Società per azioni: le semplificazioni in caso di aumento di capitale

in caso di aumento di capitale vengono semplificati gli adempimenti per le SPA: sono ridotti alla metà i termini per l’esercizio del diritto d’opzione, ma vi è l’obbligo di pubblicare l’offerta di aumento di capitale sul sito internet della società

Come recentemente commentato su queste colonne, il DL 91/2014 (meglio noto con il nome decreto competitività), pubblicato in Gazzetta ufficiale ed in vigore dal 25.06.2014, ha modificato in maniera sostanziale la normativa in materia di costituzione di spa: è stato ridotto, infatti, l’ammontare minimo del capitale sociale delle SPA, il quale passa dagli attuali € 120.000 al minore importo di € 50.000.

Tuttavia, le novità in materia di SPA non si esauriscono con la mera riduzione del capitale sociale, ma interessano, altresì, la disciplina del diritto di opzione che, come noto, assolve la funzione di tutelare l’interesse dell’azionista a conservare inalterata la propria quota di partecipazione al capitale sociale, evitando che l’aumento dello stesso possa incidere, modificandola, sulla proporzionale partecipazione al contratto di società. Prima di entrare nel merito delle modifiche apportate dal predetto decreto, si ricorda che la materia del diritto di opzione è stata oggetto, nel recente passato, di importanti modifiche ad opera del D.Lgs. n. 184/2012 (di attuazione della direttiva 2010/73/UE) il quale ha semplificato il procedimento che esclude o limita l’esercizio del diritto di opzione in sede di aumento di capitale sociale, con particolare riferimento ai quorum deliberativi necessari per assumere la relativa delibera di esclusione o limitazione di tale diritto.

In buona sostanza, per effetto del suddetto intervento normativo, l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione si può deliberare con il quorum normalmente previsto (dalla legge o dallo statuto) per l’adozione delle delibere dell’assemblea straordinaria e non più con il quorum rafforzato di oltre la metà del capitale sociale. E’ stata prevista, altresì, la possibilità di escludere il diritto di opzione per le azioni di nuova emissione, qualora le stesse vengano offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società (o di società che la controllano o che sono da essa controllate), indipendentemente dalla quantità di azioni ad essi riservate, con deliberazione dell’assemblea presa con la maggioranza richiesta per l’adozione di delibere straordinarie.

 

Ora, invece, l’articolo 20, comma 6 del D.L. n. 91/2014 è intervenuto sulla disciplina in argomento, introducendo nuove modalità di pubblicità dell’offerta dell’opzione (che si affiancano a quelle già in uso) e riducendo la durata per l’esercizio di tale diritto (che passa dai trenta ai 15 giorni dalla pubblicazione dell’offerta), ma veniamo per ordine.

Il novellato comma 2 dell’art. 2441 c.c. – oltre a confermare che l’offerta del diritto di opzione deve essere depositata presso l’ufficio del Registro delle imprese – richiede che, contestualmente al deposito presso il predetto ufficio, l’offerta del diritto di opzione debba essere resa nota – analogamente a quanto già previsto per la pubblicazione del progetto di fusione e dei relativi allegati – mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti, nonché la certezza della data di pubblicazione, oppure in mancanza di un sito internet riconducibile alla società, l’offerta del diritto di opzione deve essere depositata presso la sede della società.

Oltre alla suddetta previsione, il legislatore è intervenuto riducendo, altresì, la durata minima del periodo previsto per l’esercizio del diritto di opzione negli aumenti di capitale a quindici giorni: prima dell’intervento legislativo in esame doveva essere concesso, infatti, un termine di almeno trenta giorni per l’esercizio del diritto in parola. Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa al predetto decreto: “Si ritiene che la riduzione alla metà dei termini in questione possa consentire alle società non quotate di raccogliere nuovi capitali più rapidamente, esigenza avvertita soprattutto in occasione di aumenti di capitale conseguenti all’erosione del capitale per perdite ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del codice civile e in connessione con operazioni di ristrutturazione dell’indebitamento. La riduzione del termine minimo per l’esercizio del diritto di opzione per le società non quotate si ritiene sia mitigata dalla previsione della pubblicazione sul sito internet della società di un avviso sull’offerta in opzione ovvero, in alternativa, dal deposito dell’avviso presso la sede sociale: in tal modo l’informativa sull’offerta risulterà, in concreto, più rapidamente accessibile per i soci rispetto al mero accesso al registro delle imprese”.

 

Peraltro, con l’intervento legislativo in esame sono stati allineati i termini per l’esercizio del diritto di opzione nelle società non quotate con quelli previsti dalla disciplina speciale applicabile alle società quotate che, per effetto della parificazione intervenuta, è stata abrogata: l’art. 134 co. 1 del D.Lgs. n. 58/98 prevedeva, infatti, per le società quotate in mercati regolamentati, termini ridotti alla metà per l’esercizio del diritto d’opzione (almeno 15 giorni), al fine di impedire che la volatilità del mercato potesse vanificare la riuscita dell’operazione, atteso che il prezzo di sottoscrizione è sostanzialmente fisso, mentre il valore delle azioni già emesse è esposto alle fluttuazioni del mercato.

15 luglio 2014

Sandro Cerato