Abuso del diritto: la prova spetta all’ufficio

il Fisco, in un processo per fatti di abuso di diritto, deve smontare le motivazione che il contribuente adduce per giustificare le operazioni considerate sospette ed elusive

Si ha abuso del diritto quando l’operazione economica ha come unico scopo di eludere il fisco e non quando il vero intento è conseguire un risparmio di imposta.

L’interessante principio è contenuto nella sent. n. 19269/2014 della CTP di Roma da cui emerge che la prova incombe sull’ufficio finanziario sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici.

L’art. 37-bis del Dpr n. 600/73 recante norme antielusive, prevede che sono inopponibili all’A.F. gli atti, i fatti e i negozi diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamenti tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi. Il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali che verrebbero ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastato da alcuna norma, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio di imposta. Tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei principi costituzionali e non contrasta con il principio della riserva di legge (Cass. n. 19100 del 3 maggio 2013;Cass, SU n. 30055/2008).

Nel caso di specie la società ha impugnato l’accertamento con cui l’ufficio ha rettificato la dichiarazione, accertando ai fini Ires e Irap una indebita contabilizzazione di quote di ammortamento. In sostanza, secondo l’ufficio, la società ha realizzato di fatto “un’articolata organizzazione di negozi e contratti inopponibili all’amministrazione volti a generare un componente negativo di reddito totalmente deducibile (quota di ammortamento dell’avviamento) al solo ed esclusivo fine di ottenere un indebito risparmio di imposta

I giudici tributari, richiamando consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4604/2014), hanno ritenuto che costituisce condotta abusiva l’operazione economica che abbia il solo fine di eludere il fisco, sicché il divieto non sussiste quando l’operazione possa spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che è l’ufficio finanziario che deve fornire la prova del disegno elusivo, mentre al contribuente spetterebbe di dimostrare l’esistenza di un contenuto economico dell’operazione diverso dal mero risparmio fiscale. Sulla base di questi principi, nel caso in esame, i giudici hanno ritenuto che l’ufficio finanziario non ha assolto l’onere probatorio, atteso che l’avviso di accertamento non fornisce una persuasiva dimostrazione che l’operazione posta in essere avessi come scopo l’acquisizione di un beneficio fiscale e fosse pertanto del tutto priva di una diversa giustificazione economica.

L’ufficio, altresì, non ha considerato le giustificazioni delle operazioni addotte dalla società (allegata visura camerale). Sotto questo profilo la giurisprudenza esclude il carattere elusivo dell’operazione anche la sua giustificazione in base a esigenze di riassetto organizzativo e funzionale dei soggetti coinvolti e, dato che la ricorrente ha invocato esigenze di riassetto organizzativo, l’ufficio avrebbe dovuto confutare tali motivazioni.

Stante la mancanza di tale prova, la CTP ha ritenuto che difettassero i presupposti per l’applicazione delle disposizioni antielusive di cui all’art. 37-bis, annullando l’accertamento di cui trattasi.

27 ottobre 2014

Enzo Di Giacomo