I limiti alla deducibilità dei compensi amministratori

Secondo il Fisco, per dedurre i compensi erogati agli amministratori, la società deve deliberarli espressamente, non basta che approvi il bilancio che contabilizza i compensi erogati senza delibera.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 18 giugno 2014, n. 13844, ritorna sulla vexata questio relativa ai compensi agli amministratori, fissando dei limiti.

 

La sentenza di secondo grado

In ordine alle spese per emolumenti corrisposti all’amministratore non inerenti, la sentenza motivava

“nel senso che l’entità degli emolumenti all’amministratore, se pur non preventivamente deliberati, poteva essere determinata in sede di approvazione di bilancio, essendo quanto previsto dall’art. 2389 c.c. dettato a tutela dei soci, e non essendo applicabile in sede fiscale”.

 

La sentenza della Cassazione

Nella sentenza impugnata si afferma che il compenso dell’amministratore, pur se non preventivamente deliberato, può venire approvato in sede di approvazione del bilancio. Detta tesi è censurata dal ricorrente

“non invocando il principio di diritto secondo cui qualora la misura del compenso degli amministratori di società di capitali non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio (Cass. s. u. 29 agosto 2008, n. 21933; conformi le pronunce di questa sezione, Cass. 4 settembre 2013, n. 20265; 19 luglio 2013, n. 17673), ma con la diversa affermazione per la quale non è deducibile ai sensi dell’art. 75 TUIR il compenso dell’amministratore se sia carente la delibera assembleare e, mancando la chiara evidenziazione del compenso in una specifica posta del conto economico, se non risulti la ratifica in sede di approvazione del bilancio”.

Per la Corte,

“ formulata in tal modo la censura, a parte la questione della conformità al principio di diritto sopra richiamato, involge, anche sotto il profilo del denunciato vizio motivazionale, un’inammissibile accertamento di fatto in quanto, per il suo accoglimento, richiede che si accerti se, in fatto, non risultasse la chiara evidenziazione del compenso in una specifica posta del conto economico, che è circostanza il cui accertamento è precluso nella presente sede”.

 

 

La deducibilità del compenso degli amministratori – Breve nota

Già di recente, con la sentenza n. 17673 del 19 luglio 2013 (ud. 13 marzo 2013), la Corte di Cassazione aveva negato la deducibilità del compenso agli amministratori, in assenza di delibera dei soci, o di specifica indicazione statutaria, richiamando sempre il pronunciamento emesso a SS.UU. (sentenza n.21933/2008), che hanno ritenuto necessario necessaria l’esplicita delibera assembleare di determinazione dei compensi, negando che tale delibera possa considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio.

Differenti, infatti, sono le funzioni cui adempiono: le deliberazioni di approvazioni del bilancio mirano a controllare la legittimità di un atto di competenza degli amministratori; le determinazioni dei compensi degli amministratori, invece, determinano o stabiliscono il compenso.

Per le SS.UU.

“poichè è certo che il bilancio in ogni caso contiene la posta relativa al compenso degli amministratori, a voler ammettere che la delibera di approvazione debba ritenersi come implicita determinazione del compenso, la norma di cui si tratta sarebbe del tutto inutile”.

Secondo i massimi giudici fiscali,

“anche a voler ipotizzare l’ammissibilità di una ratifica tacita della (auto)determinazione del compenso da parte dell’amministratore, sarebbe necessaria la prova che, approvando il bilancio l’assemblea sia a conoscenza del vizio e abbia manifestato la volontà di far proprio l’atto posto in essere dall’organo privo di potere, non essendo invece sufficiente, in quanto circostanza non univoca, la generica delibera di approvazione”.

Successivamente, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 5349 del 7 marzo 2014(ud. del 27 novembre 2013) la Corte di Cassazione ha confermato l’indeducibilità dei compensi agli amministratori, in assenza di delibera.

Anche in questo caso, la Corte fa proprio il pensiero espresso a SS.UU. (sentenza n. 21933 del 29/08/2008) secondo cui

“con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell’art.2389 c.c., comma 1, (nel testo vigente prima delle modifiche, non decisive sul punto, di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003), qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attesa: la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall’essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell’interesse pubblico al regolare svolgimento dell’attività economica, oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall’assemblea (art.2630 c.c., comma 2, abrogato dal D.Lgs. n. 61 del 2002, art.1); la distinta previsione delle delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (art.2364 c.c., nn. 1 e 3); la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 c.c.); il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società (art. 2393 c.c., comma 2).

Conseguentemente, l’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall’art. 2389 cit., salvo che un’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori”.

Viceversa, la CTR,

“dando per scontato l’effettivo svolgimento dell’attività gestoria e, conseguentemente, solo per questo la deducibilità dei relativi costi, a prescindere dalla sussistenza di tali necessari presupposti (preventiva delibera assembleare per il compenso dell’amministratore) onde conferire certezza alla spesa dedotta si è discostata dai superiori principi”.

 

15 luglio 2014

Roberta De Marchi