Il quadro RR per affittacamere e produttori assicurativi

le istruzioni particolari per il calcolo dei contributi previdenziali in Unico 2014 che devono utilizzare i produttori assicurativi ed i gerenti di affittacamere

QUADRO RR – UNICO 2014: produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo e affittacamere

L’art. 44, c. 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di terzo e quarto gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali.

A mero titolo informativo si chiarisce che i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo sono soggetti che operano nell’ambito delle agenzie di assicurazione a supporto dell’azione degli agenti e sub agenti di assicurazione, sulla base di una lettera di incarico dell’agente principale. I produttori di terzo gruppo hanno l’obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di incarico, per i rami dalla stessa esercitati e di acquisire un determinato minimo di produzione; i produttori del quarto gruppo sono produttori liberi di piazza o di zona senza l’obbligo di lavorare esclusivamente per la stessa agenzia e non sono tenuti ad un determinato minimo di produzione.

BASE IMPONIBILE INPS

Per espressa previsione della norma in esame nei confronti dei produttori di terzo e quarto gruppo non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 1, c. 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 in materia di reddito minimo imponibile. Conseguentemente i predetti lavoratori sono tenuti a corrispondere i contributi previdenziali applicando le aliquote di legge al reddito effettivamente prodotto, ancorché inferiore al minimale contributivo valevole per la generalità degli assicurati. Coloro che esercitano l’attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili (SI APPLICA LA TABELLA DEI COMMERCIANTI).

ESEMPIO: (SENZA TENER CONTO ACCONTI VERSATI)

REDDITO 2013 DA ASSOGGETTARE AD INPS: EURO 40.000

CALCOLO CONTRIBUTO 2013: 40.000X 21,84% = EURO 8.736

CALCOLO CONTRIBUTO 2014: 40.000 X 22.29% = EURO 8.916

19 luglio 2014

Celeste Vivenzi