Canoni per il demanio marittimo: qual'è il giudice competente?

il mancato pagamento di somme richieste a titolo di canoni del demanio marittimo non attiene alla materia tributaria ma rientra nella competenza del giudice ordinario

Il mancato pagamento di somme richieste a titolo di canoni del demanio marittimo non attiene alla materia tributaria ma rientra nella competenza del giudice ordinario.

Il principio di cui sopra è contenuto nella sent. n. 17002/2014 emessa dalla CTP di Roma da cui emerge che la materia in esame è fuori dall’ambito tributario ed è riservata alla giurisdizione ordinaria.

I beni rientranti nel demanio pubblico sono disciplinati disciplina civilistica (art. 822) e sono inalienabili. I relativi canoni o proventi derivano dall’utilizzazione di tali beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato e, non rivestono carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento dei beni stessi. L’art. 2 del Dlgs n. 546 del 1992, ha esteso notevolmente la sfera di giurisdizione del giudice tributario includendovi i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali.

Nel caso di specie la società ha impugnato la cartella esattoriale emessa da Equitalia per somme richieste a titolo di integrazione sui canoni del demanio marittimo relativamente agli anni 2007-2009. Il concessionario ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in ordine all’esistenza del credito mentre l’Avvocatura dello Stato ha sostenuto la carenza di giurisdizione del giudice tributario e la competenza di quello ordinario.

La CTP esaminati i documenti annessi al fascicolo processuale e le dichiarazioni rese dalle parti in udienza, ha ritenuto di non potersi pronunciare sulla richiesta avanzata per carenza di giurisdizione trattandosi di materia fuori dall’ambito tributario e riservata alla competenza del giudice ordinario.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che le controversie relative all’uso dei beni in esame rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, come ad esempio quelle riguardanti i corrispettivi derivanti dalla concessione del demanio marittimo o a quelli in materia di cave e torbiere (Cass 18037/2009).

14 agosto 2014

Enzo Di Giacomo