Da oggi cambiano le regole per gli F24 cartacei: solo pochi potranno utilizzarlo

un riepilogo dei limiti in vigore da oggi (1 ottobre) per il pagamento degli F24 cartacei: attenzione perchè i casi di utilizzo del modello cartaceo si riducono drasticamente!

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 19 settembre 2014, ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014.

L’art. 11, c. 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ha previsto che “A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da

altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

  1. esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

  2. esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

  3. esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro”.

Quindi indipendentemente dal tipo di tributo da versare e dalla titolarità di partita IVA, i modelli F24:

  • a saldo zero, cioè contenenti un ammontare di pagamenti equivalente all’ammontare del credito da utilizzare in compensazione, potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate:

direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;

per il tramite di un intermediario abilitato (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, etc.);

  • contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati esclusivamente per via telematica:

mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;

mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli

intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

  • con saldo superiore a 1.000,00 euro, a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione, potranno essere presentati esclusivamente per via telematica:

mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;

mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli

intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

Per contro i versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare a essere effettuati dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:

  • le somme da versare sono pari o inferiore a 1.000,00 euro,

  • non si operano compensazioni.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare citata, ha individuato dei casi particolari che consentono, ancora, l’utilizzo del modello F24 cartaceo per evitare inutili complicazioni al contribuente:

  • F24 precompilati dall’ente impositore,

  • Versamenti rateali in corso,

  • Utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente

presso gli agenti della riscossione.

E se il contribuente è impossibilitato a detenere un conto?

  • i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza l’utilizzo di

crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel e solo in via residuale utilizzando il cartaceo,

  • i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel. In via residuale potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo.

La norma di nuovo conio chiarisce che i suddetti obblighi si aggiungono a

quelli già vigenti nell’ordinamento, in particolare, per i soggetti titolari di partita IVA che hanno l’obbligo di utilizzare modalità di pagamento esclusivamente telematiche per:

  • il versamento di imposte, contributi e premi di cui all’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

  1. alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse;

  2. all’imposta sul valore aggiunto;

  3. alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto;

  4. all’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera a, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

  5. ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa;

  6. ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

  7. ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

  8. agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’articolo 20;

  • il versamento in favore di enti previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1 del medesimo decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

  • l’effettuazione della compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5.000,00 euro annui.

1 ottobre 2014

Anna Maria Pia Chionna