Se Equitalia iscrive ipoteca dopo lo sgravio dell'agenzia…

lo sgravio è atto telematico, per cui il concessionario, prima di procedere all’iscrizione ipotecaria, deve controllarne la tempestività mediante l’uso del terminale telematico, pena il pagamento di danni e spese (Corte di Cassazione)

Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 24-07-2014, n. 16948

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20027/2012 proposto da:

SERIT SICILIA SPA (OMISSIS), Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell’avvocato GITTO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ANNIBALIANO 18, presso lo studio dell’avvocato SC, rappresentata e difesa dall’avvocato LF giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 146/27/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di MESSINA del 23/05/2012, depositata il 06/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato Francesco Leto difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo

La Serit Sicilia spa ricorre contro la società LC srl e l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha respinto il suo appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina che – dichiarata cessata la materia del contendere sull’impugnativa dell’iscrizione ipotecaria proposta dalla contribuente – l’aveva condannata a rifondere ad entrambe le controparti le spese del primo grado.

Il ricorso per cassazione si appunta avverso la statuizione con cui la Commissione Tributaria Regionale ha condannato l’agente della riscossione a rifondere ad entrambe le controparti le spese del primo e del secondo grado di merito. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che le spese del giudizio dovessero essere sostenuta dalla Serit Sicilia spa per la considerazione che l’ipoteca era stata iscritta il 21 settembre 2005, ossia il giorno dopo quello (20 settembre 2005) in cui l’Agenzia delle entrate aveva effettuato lo sgravio dal ruolo delle somme il cui pagamento l’ipoteca era destinata a garantire.

Il primo motivo di ricorso denuncia il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sulla circostanza che lo sgravio venne comunicato all’agente della riscossione solo con flusso telematico datato 26 settembre 2005, ossia dopo la data dell’iscrizione ipotecaria. Il secondo motivo denuncia la violazione della L. n. 59 del 1997, art. 15, secondo comma, censurando la sentenza gravata per aver trascurato la disposizione, ivi contenuta, secondo la quale “gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e da privati con strumenti informatici o telematici… nonchè la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”.

La società contribuente si è costituita con controricorso, mentre l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare alla discussione orale.

All’esito del deposito della relazione ex art. 380 bis c.p.c., la causa è stata discussa in camera di consiglio nell’adunanza del 20.3.14.

Motivi della decisione

I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per la loro intima connessione, vanno disattesi, perchè risultano non pertinenti alla ratio decidendi della sentenza gravata. Quest’ultima, infatti, non ignora, ed anzi menzione espressamente, la circostanza che il flusso telematico con cui l’Agenzia delle entrate aveva comunicato lo sgravio all’agente della riscossione era datato 26 settembre 2005 (e dunque era successivo alla data di iscrizione dell’ipoteca); nè contiene affermazioni in diritto contrastanti col principio, fissato dalla L. n. 59 del 1997, art. 15, della validità e rilevanza a tutti gli effetti della trasmissione con strumenti informatici di atti formati con strumenti informatici o telematici. La sentenza gravata, per contro, attribuisce alla Serit Sicilia spa la responsabilità della lite, ai fini della regolazione delle spese, sulla base dell’affermazione che “lo sgravio è atto telematico, per cui il concessionario, prima di procedere all’iscrizione ipotecaria, avrebbe dovuto controllarne la tempestività mediante l’uso del terminale allo stesso accessibile” (pag. 3, righi 8/10).

La suddetta affermazione si articola in un implicito giudizio di fatto, secondo il quale l’agente della riscossione poteva conoscere lo sgravio “mediante l’uso del terminale allo stesso accessibile” indipendentemente dalla (e quindi prima della ricezione della) comunicazione dello sgravio pervenutagli per flusso telematico il 26.9.05; ed in un esplicito giudizio di diritto, secondo il quale l’agente della riscossione era tenuto a verificare se vi fossero stati sgravi prima di procedere all’iscrizione ipotecaria; nessuno di tali due giudizi risulta attinto dalle censure mosse con i motivi svolti nel ricorso, i quali, pertanto, si palesano entrambi inammissibili; d’onde il rigetto del ricorso medesimo.

La ricorrente va condannata a rifondere le spese del presente giudizio alla società contribuente (non vi è luogo a regolazione di spese in favore dell’Agenzia delle entrate, essendosi questa costituita senza depositare controricorso e senza intervenire in camera di consiglio).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla contribuente controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6000 oltre Euro 100 per esborsi e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2014