Le agevolazioni per le start-up innovative

analizziamo gli interessanti chiarimenti in merito all’applicazione delle agevolazioni tributarie in favore delle imprese definite “start-up innovative”: la normativa di riferimento, le agevolazioni, definizione di star-up, la risposta del Ministero, le conclusioni

Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03007 del 18 giugno 2014, tramite il Sottosegretario alle Finanze, sono stati forniti interessanti chiarimenti in merito all’applicazione delle agevolazioni tributarie in favore delle imprese start-up.

Nell’interrogazione al Ministero dell’economia e delle finanze venivano chiesti alcuni chiarimenti in materia di start-up; vediamo di analizzare, quindi, la risposta fornita dal Ministero.

La normativa di riferimento

L’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introduce alcune agevolazioni fiscali per gli anni 2013-2015, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese «start-up innovative», direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (Fondi comuni di investimento e SICAV) o di altre società che investono prevalentemente in start-up innovative.

Le agevolazioni

Le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF una percentuale delle somme investite nel capitale sociale delle predette imprese, mentre i soggetti IRES possono dedurre dall’imponibile parte delle predette somme investite nel capitale sociale di imprese start-up innovative. Tali somme saranno dunque esenti da imposizione; in particolare, il citato articolo 29 dispone che, per gli anni 2013, 2014 e 2015, i soggetti passivi IRPEF possono fruire di una detrazione d’imposta pari al 19% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente o per il tramite di OICR che investano prevalentemente in start-up innovative; tale percentuale si innalza al 25 per cento per le start-up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico; l’investimento massimo detraibile non può eccedere l’importo di 500.000 euro per ciascun periodo d’imposta, con il vincolo che deve essere mantenuto per almeno 2 anni.

Qualora l’investimento venga ceduto, anche parzialmente, prima del decorso di tale termine, il contribuente decade dal beneficio con l’obbligo di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali; per quanto concerne gli incentivi in favore delle persone giuridiche soggetti IRES, il medesimo articolo 29 prevede che, per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative, direttamente ovvero per il tramite di OICR o altre società che investano prevalentemente in imprese start-up innovative, non concorra alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) diversi da imprese start-up innovative. La suindicata deduzione sale al 27% per le start-up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico; analogamente a quanto previsto per le persone fisiche, per poter fruire dell’agevolazione l’investimento deve essere mantenuto per almeno due anni e in caso di cessione, anche parziale, dell’investimento prima di tale termine il beneficio decade e va recuperato a tassazione l’importo dedotto, maggiorato degli interessi legali; in ogni caso l’importo massimo deducibile non può superare, in ciascun periodo d’imposta, 1.800.000 euro.

Definizione di star-up

Ai sensi dell’articolo 25, del decreto-legge n. 179 del 2012, per start-up si intendono le società di capitali non quotate e residenti o soggette a tassazione in Italia, che:

  • sono detenute direttamente e almeno al 51 per cento da persone fisiche;

  • sono in attività da non più di 48 mesi;

  • hanno sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

  • hanno un fatturato non superiore a 5 milioni di euro;

  • non distribuiscono utili;

  • hanno per oggetto sociale lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi, ad alto valore tecnologico;

  • non sono costituite da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

  • destinano almeno il 30% della spesa ad attività qualificate di ricerca e sviluppo;

  • hanno un terzo della forza lavoro costituito da personale con dottorato di ricerca, o dottorandi o laureati con attività almeno triennale di ricerca;

  • sono titolari o licenziatarie di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 2014 sono state definite le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 29, del decreto-legge n. 179 del 2012.

Ai sensi dell’articolo 3, del medesimo decreto attuativo, le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

I conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile; i conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

Dubbi interpretativi sono sorti in merito alla fattispecie se il versamento, effettuato nell’ottobre 2013, dei soci in conto capitale che affluisce in un’apposita riserva del patrimonio netto di una start-up possa essere annoverato tra le operazioni di investimento che beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 29, del decreto-legge n. 179 del 2012; secondo gli esperti essendo i suddetti versamenti considerati capitalizzazioni da parte soci per finanziare il patrimonio netto, risulterebbe corretto far rientrare la tipologia di investimento in parola tra quelle aventi diritto all’agevolazione fiscale.

La risposta del Ministero

Il Sottosegretario all’Economia e Finanze analizza la richiesta di parere nella quale è sostanzialmente chiesto se il versamento effettuato nell’ottobre 2013 dai soci in conto capitale, che affluisce in apposita riserva del patrimonio netto di una start up, possa essere considerato tra le operazioni d’investimento che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui al citato articolo 29, del decreto-legge n. 179 del 2012.

Secondo il parere del Ministero il citato articolo 29, del decreto-legge n. 179 del 2012, al fine di favorire gli investimenti in start-up innovative, introduce in favore dei soggetti che investono «nel capitale sociale di una o più start-up innovative», un’agevolazione fiscale consistente in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni o di deduzioni. Ai sensi del comma 8, del citato articolo 29, del decreto-legge 179 del 2012, è stato emanato il decreto interministeriale 30 giugno 2014, con cui sono definite le modalità di attuazione delle predette agevolazioni.

In particolare, l’articolo 3 del citato decreto, prevede che le agevolazioni si applicano «ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative». In merito alla nozione di investimento agevolato, con la recente circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014, dell’Agenzia delle Entrate, è stato precisato che «per espressa previsione normativa, sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa» e che «non possono, pertanto, essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovrapprezzo». Devono, dunque, considerarsi «agevolati» i conferimenti in denaro, in sede di costituzione o in sede di aumento del capitale sociale, a fronte dei quali la start-up innovativa rileva un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote. In merito al momento di effettuazione dell’investimento, l’articolo 3, comma 3, del decreto attuativo, prevede che l’investimento si considera effettuato , ai fini dell’agevolazione in esame, nel periodo di imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale della start-up innovativa, ovvero, se successiva, alla data in cui viene depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese l’attestazione da parte degli amministratori dell’avvenuto aumento del capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2444 del codice civile per le società per azioni e 2481-bis, ultimo comma, per le società a responsabilità limitata.

Le conclusioni

Il Sottosegretario alle Finanze evidenzia che, al fine di consentire al soggetto conferente di poter beneficiare dell’agevolazione sulle somme conferite nell’ottobre 2013, la start-up innovativa deve procedere ad aumentare il capitale sociale e/o la riserva sovrapprezzo mediante imputazione delle somme iscritte in altre riserve di patrimonio netto. Anche in tal caso, conformemente al disposto del richiamato articolo 3, comma 3, del decreto attuativo, il diritto a fruire dell’agevolazione per il soggetto conferente rileva nel periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento del capitale sociale della start-up innovativa.

1 luglio 2014

Federico Gavioli