un riepilogo dei limiti in vigore da oggi (1 ottobre) per il pagamento degli F24 cartacei: attenzione perchè i casi di utilizzo del modello cartaceo si riducono drasticamente!
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 19 settembre 2014, ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014.
L’art. 11, c. 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ha previsto che “A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da
altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
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esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
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esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
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esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro”.
Quindi indipendentemente dal tipo di tributo da versare e dalla titolarità di partita IVA, i modelli F24:
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a saldo zero, cioè contenenti un ammontare di pagamenti equivalente all’ammontare del credito da utilizzare in compensazione, potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate:
− direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
− per il tramite di un intermediario abilitato (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, etc.);
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contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati esclusivamente per via telematica:
− mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
− mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli
intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
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con saldo superiore a 1.000,00 euro, a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione, potranno essere presentati esclusivamente per via telematica:
− mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
− mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli
intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
Per contro i versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare a essere effettuati dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
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le somme da versare sono pari o inferiore a 1.000,00 euro,
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non si operano compensazioni.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare citata, ha individuato dei casi particolari che consentono, ancora, l’utilizzo del modello F24 cartaceo per evitare inutili complicazioni al contribuente:
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F24 precompilati dall’ente impositore,
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Versamenti rateali in corso,
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Utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente
presso gli agenti della riscossione.
E se il contribuente è impossibilitato a detenere un conto?
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i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza l’utilizzo di
crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel e solo in via residuale utilizzando il cartaceo,
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i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel. In via residuale potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo.
La norma di nuovo conio chiarisce che i suddetti obblighi si aggiungono a
quelli già vigenti nell’ordinamento, in particolare, per i soggetti titolari di partita IVA che hanno l’obbligo di utilizzare modalità di pagamento esclusivamente telematiche per:
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il versamento di imposte, contributi e premi di cui all’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
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alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse;
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all’imposta sul valore aggiunto;
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alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto;
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all’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera a, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
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ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa;
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ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
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ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
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agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’articolo 20;
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il versamento in favore di enti previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1 del medesimo decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
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l’effettuazione della compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5.000,00 euro annui.
1 ottobre 2014
Anna Maria Pia Chionna