Associazioni sportive: registro del CONI e altri requisiti

le A.S.D. per ottenere i benefici fiscali previsti per legge non devono solo essere iscritte nel registro del CONI, ma devono anche rispettare gli altri requisiti previsti dalla legge

Un’associazione sportiva dilettantistica che abbia ottenuto il riconoscimento a fini sportivi, con l’iscrizione al registro telematico gestito dal CONI, non può essere considerata tale e quindi fruire delle agevolazioni fiscali se non è in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge (art. 148 del TUIR e art. 90 della L. n. 289/2002).

Il principio, affermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza n. 3575/2014 è sicuramente condivisibile.

Il caso potrebbe ad esempio riguardare un’associazione sportiva affiliata alla competente Federazione, senza però avere uno statuto in regola e comunque in possesso del riconoscimento a fini sportivi. La circostanza non è solo teorica in quanto la sussistenza dei requisiti previsti dal citato art. 90 può essere certificata dal legale rappresentante della società medesima che richiede il riconoscimento.

I giudici di merito hanno ritenuto che la società sportiva non possesso dei requisiti non potrà far valere in propria difesa l’iscrizione nel registro del CONI, in quanto lo status di associazione sportiva dilettantistica richiede anche la coesistenza degli altri presupposti. Viceversa se il sodalizio sportivo fosse in possesso di tutti i presupposti, ma non avesse ottenuto il riconoscimento con l’iscrizione nel registro del CONI, non potrebbe fruire delle agevolazioni in quanto mancherebbe una condizione essenziale.

Nello stesso senso si è espresso il Consiglio Nazionale del Notariato con lo studio n. 93/2004/T approvato dalla Commissione Studi Tributari. Secondo quanto precisato con il predetto studio “Al fine di ottenere la qualificazione di “società sportiva” è necessario un ulteriore passaggio costituito dal riconoscimento ai fini sportivi. In sostanza il riconoscimento non produce effetti se attribuito ad un sodalizio che, in base ai requisiti indicati nel comma 18, non può essere considerato sportivo. Non appare dunque possibile, attraverso l’attribuzione del riconoscimento saltare e quindi disapplicare il predetto comma 18, che pure prevede le condizioni affinché una società o un ente possano essere qualificati come soggetti sportivi”.

Il comma 18 dell’art. 90 indica espressamente che nello statuto delle società ed associazioni sportive “devono essere espressamente previsti …”. In mancanza degli elementi ivi indicati, l’ente non conserva lo status di sodalizio sportivo. L’eventuale riconoscimento intervenuto successivamente, anche in mancanza dei predetti requisiti, non è sufficiente per regolarizzare la situazione. La conformità dello statuto alle clausole indicata dalla legge (divieto di distribuzione di utili, democraticità dello statuto, etc) costituisce una condizione necessaria, ma non sufficiente. Occorre, come già ricordato, anche il riconoscimento a fini sportivi.

Il controllo e le contestazioni di tipo fiscale possono essere effettuati solo in punto di diritto potendo costituire oggetto di contenzioso di un contenzioso tributario. Ad esempio l’Agenzia delle entrate potrà contestare che lo statuto di un’associazione non riporti espressamente il divieto di distribuire, anche in forme indirette, i proventi dell’attività. Il rilevo potrà essere mosso in fase di verifica anche laddove l’associazione sia stata iscritta erroneamente nel registro telematico del CONI. Allo stesso modo i verificatori potranno altresì contestare la mancata attuazione delle previsioni statutarie. Ad esempio il Fisco potrebbe fornire la prova che la società sportiva abbia effettuato, nonostante il divieto contenuto nello statuto, una distribuzione di utili.

Al contrario l’Amministrazione finanziaria non potrà formulare eccezioni di sorta circa la natura dell’attività sportiva. L’art. 7 del D.L. n. 136/2004 riconosce espressamente che il CONI è “l’unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche”. Ad esempio i verificatori non potranno ritenere non sportiva un’associazione fondando il proprio assunto su un’insufficiente partecipazione ad eventi agonistici. L’obiezione dovrebbe semmai essere formulata dal CONI. Inoltre tale partecipazione non è neppure necessaria se si considera che il citato art. 90 riconosce quale sportiva anche l’attività didattica svolta nel settore.

Il dottor Nicola Forte terrà una videoconferenza sulle ASD il prossimo 12 novembre…

31 ottobre 2014

Nicola Forte