Associazioni sportive dilettantistiche: l'importanza delle comunicazioni al pubblico

le società di capitali senza scopo di lucro, le cooperative e le associazioni esercenti attività sportive dilettantistiche, che intendono beneficiare della speciale disciplina fiscale, avente ad oggetto l’attribuzione di una serie di agevolazioni per il settore, devono prevedere nei relativi statuti alcune clausole particolari

(il 12 novembre il Commercialista telematico trasmetterà in diretta streaming una video conferenza con relatore il Dott. Nicola Forte, avente ad oggetto le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, a breve tutti i dettagli: seguici!!)

 

Le società di capitali senza scopo di lucro, le cooperative e le associazioni esercenti attività sportive dilettantistiche, che intendono beneficiare della speciale disciplina fiscale, avente ad oggetto l’attribuzione di una serie di agevolazioni per il settore, devono prevedere nei relativi statuti alcune clausole particolari.

Tale soggetti, al fine di ottenere il riconoscimento delle finalità sportive non solo devono affiliarsi ad una federazione o ad un ente di promozione sportiva, ma devono anche essere iscritte in un apposito registro telematico gestito dal CONI. Inoltre, devono adottare uno statuto conforme alle prescrizioni contenute nei commi 17 e 18 dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni (legge Finanziaria del 2003).

La necessità di tenere conto delle previsioni contenute nei commi 17 e 18 è stata espressamente ribadita dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003.

Tra le varie indicazioni contenute negli statuti e negli atti costitutivi assume particolare rilievo quella concernente la denominazione sociale secondo quanto previsto dal citato comma 17. In particolare, dalla denominazione deve risultare la finalità sportiva ed il carattere dilettantistico dell’attività svolta.

Il primo requisito, cioè l’indicazione della finalità sportiva, può essere soddisfatto anche riportando nella denominazione la disciplina sportiva praticata. Ad esempio è conforme alle indicazioni del legislatore la denominazione “Associazione pallanuoto dilettantistica il sole”. La natura sportiva dell’associazione si desume dalla disciplina praticata, cioè la pallanuoto. Invece il carattere dilettantistico è menzionato espressamente. E’ parimenti corretta la denominazione “Associazione sportiva dilettantistica Sole”. In questo caso, invece di menzionare la disciplina sportiva praticata, la denominazione riporta espressamente le parole “sportiva dilettantistica”.

Possono essere inseriti nel corpo della denominazione sociale i termini gruppo sportivo, circolo sportivo, polisportiva, a condizione che siano seguiti dall’espressione dilettantistica. Ad esempio è certamente corretto l’utilizzo della seguente denominazione: “Gruppo sportivo dilettantistico Luna Rossa”. Ciò in quanto l’espressione “Gruppo sportivo” è un sinonimo di associazione sportiva.

E’ frequente che le associazioni sportive, dopo aver adottato negli statuti una denominazione sociale conforme alle indicazioni contenute nel citato comma 17, assumano nelle comunicazioni al pubblico una denominazione parzialmente diversa. Ciò al fine di attrarre con maggiore possibilità di successo l’attenzione dei possibili “utenti”. Ad esempio in alcuni casi i cartelli esposti all’ingresso degli impianti non indicano con chiarezza che l’attività esercitata è di tipo sportivo dilettantistico facendo più attenzione a risaltare loghi, immagini e figure. Lo stesso comportamento risulta frequentemente assunto nei messaggi diffusi tramite la consegna di volantini.

Queste società, pur esercitando effettivamente una o più attività di tipo dilettantistico, e pur essendo meritevoli di beneficiare delle agevolazioni fiscali in materia, rischiano, in caso di accesso, ispezione o verifica di vedersi disconoscere lo status di società sportive con la conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali previste e con la conseguente irrogazione di sanzioni per le imposte non versate.

Il tema è stato affrontato dall’Agenzia delle entrate sempre con la Circ n. 21/E del 22 aprile 2003. In particolare, è stato espressamente affermato che la denominazione sociale, avente le predette caratteristiche, deve essere utilizzata al fine di fruire dei benefici fiscali in “tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico”.

L’indicazione è finalizzata a far comprendere a tutti i soggetti che hanno rapporti di tipo “finanziario” con le società e associazioni sportive dilettantistiche, la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali all’uopo previste per il settore. L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate sembra però troppo rigida nel senso che una sola violazione non dovrebbe determinare la perdita dello status di sodalizio sportivo “agevolato”.

25 ottobre 2014

Nicola Forte