Sospensione dei mutui e dei finanziamenti: possibile fino al 31/12/2014

è stato ulteriormente prorogato al prossimo 31 dicembre 2014, il termine di validità dall’accordo per il credito 2013, che prevede la sospensione dei mutui e dei finanziamenti fino al prossimo 31 dicembre

E’ stato ulteriormente prorogato al prossimo 31 dicembre 2014, il termine di validità dall’accordo per il credito 2013, sottoscritto tra l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le associazioni più rappresentative di categoria, teso ad assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie (attraverso la sospensione o l’allungamento dei finanziamenti in essere) a favore delle imprese che, pur registrando tensioni finanziarie, registrano comunque prospettive economiche positive.

Brevemente si ricorda che, possono beneficiare della moratoria in esame, le piccole e medie imprese (PMI) che presentano, congiuntamente, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, ovvero un attivo patrimoniale non eccedente i 43 milioni di euro ed impiegano un numero di lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato (e non), inferiore alle 250 unità.

Sono considerate “imprese” – e come tali possono aderire alla moratoria in argomento – anche le associazioni e le fondazioni, enti morali compresi, senza scopo di lucro, purché esercitino professionalmente, con organizzazione di mezzi e personale, un’attività economica anche quando l’esercizio di tale attività non sia prevalente ma solo accessoria rispetto alle altre svolte dall’associazione o dalla fondazione stessa. Rientrano, inoltre, nell’ambito di applicazione della moratoria, anche le ditte individuali ed i professionisti, a condizione che il finanziamento per il quale si richiede l’operazione di allungamento/sospensione sia stato erogato per l’esercizio dell’attività imprenditoriale e non per altri fini. I principali interventi a favore delle suddette imprese sono principalmente di due tipi.

  1. Operazioni di sospensione dei finanziamenti.

I contribuenti in difficoltà possono presentare richiesta per sospendere il pagamento della quota capitale dei mutui (durata sospensione per 12 mesi) e delle operazioni di leasing finanziario (durata sospensione di 12 mesi per il leasing immobiliare, ovvero 6 mesi per il leasing mobiliare), in essere alla data della firma dell’accordo in commento (28 febbraio 2012), purché non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell’Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle PMI del 3 agosto 2009. Da un punto di vista prettamente operativo, le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo alla durata della sospensione, fermo restando che gli interessi sul capitale sospeso dovranno comunque essere corrisposti alle originaria scadenze.

Possono essere sospesi, se ricorrono le condizioni, anche i mutui assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora l’ente che eroga l’agevolazione abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa e se, a seguito dell’operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non abbia subito delle sostanziali modifiche. Ad ogni modo, ai fini delle operazioni di sospensione di cui sopra, le rate dei finanziamenti devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda; fermo restando che le rate non pagate verranno comunque ricomprese nel periodo di sospensione. In tale circostanza, infatti, la sospensione decorre dalla prima rata non pagata ed è di fatto retroattiva, con una durata di 12 mesi complessivi, ovvero 6 mesi per il leasing finanziario di natura mobiliare.

  1. Operazioni di allungamento dei finanziamenti.

Altra possibilità concessa alle imprese in difficoltà è quella di richiedere l’allungamento dei finanziamenti a medio lungo termine (mutui) e delle scadenze del credito a breve termine (anticipi SBF) in essere alla data del 28 febbraio 2012 e che non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell’Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011. Diversamente, invece, sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i mutui che abbiano beneficiato della sospensione prevista dall’Avviso Comune del 3 agosto 2009. In tal caso, peraltro, l’impresa interessata potrà richiedere l’allungamento solo al termine del periodo di sospensione. Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento e, in ogni caso, l’estensione del finanziamento non potrà comunque essere superiore a 3 anni per i mutui chirografari, ovvero 4 anni per quelli ipotecari. Come detto, rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo, le forme tecniche per anticipazione di crediti quali, ad esempio, gli anticipi SBF (Salvo Buon Fine) su effetti o ricevute e gli anticipi su fatture Italia ed estero. In tale circostanza, l’allungamento può avvenire in un’unica o più soluzioni entro il limite di 270 giorni (dilazione massima in funzione della durata originaria dell’anticipo): se, ad esempio, la scadenza originaria è di 30 giorni, l’allungamento massimo ottenibile è di 240 giorni; di contro, invece, se la scadenza originaria è di 180 giorni, l’allungamento in parola sarà di ulteriori 90 giorni. Non sono compresi, invece, né i finanziamenti all’importazione (perché non costituiscono un’operazione di anticipazione di crediti vantati dal cliente, ma un finanziamento per il pagamento delle merci acquistate), né le operazioni di finanziamento su anticipazioni su contratti (perché i requisiti di certezza ed esigibilità del credito si verificherebbero solo con l’adempimento della prestazione nei confronti della controparte contrattuale).

Si rammenta, infine, che, per accedere alla moratoria in esame, le imprese interessate in possesso dei predetti requisiti dovranno presentare apposita richiesta entro il prossimo 31 dicembre 2014, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche aderenti sulla base del modello elaborato dall’Abi.

28 luglio 2014

Sandro Cerato