato correttamente nella dichiarazione originaria. La modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria. Non è consentito gestire 730 integrativi di tipo 3 per 730 originari senza sostituto d’imposta. Per il conguaglio, il CAF elabora e spedisce tempestivamente al sostituto d’imposta il 730-4 ordinario ed il conguaglio sarà effettuato sulla prima retribuzione utile.

IL CASO DELLA DICHIARAZIONE A SFAVORE DEL CONTRIBUENTE

Come noto in caso di MINOR RIMBORSO O MAGGIOR DEBITO l’integrazione deve avvenire mediante la presentazione di un Modello UNICO 2014 PF (correttivo o integrativo), provvedendo direttamente al versamento delle somme dovute tramite delega F24. Pertanto se il contribuente non ha dichiarato alcuni redditi oppure ha indicato degli oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante dovrà necessariamente presentare il modello unico PF con le seguenti modalità:

1) CORRETTIVA NEI TERMINI(possibilità scaduta il 30 settembre 2014): in presenza di importo a debito , il contribuente è tenuto al ravvedimento, pagando il tributo + interessi al tasso legale + sanzioni ridotte al 3,75% ;

2) INTEGRATIVA A SFAVORE (scadenza 30 settembre 2015): occorre presentare il modello entro il termine previsto per la presentazione del modello Unico relativo l’anno successivo; nel caso di specie è possibile ricorre al ravvedimento operoso pagando quanto dovuto unitamente agli interessi legali e alle sanzioni ridotte al 3.75%;

3) INTEGRATIVA “A SFAVORE” NEL TERMINE LUNGO(entro il 30/09/2018): occorre presentare il modello entro il 31/12 del 4° anno successivo a quello in cui e stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Ufficio. Non è ammessa la procedura del ravvedimento operoso (sanzioni applicabili dal 100 al 200% delle maggiori imposte dovute).

LE SANZIONI PREVISTE PER IL MODELLO 730

Qualora nella dichiarazione modello 730 sono omessi o non sono stati indicati in maniera esatta e completa i dati relativi all’individuazione del contribuente , del suo rappresentante ovvero non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 2.065.

In caso di indicazione di un reddito imponibile inferiore si applica la sanzione dal 100 al 200% della maggiore imposta o della differenza del credito e se le violazioni previste riguardano redditi prodotti all’estero le sanzioni sono aumentate di 1/3 con riferimento alle maggiori imposte dovute.

Le medesime sanzioni sono invece raddoppiate qualora l’omissione riguardi investimenti ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato.

La violazione dell’obbligo di unacorretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, errata indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti è punita con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 2.065 (possibile l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso per sanare la violazione).

24 ottobre 2014

Celeste Vivenzi