Le agevolazioni IRAP per le aziende agricole

sono in arrivo interessanti novità per gli imprenditori agricoli: la deduzione IRAP per il lavoro dipendente salirà al 50% anche per le persone assunte con contratto a tempo determinato

L’art. 11, c. 1, nn. 2 – 4, del D.Lgs. n. 446/1997 disciplina, come noto, le variazioni in diminuzione della base imponibile Irap, riguardanti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (c.d. “deduzioni relative alla riduzione del cuneo fiscale). Brevemente si ricorda che gli importi delle suddette deduzioni sono stati oggetto di significative modifiche ad opera dell’art. 1, c. 484, lett. a, n. 1, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), con effetto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013: conseguentemente, tali modifiche normative troveranno applicazione per la prima volta nel modello Irap 2015 (esercizio 2014), non rilevando, quindi, in sede di predisposizione della dichiarazione del tributo regionale relativa agli esercizi 2012 e 2013. Pertanto, a decorrere dal corrente periodo d’imposta (anno 2014), spettano le seguenti deduzioni dalla base imponibile IRAP:

  • 7.500 su base annua, per ogni dipendente a tempo indeterminato, impiegato nel corso del periodo d’imposta, elevata ad € 13.500,00 nel caso di lavoratori aventi età inferiore ai 35 anni o di sesso femminile (c.d. deduzione base);

  • 15.000 su base annua, qualora il contribuente si sia avvalso, nel corso dell’anno fiscale di riferimento, delle prestazioni di dipendenti a tempo indeterminato, nella regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, incrementata ad € 21.000 per ognuno dei predetti dipendenti di età inferiore ai 35 anni o di sesso femminile (c.d. “deduzione maggiorata”);

  • 100% dei contributi assistenziali e previdenziali a carico dell’impresa, maturati nel corso del periodo d’imposta, relativi ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, versati in base a disposizioni normative, forme pensionistiche complementari (D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252), fondi previsti da contratti collettivi oppure accordi aziendali, finalizzati all’erogazione di prestazioni integrative di natura assistenziale oprevidenziale.

Su tale impianto normativo è intervenuto, recentemente, il DL 24.6.2014 n. 91 (c.d. “decreto competitività”), pubblicato sulla G.U. 24.6.2014 n. 144 ed entrato in vigore il giorno successivo, il quale ha previsto una disciplina di favore per gli imprenditori agricoli. Più precisamente, è stato previsto che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013, le deduzioni IRAP relative alla riduzione del cuneo fiscale, devono applicarsi, per i produttori agricoli, nella misura del 50% degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente, assunto con contratto a tempo determinato, ed impiegato nel periodo di imposta.

Le deduzioni nel comparto agricolo competono, quindi, nella misura del 100% in caso di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ovvero nella misura del 50% per i lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato che abbiano lavorato almeno 150 giornate e con contratto di durata almeno triennale. Pertanto, a decorrere dal corrente periodo d’imposta, in presenza di lavoratori assunti a tempo determinato in agricoltura spettano le seguenti deduzioni:

  • 3.750 su base annua, elevata ad € 6.750,00 nel caso di lavoratori aventi età inferiore ai 35 anni o di sesso femminile (c.d. “deduzione base”);

  • 7.500 su base annua, qualora il contribuente si sia avvalso delle prestazioni di lavoratori assunti a tempo determinato, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, incrementata ad € 10.500 per ognuno dei predetti dipendenti di età inferiore ai 35 anni o di sesso femminile (c.d. “deduzione maggiorata”);

  • 50% dei contributi assistenziali e previdenziali a carico dell’impresa, maturati nel corso del periodo d’imposta, versati in base a disposizioni normative, forme pensionistiche complementari (D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252), fondi previsti da contratti collettivi oppure accordi aziendali, finalizzati all’erogazione di prestazioni integrative di natura assistenziale oprevidenziale.

Al riguardo, è opportuno precisare che, non tutti gli imprenditori agricoli potranno beneficiare delle suddette deduzioni dalla base imponibile IRAP. L’agevolazione in argomento spetta, infatti, ai soli produttori agricoli titolari di reddito agrario, ad esclusione di quelli con volume d’affari annuo non superiore ad € 7.000,00 che si avvalgono del regime speciale di esonero degli adempimenti IVA, di cui all’art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (come modificato dalla legge di conversione del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006).

Ad ogni modo, si sottolinea che, la concreta operatività della misura agevolativa in argomento è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e che, previo ottenimento della suddetta autorizzazione, la disposizione in parola troverà applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013, ovvero dal 2014 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

2 agosto 2014

Sandro Cerato