F24: dall'1 ottobre 2014 esteso l’obbligo di pagamento telematico, fine del cartaceo

dal prossimo 1 ottobre 2014, l’obbligo di effettuare i versamenti tramite F24 con modalità telematiche non riguarderà più solamente i soggetti titolari di partita IVA ma anche i privati: ecco in quali casi il modello potrà essere ancora consegnato cartaceo al cliente ed in quali bisognerà invece utilizzare il canale telematico

Per effetto dell’art. 11, comma 2 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014, dal 1° ottobre 2014, l’obbligo di effettuare i versamenti tramite il Mod. F24 con modalità telematiche non riguarderà più solamente i soggetti titolari di partita IVA ma anche i privati nei casi in cui nel Modello F24:

– sia effettuata una compensazione;

– il saldo finale sia di importo superiore a € 1000 (in assenza di compensazione).

Il versamento può essere effettuato sia tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate – Entratel o Fisconline – direttamente o tramite intermediari abilitati, sia tramite i servizi di home banking o remote banking delle banche o delle poste. Tuttavia, quando per effetto delle compensazioni, il saldo finale è di importo pari a zero, la presentazione del Modello F24 va effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

I normali strumenti finanziari di pagamento utilizzabili presentando l’F24 cartaceo (contanti, assegni bancari e circolari, bancomat, vaglia ecc.), continueranno ad essere utilizzabili sola­mente dai soggetti privi di partita IVA per i versamenti di importo non superiore a € 1.000 (in assenza di compensazione).

Casistica

F24 telematico

F24 cartaceo

 

Entratel o Fisconline

home banking o remote banking

 

Presenza di compensazione con saldo finale positivo

Si

Si

No

Presenza di compensazione con saldo finale pari a zero

Si

No

No

Compensazione crediti IVA superiori a €5.000 (*)

Si

No

No

Saldo finale di importo superiore a €1000 (in assenza di compensazione)

Si

Si

No

Saldo finale di importo non superiore a €1000 (in assenza di compensazione)

Si

Si

Si

(*) Limite già presente per i soggetti IVA nella disciplina previgente.

 

 

 

 

Obbligo di presentazione telematica per tutti i modelli F24 contenenti compensazioni

Dunque, dal prossimo 1° ottobre, tutti i modelli F24 contenenti compensazioni dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, dalle banche, dalle Poste o dagli agenti della riscossione.

In caso di compensazioni, i nuovi vincoli riguardano, in maniera differenziata, i modelli F24 a saldo zero rispetto a quelli con saldo finale a debito.

Le nuove disposizioni fanno riferimento alla presenza “oggettiva” di compensazioni nel modello F24, senza distinzioni tra categorie di contribuenti.

In pratica, i nuovi vincoli sono destinati a “colpire” soprattutto i contribuenti non titolari di partita IVA.

I soggetti titolari di partita IVA, infatti, dal 1° gennaio 2007 sono già tenuti ad effettuare i versamenti e le compensazioni con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari (art. 37 comma 49 del D.L. 223/2006), fermi restando i vincoli introdotti dal D.L. 78/2009 in relazione alla compensazione dei crediti IVA.

A seguito del D.L. 66/2014, tutti i modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di importo pari a zero, dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Diventerà quindi obbligatorio l’utilizzo dei seguenti servizi telematici:- “F24 on line”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del “pincode” di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute;

– “F24 web”, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software; il pagamento avviene con un “ordine di addebito” sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell’Agenzia delle Entrate;- “F24 cumulativo”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo.

I contribuenti non potranno quindi più presentare i modelli F24 “a zero”:

– in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli agenti della riscossione;

– né in via telematica, avvalendosi dei sistemi di home/remote banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste.

Poi riguardo ai contribuenti titolari di partita IVA, la presentazione dei modelli F24 “a zero” unicamente mediante i suddetti servizi telematici dell’Agenzia delle entrate si applicherà anche in relazione alla compensazione di crediti diversi dai crediti IVA, oppure di crediti IVA (annuali o trimestrali) non superiori a 5.000 euro annui, per i quali è invece attualmente possibile utilizzare i sistemi di home/remote banking.

Nella seconda “categoria” rientrano invece i modelli F24 con un saldo finale positivo, ma nei quali siano state effettuate compensazioni, di qualunque credito e di qualunque ammontare; si tratta, quindi, dei modelli F24 in cui vengono indicati importi a debito superiori agli importi a credito.

In tal caso, le “maglie” sono un po’ più larghe, poiché la relativa presentazione dovrà avvenire esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione:

– dall’Agenzia delle entrate, cioè mediante i suddetti servizi “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”;

– oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, cioè banche, Poste e agenti della riscossione.

Anche in tale caso, i contribuenti non titolari di partita IVA non potranno più presentare i modelli F24 in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli agenti della riscossione, ma dovranno almeno “passare” all’home banking.

Nulla cambia invece per i titolari di partita IVA, per i quali:- la compensazione di crediti IVA (annuali o trimestrali) superiori a 5.000 euro annui già comporta l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;- negli altri casi, si può continuare ad utilizzare i sistemi di home banking.

Riepilogo nuove opzioni di pagamento dal 1° ottobre 2014

Versamenti oltre mille euro: servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo), Home Banking, servizi di pagamento online di Poste italiane.

Versamenti sotto i mille euro: servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo), Home Banking, servizi di pagamento online di Poste italiane, F24 cartaceo.

Compensazioni con saldo finale pari a zero: servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo).

Compensazioni con saldo finale di importo positivo (anche superiore a mille euro): servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo), Home Banking, servizi di pagamento online di Poste italiane.

 

Novità

Le novità preoccupano non solo chi non dispone di connessione internet, ma anche chi, pur utilizzando quotidianamente i social network tramite smart-phone, non utilizza i servizi telematici della propria banca (quasi sempre con un canone annuale), né quelli dell’Agenzia delle entrate (gratuiti). Dovranno tuttavia attivarsi prima possibile, ad esempio, quelle persone fisiche che hanno ricevuto dai propri consulenti le deleghe cartacee di pagamento per la rateizzazione di Unico, in scadenza il 31 ottobre e il 1° dicembre, ovvero quelli che dovranno pagare l’acconto Tasi il prossimo 16 ottobre (sempre se l’F24 è superiore a mille euro).

Non saranno contenti neanche quei contribuenti che, avendo il contratto di home banking solo in una banca e non usufruendo dei servizi delle entrate, dovranno addebitare l’F24 solo nel conto corrente di quella banca, dovendo alimentarlo di volta in volta con versamenti di contanti, assegni o bonifici, derivanti da altri conti. Fino al 30 settembre 2014, invece, è possibile recarsi fisicamente presso la banca dove vi sono i fondi ed effettuare l’addebito.Solo servizi delle Entrate

Attenzione: I servizi internet delle banche e delle poste non potranno essere utilizzati se, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale del modello F24 sarà di importo pari a zero. In questo caso, infatti, si potranno usare solo i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo).

 

Vincenzo D’Andò

17 settembre 2014