Il pagamento anticipato del condono, prima della riapertura dei termini

in base ai principi di buona fede tra Fisco e contribuente, deve essere ritenuto valido il pagamento delle somme effettuato prima dell’apertura dei termini del condono

In tema di condono il pagamento delle somme effettuato prima della riapertura dei termini è valido alla luce del principio del legittimo affidamento del cittadino.

Quanto precede è contenuto nella sent. n. 15240/2014 della CTP di Roma da cui emerge che il principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino è presente in tutti i rapporti di diritto pubblico e rappresenta uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni.

Lo Statuto dei diritti del contribuente all’art. 10, c. 1, L n. 212/2000 prevede, infatti, la buona fede come principio generale al quale la P.A. e il contribuente devono ispirarsi nell’attuazione del rapporto tributario attraverso un rapporto di collaborazione, soprattutto nella fase istruttoria. In particolare, tale disposizione ha collocato sullo stesso piano il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, introducendo la parità che dovrebbe sussistere in ogni rapporto tra i predetti soggetti. vincolando l’interprete e risultando applicabile anche alle relazioni fra contribuente ed ente diverso dall’ufficio finanziario

Nel caso di specie il contribuente ha impugnato il diniego dell’ufficio circa la richiesta di definizione dei carichi di ruolo con cui è stato contestato il pagamento delle somme dovute prima della riapertura dei termini, eccependo di aver agito in buona fede seguendo le indicazioni dello stesso ufficio.

I giudici della CTP, nel rilevare che in base a modifiche normative in tema di definizione agevolata, il debito si può estinguere in base ad apposita comunicazione inviata dai concessionari ai contribuenti, nel caso in esame eè avvenuto proprio questo. Infatti il contribuente, avendo ricevuto tale comunicazione dal concessionario, agendo in buona fede, aveva estinto il debito prima del termine previsto. Il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino, reso esplicito in materia tributaria dal citato art. 10, c. 1, L n. 212/2000, trovando origine nei principi costituzionali di cui agli artt. 3,23, 53 e 97 Cost., è insito in tutti i rapporti di diritto pubblico e rappresenta uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue differenti articolazioni.

La CTP ha ritenuto, quindi, che il contribuente ha agito nel rispetto di tali principi aderendo all’invito del concessionario della riscossione, e confidando sulla legittimità e validità della proposta definitoria. All’amministrazione finanziaria, invero, non è consentito stravolgere il principio dell’affidamento, garantito da una specifica norma dello Statuto del contribuente.

Pertanto non si può denegare il condono ex art. 12 L n. 289/2002, solo perché il ricorrente ha effettuato il pagamento prima dell’effettiva riapertura dei termini, atteso che per versare l’esatto importo è certamente necessaria la comunicazione dell’agente per la riscossione.

Su tali premesse i giudici della CTP hanno accolto il ricorso del contribuente compensando le spese di giudizio.

La Cassazione ha ritenuto che il legittimo affidamento del cittadino, tutelato dall’art. 10, c. 1, L.212/2000,è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l’attività legislativa e amministrativa” (sent.n. 10982/2009).

22 agosto 2014

Enzo Di Giacomo