Il nuovo credito d'imposta per investimento in beni strumentali: le regole per ottenerlo

è stato creato un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali (categoria “ATECO – Divisione 28”) effettuati a partire dal 25 giugno scorso

Il DL n. 91 del 24.06.2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24 giugno 2014 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto un credito d’imposta pari al 15% dell’incremento negli investimenti in nuovi beni strumentali (categoria “ATECO – Divisione 28”) effettuati a partire dal 25.06.2014 e fino al prossimo 30.06.2015.

 

Il credito in parola non spetta in riferimento agli investimenti di importo unitario inferiore ad euro 10.000 e deve ripartirsi in tre quote annuali di pari importo, la prima delle quali è utilizzabile a decorrere dal 01.01 del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.

È necessario, altresì, che, l’ammontare di detto credito venga esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Si rammenta, al riguardo, che, detto credito può essere utilizzato solamente in compensazione con altri tributi e contributi, non potendo essere richiesto a rimborso.

L’agevolazione in argomento è riservata a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal settore produttivo di appartenenza, nonché dall’adozione di particolari regimi d’imposta (quali contribuenti “minimi” e soggetti in regime di nuove iniziative) o contabili (ad esempio, soggetti in contabilità semplificata). Più precisamente, possono usufruire dell’agevolazione in esame i soggetti in attività al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni ed anche i soggetti che si costituiscono nel periodo agevolato, vale a dire nel periodo che va dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015.

Tuttavia, in riferimento al calcolo dell’agevolazione si deve operare una distinzione a seconda dell’anno in cui è iniziata (o verrà intrapresa) l’attività d’impresa. In riferimento alle attività d’impresa esercitate da almeno 5 anni dall’entrata in vigore del “bonus macchinari”, la base di calcolo dell’agevolazione è costituita, infatti, dall’ammontare delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali (categoria “ATECO – Divisione 28”) realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal computo della media il periodo in cui l’investimento in macchinari è stato maggiore: in tale ultima circostanza, il divisore della sommatoria degli investimenti da assumere sarà pari a 4 e non a 5. Si pensi, ad esempio, ad una società che ha effettuato una serie di investimenti agevolabili approfittando della nuova agevolazione: se l’investimento maggiore è avvenuto nel 2011, la media sarà calcolata tenuto conto della sommatoria degli investimenti effettuati negli anni 2009, 2010, 2012 e 2013 diviso quattro.

Siamo, peraltro, in presenza di una “media mobile”: sicché con riferimento ai soggetti “solari” per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2014 (25 giugno 2014-31 dicembre 2014), occorre considerare la media degli investimenti 2009-2013, mentre per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2015 (1 gennaio 2015 – 30 giugno 2015), si dovrà considerare, invece, la media degli investimenti effettuati nel periodo 2010-2014. Un esempio chiarirà meglio quanto appena esposto. Si supponga il caso di una società che sostiene nel periodo 25 giugno 2014 – 31 dicembre 2014 investimenti agevolabili per euro 100.000, mentre la media degli investimenti dei cinque periodi precedenti (2009-2013) è pari ad euro 60.000: in tale circostanza, l’investimento incrementale è pari ad euro 40.000 ed il credito d’imposta spettante sarà pari ad euro 6.000 (15% di euro 40.000), da ripartirsi in tre quote annuali di pari importo ( euro 2.000).

 

Per i soggetti che esercitano attività di impresa da un periodo inferiore a cinque anni, invece, la media degli investimenti in beni strumentali (compresi nella medesima categoria ATECO divisione 28) è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Questo porta ad affermare che, le imprese che hanno avviato la propria attività nel periodo d’imposta anteriore alla data di entrata in vigore del DL 91/2014 (per i soggetti “solari” si tratta del periodo d’imposta 2013), potranno godere dell’agevolazione sula totalità degli investimenti effettuati poiché, a tal fine, si può anche non considerare il periodo d’imposta pregresso che potrebbe essere caratterizzato, come ovvio, dal più elevato livello di investimenti.

La modalità di calcolo del suddetto credito d’imposta è totalmente differente, invece, per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del DL: per dette imprese, infatti, il credito d’imposta opera con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta agevolato, con la possibilità, dunque, di fruire dell’agevolazione anche in assenza di un periodo d’imposta su cui operare il confronto.

22 luglio 2014

Sandro Cerato