Il processo per revocazione

partendo da un caso discusso nelle aule della CTR della Toscana, analizziamo quali sono i casi pratici in cui si può chiedere la revocazione di una sentenza

Lo svolgimento del processo

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con il quale si contestavano le seguenti violazioni:

  1. Detrazione di una sopravvenienza passiva per un risarcimento danni;

  2. Fatture non riconosciute dall’Ufficio per difetto di competenza;

  3. Spese di manutenzione e riparazione macchinari.

L’Ufficio si costituiva in giudizio replicando nel merito a tutte le argomentazioni.

La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo illegittimi tutti i recuperi avanzati dall’Amministrazione Finanziaria.

La motivazione della sentenza dei Giudici di primo grado, a parere dell’Ufficio, non era condivisibile e veniva quindi proposto appello.

L’appello veniva parzialmente accolto (relativamente ai primi due punti e respinto per quanto riguardava il terzo) dai giudici di secondo grado.

Contro tale sentenza, mentre l’Ufficio prestava acquiescenza per la parte di soccombenza, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione, contestando:

  1. 1) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti;

  2. 2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 e dell’art. 109 del TUIR;

  3. 3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 del c.c.;

  4. 4) la violazione e falsa applicazione dell’art.101 e dell’art. 109 del TUIR.

L’Ufficio riteneva tali motivi di ricorso inammissibili, dal momento che, in realtà, in tal modo, si tentava indebitamente di introdurre nuovamente il merito in un giudizio di mera legittimità, come appunto il giudizio di Cassazione.

Il contribuente, infine, contestualmente al ricorso per Cassazione, presentava anche ricorso per revocazione, chiedendo la riforma della sentenza di secondo grado peri i seguenti motivi:

– Errore di fatto in cui sarebbero in corsi i Giudici di II grado relativamente alla sopravvenienza passiva;

– Errore dei Giudici di II grado relativamente alle fatture ritenute non di competenza.

L’Ufficio si costituiva in giudizio anche in tale procedimento ed affermava che la contestazione in revocazione, come argomentata dal contribuente, rappresentava soltanto l’oggetto del contendere su cui esattamente la medesima CTR si era già pronunciata e su cui peraltro ancora la Cassazione era stata chiamata a pronunciarsi.

Quest’ultima circostanza, del resto, oltre al fatto che in realtà non sussisteva alcun errore di fatto da “revocare”, comportava nel caso di specie anche l’inammissibilità dello stesso ricorso in revocazione.

La decisione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana

I giudici di secondo grado dichiaravano dunque inammissibile il ricorso per revocazione, affermando che “la revocazione è ammissibile ex art. 395 n.4, c.p.c. in presenza di errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione viene a fondarsi sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure è supposta I’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. L’errore in questione deve, innanzitutto, avere quale oggetto la percezione dei fatti e non investire la valutazione giuridica di essi, inoltre non deve essere un errore di giudizio, dovendo essere cioè estraneo al procedimento logico in base al quale il giudice è giunto all’affermazione, alla negazione o alla valutazione di un determinato fatto”.

La Commissione Tributaria Regionale concludeva dunque che “la revocazione, peraltro, presenta, come istituto, una netta distinzione tra fase rescindente, che mira a togliere di mezzo la sentenza impugnata, e fase rescissoria, che mira a sostituire la decisione revocata con un’altra decisione di merito. Entrambe queste fasi sono affidate al medesimo giudice, confluendo anche nella medesima sentenza. Al pari di ogni altra impugnazione la revocazione costituisce, secondo parte della dottrina, un rimedio contro le ingiustizie della sentenza”.

In conclusione, nel caso di specie, “dall’esame dei motivi e dalla identificazione dei provvedimenti impugnabili si deduce che la causa che ne determina l’ingiustizia è esterna al processo o al procedimento logico-giuridico di formazione della sentenza. Nella specie il ricorso appare riferito a fatti e documenti già analizzati nella precedente fase di appello ed oggetto della sentenza ricorsa per Cassazione ed ancora sub iudice, quindi deduce a fondamento non fatti la cui verità è esclusa o fatti veri non considerati tali, ma valutazioni afferenti i fatti di causa riservate, fra l’altro, all’attuale fase di legittimità”.

Conclusioni

La revocazione, concepita come mezzo di impugnazione a cosiddetta critica vincolata, sostitutiva della precedente statuizione, si distingue in ordinaria e straordinaria.

La prima, disciplinata dai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 c.p.c., costituendo un ordinario mezzo d’impugnazione, impedisce il passaggio in giudicato della pronuncia ed afferisce alle seguenti ipotesi:

– sentenza effetto di errore di fatto, che deve però risultare dagli atti o documenti della causa (n. 4);

– contrarietà della sentenza ad altra precedente, avente autorità di cosa giudicata tra le parti (n. 5).

In relazione al primo requisito, come anche ricordato dalla sentenza in commento, la seconda parte della stessa disposizione indica l’errore di fatto, configurabile qualora la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto il cui accadimento sia incontrastabilmente escluso, oppure sia supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita.

In entrambi i casi il fatto non deve aver costituito un punto controverso della causa su cui il giudice si sia pronunciato e non deve essere già oggetto di contestazione davanti al giudice dell’impugnazione (nel caso di specie davanti alla Corte Suprema).

Può accadere, infatti, come appunto successo anche nel caso in esame, che la stessa sentenza venga impugnata per revocazione e in sede di legittimità con ricorso per cassazione.

Tra i due istituti, a differenza di quanto succede per le sentenze di primo grado ancora appellabili, non è sancita una sussidiarietà espressa, laddove però, affinchè la stessa revocazione possa essere considerata ammissibile, i profili oggetto di censura in sede di revocazione devono essere diversi da quelli già sollevati in sede di ricorso per Cassazione, cosa, come visto, non accaduta, nella sostanza, nel caso di specie.

Tali conclusioni sono state peraltro interpretate in maniera ancor più restrittiva dalla Corte Suprema, la quale, con l’Ordinanza n. 13026 del 24 luglio 2012, in un contenzioso in cui il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la quale quest’ultima aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dal medesimo in CTR contro la decisione dei giudici di secondo grado, essendo già stato dallo stesso contribuente instaurato il ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza, ha affermato che “in tema di contenzioso tributario, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64, comma 1, l’istanza di revocazione è ammessa solo nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso, o che non siano state impugnate nei termini, con la conseguenza che la richiesta di revocazione è inammissibile allorchè una sentenza, involgente accertamenti di fatto, sia impugnabile o sia stata impugnata coi mezzi ordinari di gravame.”.

Tale decisione, dunque, ritenendo legittima la decisione del giudice di secondo grado secondo cui quel tipo di impugnazione era inammissibile giacchè era ancora pendente il ricorso per cassazione, considera addirittura alternativi anche revocazione e ricorso per cassazione.

Infine, ad ulteriore evidenza di come, in ogni caso, nel caso in esame, l’istanza di revocazione fosse inammissibile, come giustamente ricordato dalla CTR nella sentenza in commento, l’errore di fatto che, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, può dar luogo alla revocazione non può mai cadere, per definizione, sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, sia perchè le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi del citato art. 395, n. 4, sia poichè un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice.

Con Ordinanza n. 11889 del 12 luglio 2012, inoltre i giudici di legittimità hanno affermato che “costituisce, in vero, principio consolidato, quello secondo cui l’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione ordinaria, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, consiste non già in un inesatto apprezzamento o valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, ma piuttosto in una falsa percezione di ciò che emerge dagli atti e che non soltanto è incontroverso, ma neanche controvertibile, e non può quindi dar luogo ad apprezzamenti di alcun genere; in buona sostanza l’errore avente il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive e tanto meno di particolari indagini ermeneutiche. (Cass. 6198/2005; n. 7064/2002; n. 6708/2001)”.

E del resto, conclude la Corte “non solo deve trattarsi di errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolge l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cass. 10/02/2000 n. 1466; 23/06/99 n. 6397; 09/07/99 n. 7182), ma, pure, il fatto supposto vero o inesistente, cui l’errore si riferisce, non deve avere costituito un punto controverso nel corso del giudizio sul quale il giudice ebbe a pronunciarsi (Cass. 12/03/99 n. 2214; 30/08/99 n. 9120)”.

13 settembre 2014

Giovambattista Palumbo