Si conta la durata effettiva della verifica

ai fini calcolo dei termini previsti dallo Statuto del contribuente, il termine di trenta giorni entro cui deve compiersi la verifica fiscale si riferisce alla permanenza dei verificatori nei locali del contribuente

Il termine di trenta giorni entro cui deve compiersi la verifica fiscale si riferisce alla permanenza dei verificatori nei locali del contribuente e non alla durata della procedura.

Quanto sopra è contenuto nella sent. n. 14003/2014 della CTP di Roma da cui emerge che tale termine si riferisce ai giorni di effettiva permanenza e non a quelli in cui l’attività istruttoria prosegue presso l’ufficio accertatore.

L’art. 12, c. 5, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) stabilisce che la permanenza dei verificatori civili o militari (agenzia entrate o Guardia di finanza) presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni, nei casi di particolare complessità dell’indagine. Tale termine, ordinatorio e non perentorio che non comporta la sanzione di nullità (Cass. ord n. 17010/2013) decorre dalla data di accesso nei locali e in esso devono farsi rientrare solo le giornate lavorative effettivamente trascorse presso il contribuente e consecutive, non includendo quelle in cui, ad esempio, si sono verificati dei meri contatti tra i due soggetti (ad esempio, notifica atti; consegna o ricezione atti).

Nel caso in esame un contribuente ha impugnato l’accertamento eccependo la nullità dello stesso in quanto la verifica della Guardia di Finanza si è protratta oltre il limite previsto dall’art. 12, c. 5, l n. 212/2000 nonché l’inquadramento giuridico dell’accollo in quanto non legato a incrementi patrimoniali (sopravvenienze attive).

I giudici tributari hanno ritenuto che il termine di cui trattasi “si riferisce alla permanenza dei verificatori nei locali del contribuente e non alla durata della procedura di verifica (CTP Modena n. 13/2013)”. Pertanto in tale termine non devono considerarsi i giorni in cui l’attività istruttoria prosegue presso gli uffici accertatori o presso altri soggetti, non rientrando nel computo le attività e gli adempimenti svolti non presso l’azienda, quali, ad esempio, i riscontri di coerenza esterna e le elaborazioni di dati e documenti. Non avendo la società fornito adeguati elementi di valutazione circa l’effettivo permanenza dei verificatori oltre il termine previsto per legge, la CTP ha respinto il ricorso.

Circa l’esatta contabilizzazione dell’accollo oggetto dell’accertamento, i giudici hanno osservato che in tema di imposte sui redditi la sopravvenienza attiva ex art.55 del Testo unico delle imposte dirette si realizza in tutti i casi in cui una posizione debitoria già annotata come tale deve ritenersi cessata, con conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza.

Sul tema in esame si segnala un difforme orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui è illegittima la verifica fiscale protrattasi per oltre trenta giorni presso l’azienda in quanto i trenta giorni vanno considerati come giorni lavorativi consecutivi e non di effettiva presenza presso il contribuente (CTR di Napoli n. 463/12/12).

26 settembre 2014

Enzo Di Giacomo