gli interventi del c.d. “art bonus” sono tesi favorire lo sviluppo della cultura: a tal fine è stato istituito un credito di imposta triennale, nonché ad incentivare le imprese di esercizio cinematografico, ed, inoltre, per sostenere la competitività del sistema turistico nazionale…
Gli interventi del c.d. ART Bonus sono tesi favorire lo sviluppo della cultura, a tal fine è stato istituito un credito di imposta triennale, nonché ad incentivare le imprese di esercizio cinematografico, ed, inoltre, per sostenere la competitività del sistema turistico nazionale.
Questi gli interventi di natura fiscale del c.d. decreto cultura (D.L. n. 83 del 31 maggio 2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 106 del 29 luglio 2014)
Interventi di natura fiscale del c.d. decreto cultura (D.L. 83/2014)
Per favorire lo sviluppo della cultura è stato istituito un credito di imposta triennale (c.d. ART Bonus) relativo alle erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Il credito è riconosciuto anche nel caso in cui le suddette erogazioni liberali in denaro siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Il credito spetta nella misura:
– del 65% delle erogazioni liberali effettuate, rispettivamente, nei periodi di imposta 2014 e 2015;
– del 50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta 2016. Il credito è riconosciuto sia in favore delle persone fisiche e degli enti non commerciali – per gli uni e per gli altri nei limiti del 15% del reddito imponibile – sia in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa – nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui – ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Al fine di evitare una duplicazione del beneficio è prevista una deroga di durata triennale agli artt. 15, primo comma, lett. h) e i) e 100, secondo comma, lett. f) e g) del TUIR, sicché in relazione a tali erogazioni liberali non sono applicabili le disposizioni ivi contenute che prevedono, rispettivamente, per i soggetti IRPEF, la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19% della somma erogata e, per i soggetti IRES, la deduzione delle erogazioni dal reddito imponibile. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. La compensazione è senza limiti: non sono cioè applicabili né il limite annuo all’utilizzo del credito di imposta di 250.000 euro, stabilito all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 né quello di 700.000 euro fissato, a decorrere dal 2014, dall’art. 34 della L. 23 dicembre 2000 n. 388.
A carico dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali sono previsti obblighi di comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché di pubblicità via web, con particolare riguardo all’ammontare, alla destinazione e all’utilizzo delle erogazioni, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (articolo 1) per potenziare le misure di attrazione degli investimenti esteri in Italia nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva, viene modificato il comma 335 dell’art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 che riconosce, come noto, un credito di imposta alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione che, su commissione di produzioni estere, utilizzino mano d’opera italiana relativamente a film, o parti di film, girati sul territorio nazionale. Tale credito, spettante nella misura del 25% del costo di produzione della singola opera, è divenuto permanente a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è stato esteso anche in favore dei produttori indipendenti di opere audiovisive, come previsto dall’art. 8, primo comma, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.
Il presente Decreto Legge interviene su entrambe le disposizioni in esame. In particolare, per quanto concerne le modifiche apportate al comma 335 del citato art. 1, da un lato, è innalzato il limite massimo del credito, che passa da 5 a 10 milioni di euro; dall’altro, tale limite non è più riferito all’“opera filmica” ma a “ciascuna impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo d’imposta”.
Quanto alle modifiche apportate all’art. 8 del D.L. n. 91 del 2013 è previsto un innalzamento del limite massimo complessivo di spesa, che passa da 110 milioni di euro (per l’anno 2014) a 115 per l’anno 2015, per la concessione di tutti i crediti contemplati dal primo e dal secondo comma del citato articolo e inerenti alla produzione, alla distribuzione e all’esercizio cinematografico. È inoltre sostituito il successivo quarto comma del citato art. 8, così da rinviare la disciplina attuativa a un apposito decreto interministeriale da adottare entro il 30 giugno 2014. È infine previsto che le somme stanziate ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 91 del 2013 (e cioè per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali di giovani artisti o compositori emergenti) e non impegnate per l’anno 2014, possano essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015 (articolo 6).
Credito a favore delle imprese di esercizio cinematografico
Al fine di favorire l’offerta cinematografica di qualità artistico-culturale è introdotto per gli anni 2015 e 2016 un credito di imposta, fino ad un massimo di 100.000 euro in favore delle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all’art. 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell’Unione europea. Il credito è stabilito nella misura del 30% dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti almeno dal 1º gennaio 1980 ed è fruibile in via alternativa rispetto ai contributi previsti dall’art. 15 del D.L. 22 gennaio 2004, n. 28 nonché alle agevolazioni fiscali contemplate dall’art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, della L. n. 244 del 2007 in favore delle imprese di esercizio cinematografico.
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile: a) in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini da definirsi con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ovvero b) tramite cessione, nel rispetto degli artt. 1260 e ss. Cod. Civ. – previa adeguata dimostrazione dell’effettività del diritto al credito medesimo e ferma restando la permanenza dei poteri di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario/cedente – a intermediari bancari, finanziari e assicurativi (i quali possono, a loro volta, utilizzarlo esclusivamente in compensazione secondo le modalità indicate nel decreto).
Sono demandate a un successivo decreto interministeriale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le disposizioni applicative relative al credito, con particolare riguardo ai criteri ed alle procedure per l’ammissione al beneficio ed alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo (articolo 6).
Competitività del sistema turistico nazionale
Per sostenere la competitività del sistema turistico nazionale, favorendo la digitalizzazione del settore, è istituito un credito di imposta per i periodi 2014, 2015 e 2016 in favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nonché – per una quota non superiore al 10% delle risorse complessivamente messe a disposizione – in favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator che applicano lo studio di settore approvato con DM 28 dicembre 2012 e che risultino appartenenti al cluster 10, Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11, Agenzie specializzate in turismo incoming di cui all’allegato 15 del suddetto DM.
Il credito spetta nella misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo (ad esclusione dei costi relativi alla intermediazione commerciale) relativi a:
a) impianti wi-fi;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e per la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e ospitalità per persone con disabilità;
g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente e inerenti alle medesime finalità. I beneficiari possono accedere al credito d’imposta nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti «de minimis» (di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE).
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta considerati ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La prima quota del credito relativo alle spese effettuate nel periodo di imposta in corso è utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015.
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR. Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini da definirsi con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
Sono demandate a un successivo decreto interministeriale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le disposizioni applicative relative al credito, con particolare riguardo alle tipologie di spese, alle procedure per l’ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 6, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73. Il credito è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa (articolo 9).
Competitività delle destinazioni turistiche
Per migliorare la qualità e l’ammodernamento dell’offerta ricettiva e favorire la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive al fine di accrescere la competitività delle destinazioni turistiche è introdotto un credito d’imposta per i periodi 2014, 2015 e 2016 in favore delle imprese alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012.
Il credito spetta nella misura del 30% delle spese sostenute, fino a un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, primo comma, lett. b), c), e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla L. 9 gennaio 1989, n. 13 e al DM 14 giugno 1989, n. 236. Il credito è riconosciuto fino all’esaurimento delle risorse complessivamente stanziate pari a 20 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019. Una quota pari al 10% delle risorse complessivamente stanziate è destinata, per ciascun anno, alla concessione del credito di imposta in favore delle imprese alberghiere per le spese relative ad ulteriori interventi – comprese quelle per acquisto di mobili e componenti di arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi che danno diritto ai benefici fiscali – a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio dell’impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo di imposta successivo.
Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo, ma la prima quota del credito relativo alle spese effettuate nel periodo d’imposta in corso è utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015. Il credito è riconosciuto nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti «de minimis» (di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE). Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione ai fini dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Sono demandate a un successivo decreto interministeriale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le disposizioni applicative relative al credito, con particolare riguardo alle tipologie di strutture alberghiere e agli interventi ammessi al beneficio, alle procedure per l’ammissione al beneficio, che deve avvenire secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande; alle soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta; alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 6, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73.
Sono previste ulteriori disposizioni per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d’impresa tramite la modifica dell’art. 3 del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e recante la disciplina delle Reti d’impresa, delle “Zone a burocrazia zero”, dei Distretti turistici ed in materia di nautica da diporto (articolo 10).
Vincenzo D’Andò
13 agosto 2014