Finanziamento ad SRL da parte di un privato (con fac-simile di contratto)

E’ possibile per un investitore privato finanziare una SRL? Analisi della normativa civilistica e bancaria sui finanziamenti e bozza di fac-simile di contratto di mutuo fra privati.

SRL: da chi possono ottenere finanziamenti?

Finanziamento dei soci alla società

Tralasciando la novità dei “Mini Bond” / cambiali finanziarie, che devono ancora essere digerite dal mondo delle PMI e che saranno oggetto di sviluppo probabilmente nel futuro prossimo, attualmente le società a responsabilità limitata ottengono finanziamenti prevalentemente dal sistema bancario in quanto è l’unico autorizzato ad effettuare raccolta di risparmio tra il pubblico.

Vi sono tuttavia altre possibilità che consentono il finanziamento alla Srl nel rispetto della normativa bancaria vigente.

L’articolo 2 della delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) infatti prevede che:

“Non costituiscono raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:

in connessione all’emissione di moneta elettronica;

presso soci, dipendenti o società del gruppo secondo le disposizioni della presente delibera;

sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento.”

 

Finanziamenti alla SRL da parte di socie e inprese infragruppo

Le condizioni affinché i finanziamenti soci/infragruppo non siano considerati raccolta del risparmio tra il pubblico possono essere così sintetizzate:

– non sono sottoposti ad alcun vincolo i finanziamenti effettuati infragruppo, cioè tra controllanti, controllate, collegate (ai sensi dell’art. 2359) e presso controllate da una stessa controllante, e comunque quelli effettuati all’interno di un medesimo gruppo;

– la richiesta di finanziamento rivolta a i soci, anche attraverso una serie di operazioni che realizzino un rapporto finanziario stabile tra soci e società, non costituisce raccolta di risparmio a condizione che:

  1. la possibilità di finanziamento soci sia prevista nello statuto sociale;
  2. i soci che effettuano il finanziamento risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi (o presso il Registro delle Imprese se il libro soci non è tenuto in quanto non obbligatorio per legge);
  3. ci soci che effettuano il finanziamento detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale.

Qualora i soci non rispettino i predetti requisiti (ad esempio è spesso necessario procedere a finanziamenti soci in sede di start-up), si può ricorrere comunque alla casistica indicata nel successivo paragrafo.

Finanziamenti da parte dei singoli soggetti

In questo caso, il sopra citato articolo 2 della Delibera Cicr del 19.07.2005 prevede che il prestito sia stipulato con un soggetto singolo (persona fisica o giuridica) mediante trattative private.

Per soggetto singolo si intende qualsiasi persona fisica o giuridica.

Possono usufruire di questa possibilità anche i soci che non rispettano i requisiti previsti nel precedente paragrafo.

Per trattativa “privata” si intende un contradditorio tra mutuante e mutuatario e non una offerta pubblica da parte di uno dei due soggetti. In particolare il mutuante deve essere molto attento a osservare questa condizione per rispettare la legge bancaria.

La presenza di una trattativa presuppone inoltre che vi sia un ragionamento tra le parti ed è inoltre necessario stabilire la natura del finanziamento e pare inevitabile prevederne la fruttuosità.

Sugli interessi (similarmente a quanto avviene per i finanziamenti soci) è dovuta la ritenuta del 26%:

  • a titolo d’acconto se il socio è persona fisica che non detiene la partecipazione come impresa residente;
  • a titolo d’imposta se il socio, indifferentemente persona fisica o giuridica, è un soggetto non residente, salvo specifiche disposizioni delle convenzioni bilaterali sulla doppia imposizione;
  • nessuna ritenuta se il socio è persona giuridica (finanziamenti tra società) o fisica che detiene la partecipazione come impresa, in quanto tassati come reddito di impresa;

 

La Cassazione confermando la necessità di vincere la presunzione, ritiene obbligatorio il versamento della ritenuta anche sugli interessi presunti, a prescindere dalla materiale erogazione (Sentenza n. 8747 del 04.04.2008; in senso contrario Sentenza n. 3155 del 04.04.1996).

Ovviamente, dal punto di vista del soggetto mutuante, prima di effettuare una operazione di questo genere è sempre opportuno valutare attentamente le garanzie da abbinare al prestito ed interrogarsi sulla eventuale postergazione del credito (che solitamente dipende dalla posizione soggettiva della parte mutuante).

Si raccomanda pertanto di farsi assistere da un professionista sia per la parte giuridica che fiscale (che, ad esempio, può consigliare la più corretta descrizione da apporre sui bonifici di pagamenti / incassi in caso di futuri controlli da parte del Fisco).

***

Esempio di contratto di finanziamento da parte di privato a Srl

OGGETTO: Mutuo fruttifero di interessi

Facendo seguito alle intese verbali intercorse, con la presente

TRA

Il sig. MARIO ROSSI nato a Verona (VR) il 18.08.1973 e domiciliato a Milano (MI) Via Roma n. 3, C.F. MRARSS73M18BL781L, di seguito indicata anche come “mutuante”,

da un lato,

e

la Società ESEMPIO SRL con sede in Verona (VR), Via Venezia n. 15, C.F. 00000000039, in persona del proprio rappresentante legale sig. LUCA VERDI nato a Verona (VR) il 15.08.1964 e domiciliato a Brescia (BS) Via Garibaldi n. 8, C.F. …….., di seguito indicati anche come “mutuataria”,

dall’altro lato,

PREMESSO

  1. che le parti sono interessate a perfezionare tra le stesse un contratto di mutuo avente ad oggetto una somma di denaro;

  2. che la mutuataria ha bisogno del finanziamento per investire in macchinari di nuova generazione necessari a mantenersi competitiva sul mercato, *

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo ed hanno motivato le parti alla stipula dello stesso.

Art. 2 OGGETTO

2.1 Il Sig. Mario Rossi si impegna a concedere alla Società Esempio Srl, che accetta, un mutuo di € cinquecentomila (cinquecentomila/00).

2.2 La mutuataria chiede il suddetto mutuo come credito di investimento;

2.3 La mutuante è tenuta a mettere a disposizione della mutuataria l’intera somma oggetto del mutuo mediante bonifico bancario sul c/c che verrà ad essa comunicato dalla mutuataria.

Art. 3 DURATA

    1. La durata del mutuo viene fissata di comune accordo tra le parti in anni5 dal 01.08.201…. ed andrà pertanto a terminare il 31.07.201…..

Art. 4 RESTITUZIONE

4.1 Il giorno 31.07.201… la mutuataria si obbliga, anche per gli aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile, a restituire alla mutuante la somma oggetto del presente mutuo pari a € cinquecentomila (cinquecentomila/00). **

4.2 In caso di ritardato pagamento, a partire dal decimo giorno successivo alla scadenza la mutuataria si obbliga a riconoscere alla mutuante un interesse di mora pari all’8% (otto per cento) annuo.

4.3 Gli interessi di mora decorreranno senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine sopra indicato.

Art. 5 INTERESSI

    1. Il tasso d’interesse da applicare al mutuo viene concordato in misura pari al 4% annuo.

    2. Gli interessi saranno liquidati annualmente entro il 31.07.

    3. La prima rata d’interessi avrà decorrenza dal 01.08.201…

Art. 6 ADEMPIMENTO

6.1 La mutuataria è tenuta a pagare la somma di cui al precedente Art. 4 e gli interessi di cui al precedente Art. 5 mediante bonifico bancario sul c/c che verrà alla stessa comunicato dalla mutuante.

Art. 7 RESTITUZIONE ANTICIPATA

7.1 E’ in facoltà della mutuataria estinguere anticipatamente il mutuo alla stessa concesso alle seguenti condizioni:

7.1.1 saldare l’intero debito in linea capitale ed ogni eventuale somma di cui la mutuante fosse in credito verso la mutuataria ed avente titolo nel presente contratto;

7.1.2 versare gli interessi maturati sino al giorno dell’estinzione nonché una commissione pari all’1% del totale del debito e tutte le eventuali spese relative all’estinzione.

Art. 8 IMPOSTE

8.1 Le imposte e tasse comunque connesse o dipendenti dal mutuo saranno a carico della mutuataria.

Art. 9 SPESE E ONERI

9.1 Tutti gli oneri fiscali e professionali, le spese e gli oneri in qualche modo dipendenti da o connessi al presente contratto si convengono espressamente a carico esclusivo della mutuataria.

Art. 10 MODIFICHE

    1. Ogni e qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e/o vincolante ove non risulti da atto formale sottoscritto dalla parte nei cui confronti viene invocata.

Il suddetto contratto è fornito a titoli puramente esemplificativo.

Le clausole sono personalizzabili e da valutare attentamente (specie con riferimento alle garanzie che si volessero pattuire).


Leggi anche:

Prestiti infruttiferi dei soci alla società: aspetti civilistici e fiscali 

Conferimenti e finanziamenti dei soci nelle società – profili fiscali

Finanziamento di SRL da parte di soggetto terzo estraneo alla società

 

21 luglio 2014

Marco Righetti

 

Note:

* il finanziamento potrebbe essere erogato anche per altre motivazioni: funzionamento, approvvigionamento scorte ecc..

** è possibile predisporre anche un piano di ammortamento.