Acquisti in contanti da parte di turisti stranieri: nuove interessanti opzioni in arrivo

novità legislative e di prassi in vista per gli acquisti in contanti effettuati in Italia da cittadini stranieri comunitari

Come noto, l’art. 12, c. 1, D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modifiche dalla L. 22.12.2011, n. 214 (decreto “salva Italia”) ha ridotto ad Euro 999,99 la soglia di trasferimento di denaro contante senza l’intervento di operatori finanziari (art. 49, c. 1, D.Lgs. 21.11.2007, n. 231).

 

Il divieto in parola non opera, a norma dell’art. 3 comma da 1 a 2 bis del DL 02.03.2012 n. 16, nei confronti dei soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ed assimilate, ovvero di agenzia di viaggi e turismo, qualora effettuino operazioni legate al turismo nei confronti di persone fisiche aventi cittadinanza al di fuori dell’Italia e dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo e residenti al di fuori del territorio dello stato. Più precisamente, l’art. 3, c. 1 – 2-bis, DL 2 marzo 2012 n. 16 (decreto sulle semplificazioni fiscali), ha innalzato, per le transazioni in denaro a favore dei cittadini extra UE, il limite di circolazione del denaro contante da € 999,99 al maggior importo di € 15.000: oltre tale soglia, l’operazione di acquisto e di prestazioni di servizi legate al turismo deve avvenire necessariamente in “modalità tracciata”, ovvero per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

 

Per poter usufruire del regime di deroga al tetto per l’utilizzo del denaro contante, limitatamente agli acquisti effettuati da stranieri, i commercianti al minuto e gli operatori del settore turistico devono rispettare taluni adempimenti che di seguito si ripropongono. Come primo adempimento, il commerciante è tenuto ad inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame (modello approvato con il provv. del 23 marzo 2012 e aggiornato con provv. del 2 luglio 2012), nella quale occorre indicare il conto corrente che si intende utilizzare per riversare le somme in contanti riscosse dal cliente extracomunitario. All’atto della transazione, invece, è fatto obbligo all’esercente interessato di identificare il cliente (mediante fotocopia del relativo passaporto) e di acquisire da quest’ultimo un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con il quale il promissario cliente attesti la circostanza di non essere cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo) e di possedere la residenza fuori del territorio dello Stato italiano.

È fatto altresì obbligo al commerciante di versare immediatamente, ovvero entro e non oltre il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, il contante sul conto corrente indicato nella suddetta comunicazione preventiva ed intrattenuto presso un “operatore finanziario”: contestualmente al versamento del denaro incassato, l’esercente dovrà consegnare all’operatore finanziario copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione preventiva.

 

A fronte della deroga sopra commentata, per espressa previsione normativa, i soggetti che beneficiano del regime in parola sono tenuti, inoltre, a comunicare all’Agenzia delle Entrate le predette operazioni in contanti di importo unitario non inferiore ad Euro 1.000,00, utilizzando il medesimo modello dello spesometro, avendo cura di inoltrare lo stesso esclusivamente in forma analitica. Quanto ai termini di invio della predetta comunicazione, si segnala che, per le operazioni effettate dal 01.01.2014 al 31.12.2014, i contribuenti mensili dovranno inviare la stessa entro il 10 aprile 2015, mentre per i contribuenti trimestrali il termine sarà quello del 20 aprile 2015.

E’ bene precisare, infine, che, alla luce di alcune indiscrezioni apparse su certa stampa specializzata, è emerso che un norma contenuta all’interno del maxi emendamento del decreto-legge n. 91 in materia di competitività prevedrebbe una interessantissima novità in materia di operazioni legate al turismo; novità che riguarderebbe tutti i cittadini europei e che si dovrebbe aggiungere a quella appena commentata. In buona sostanza, coloro che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate (albergatori, ristoratori, commercianti eccetera), nonché le agenzie turistiche, potranno applicare, nei confronti dei cittadini europei, il limite alla circolazione del contante previsto nel Paese di residenza di quest’ultimi. Così, ad esempio, se un cittadino spagnolo dovesse effettuare degli acquisti sul territorio dello Stato potrà pagare in contanti fino ad un tetto massimo di € 2.500; analogamente un cittadino francese potrà evitare gli strumenti tracciabili se la transazione non dovesse eccedere la soglia di € 3.000. La misura in parola è finalizzata sostanzialmente a favorire il commercio all’interno del territorio nazionale, sottraendo le vendite da parte dei cittadini dell’UE o dello Spazio economico europeo (ovvero Islanda, Liechtenstein e Norvegia), alle limitazioni finora poste dal legislatore interno.

 

Anche in questo caso, però, saranno richiesti specifici adempimenti ai commercianti, i quali per perfezionare l’operazione di vendita dovranno ottenere la fotocopia del passaporto del cliente al fine di verificare l’effettivo paese comunitario di provenienza e provvedere al versamento in banca della somma incassata entro il primo giorno utile successivo. Tuttavia, la suddetta novità, sebbene sia di semplice attuazione operativa, presenta alcune criticità: ogni commerciante sarà tenuto, infatti, a conoscere la normativa vigente nei diversi Stati, in materia di circolazione del denaro contante. Ad ogni modo, affinché tale disposizione diventi pienamente operativa è necessario che la stessa prosegua con successo il suo iter di conversione in legge.

22 agosto 2014

Sandro Cerato