Il bonus per investimenti per beni strumentali nuovi

Analisi dell’agevolazione di acquisto di beni strumentali (impianti e macchinari) nuovi: il caso dell’acquisto mediante leasing; esempi di calcolo del credito d’imposta.

Credito d’imposta per beni strumentali – Premessa 

Il Decreto Competitività n. 91-2014 , convertito nella Legge n. 116-2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.192 del 20 agosto 2014.

Senza dubbio una delle norme più interessanti per le imprese è rappresentata dal credito d’imposta pari al 15% degli investimenti in beni strumentali nuovi appartenenti alla divisione 28 della tabella Ateco 2007.

Nel prosieguo del contributo si analizza l’applicazione pratica dell’agevolazione.

 

I soggetti che hanno diritto al bonus 

Soggetti ammessi

Possono beneficiare dell’agevolazionetutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 ovvero: imprese individuali; imprese familiari;enti commerciali pubblici o privati; società di persone (snc, sas); enti non commerciali in relazione all’attività commerciale; società di capitali (spa, srl, sapa); società cooperative e società consortili; società di fatto e stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall’incentivo: professionisti e studi associati;le persone fisiche esercenti attività agricola;enti non commerciali se non titolari di reddito d’impresa;le società semplici;-condomini.

I beni strumentali che danno diritto al bonus

Possono usufruire del credito d’impostagli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007 effettuati nel periodo compreso dal 25/06/2014 al 30/06/2015 con l’esclusione dei beni di importo unitario inferiore a euro 10.000 (sono esclusi i beni immateriali, i costi pluriennali e gli immobili).

Deve trattarsi quindi di beni nuovi e tali attrezzature/Macchinari devono essere utilizzate in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

L’Agenzia delle Entrate con la CM 44/2009 ebbe modo di chiarire che al fine di individuare i beni agevolabili rileva il solo investimento (tipologia del bene) a prescindere dal codice Ateco con il quale è inquadrato il soggetto cedente. La CM 44/2009 aveva inoltre stabilito che l’investimento in un nuovo bene complesso non compreso nella divisione 28, costituito anche da nuovi macchinari e apparecchiature compresi nella suddetta divisione , è agevolabile nel limite del costo riferibile ai beni compresi se oggettivamente individuabili e non destinati alla vendita.

Credito d’imposta pari al 15% degli investimenti rispetto alla media dei 5 anni precedenti

Il credito d’imposta spetta a tutti i soggetti che effettuanoinvestimenti in beni strumentali nuovicompresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (macchinari e impianti, esclusi gli immobili), destinati a strutture produttive ubicate in Italianel periodo compreso dal 25/06/2014 e fino al 30/06/2015 (sono esclusi tuttavia gli investimenti di importo unitario inferiore a euro 10.000).

Il credito d’imposta spetta nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti (2009-2013 per gli investimenti 2014) con facoltà di escludere dal calcolo il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

I beni inferiore ai 10.000 euro, i beni usati e quelli non appartenenti alla divisione 28 oggetto del decreto non entrano nel calcolo della media; il contributo conto impianti va detratto sia dal valore degli investimenti effettuati e sia dal calcolo della media.

Il credito è da utilizzarsi in compensazione mediante modello F24 (la prima quota annuale è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento ovvero per gli investimenti effettuati nel 2014 dal 01/01/2016); una novità consiste nella possibilità di superare il tetto di 250.000 euro ai fini della compensazione da evidenziare attraverso l’utilizzo del modello F24 (in passato tuttavia l’agevolazione Tremonti-Ter prevedeva un beneficio del 50% anziché del 15%).

Il bonus spetta anche alle imprese che hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni e, nel caso di specie, la media che rileva ai fini del beneficio è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi di imposta precedenti con l’esclusione dell’annualità più alta.

Anche le imprese “nuove”, ossia quelle costituite dopo il 25/06/2014 possono beneficiare del bonus per il valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta (caso analogo anche per quelle costituite nel 2013 che potendo scartare l’annualità di fatto possono usufruire del credito su tutti gli investimenti effettuati a far data dal 25 giugno 2014).

Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del bonus e nelle dichiarazioni relative ai periodi successivi nei quali è utilizzato. Il Bonus non è imponibile IRPEF/IRES e non rileva ai fini della base imponibile IRAP.

Vi è da dire che se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del 2° periodo di imposta successivo all’acquisto vi è la revoca dell’agevolazione (i.e. cessione a terzi dei beni oggetto di investimento;destinazione a finalità estranee all’impresa;dismissioni;donazione;autoconsumo dell’imprenditore, assegnazione ai soci e conferimento del bene).

Vi è la revoca del bonus anche se i beni agevolati vengono trasferiti in strutture produttive situate fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione, entro il 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta (i beni acquistati nel 2014 devono essere mantenuti all’interno dell’impresa almeno fino al 31/12/2015 e nonnon possono essere trasferiti all’estero fino al 31/12/2019 pena la restituzione del credito d’imposta entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo in cui si è verificato l’inadempimento).

Come già precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 44/E del 2009 sono assimilate alla cessione (quindi si decade dal beneficio) le seguenti operazioni: conferimento; permuta; donazione; assegnazione ai soci; destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore; mancato esercizio del diritto di riscatto; cessione del contratto di leasing; risoluzione del contratto con riserva di proprietà per inadempimento del compratore (non rilevano ai fini della revoca le operazioni straordinarie: fusione/scissione; trasformazione societaria; cessione o conferimento d’azienda; donazione/successione d’azienda e il caso del furto del bene ovvero operazioni di leaseback).

Infine l’art. 18 D.L. 91-2014 stabilisce che l’eventuale credito d’imposta indebitamente utilizzato deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si sono verificate le ipotesi di revoca dell’agevolazione e che se, a seguito dei controlli, venga accertata l’indebita fruizione del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

N.B. Ai fini del calcolo della media non si tiene conto della rivalutazione dei beni effettuata nel 2013.

Esempio pratico 

Società che presenta la presente situazione per investimenti effettuati di cui alla tabella 28:

anno 2009

investimenti effettuati

EURO 50.000

anno 2010

investimenti effettuati

EURO 60.000

anno 2011

investimenti effettuati

EURO 40.000

anno 2012

investimenti effettuati

EURO 30.000

anno 2013

investimenti effettuati

EURO 40.000

anno 2014

investimenti effettuati

EURO 80.000EU

L’annualità 2010 viene scartata in quanto è la più alta. La somma delle altre annualità ammonta ad euro 160.000 (media 40.000 euro).

(80.000- 40.000)= euro 40.000

Credito imposta spettante = 40.000 x 15% = euro 6.000

2.000 utilizzabili nel 2016

2.000 nel 2017

2.000 nel 2018

Il bonus e l’acquisto in leasing: chiarimenti

Anche se il Decreto Competitività non contiene riferimenti espliciti ,a detta di autorevoli pareri, il Bonus è fruibile anche in caso di acquisto dei beni della Divisione 28 Tabella Ateco 2007 tramite Leasing.

Si ritiene infatti applicabile quanto dettato dalle circolari delle agenzia delle Entrate 4E del 2002 , 90E del 2011 e 44E del 2009 in occasione delle precedenti agevolazioni Tremonti ovvero: ai fini della Tremonti-bis era stato segnalato da parte dell’Agenzia che l’agevolazione spettava nel periodo d’imposta in cui il bene era consegnato o spedito all’utilizzatore e che il costo rilevante era quello sostenuto dal concedente per l’acquisto dei beni , al netto delle spese di manutenzione , e che non assume rilievo il prezzo pattuito per il riscatto (nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, diviene rilevante, ai fini dell’agevolazione, la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario); nella circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002 è stato precisato che qualora non sia prevista tale clausola e non si tratti di contratto di appalto, l’investimento si deve considerare realizzato al momento della consegna al locatario; nella circolare n. 44 E del 2009 si è confermato il principio della sostanziale equiparazione del trattamento fiscale del contratto di leasing di un bene strumentale a quello che si sarebbe applicato a seguito del suo acquisto in proprietà.

 

Leggi anche: Crediti d’imposta per beni strumentali 4.0 prorogati fino al 2025

 

15 settembre 2014

Celeste Vivenzi