Associazioni sportive dilettantistiche: apposito registro di cassa?

è necessaria la tracciabilità dei pagamenti in contanti per importi inferiori a € 516,46 mediante la tenuta di un registro di prima nota di cassa per evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui alla L. 398/1991??

Come già commentato su queste colonne, l’art. 25 co. 5 della L. 133/99, come modificato dall’art. 4 del D.M. 26 novembre 1999, n. 473 e dall’art. 37, comma 5, della L. 21 novembre 2000, n.342, stabilisce che i pagamenti eseguiti nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche (ivi comprese le elargizioni a titolo di quote associative), nonché i versamenti da queste effettuati di importo superiore ad € 516,46, devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati, ovvero secondo modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. Più precisamente, la disposizione in argomento si intende rispettata allorquando i pagamenti sono effettuati, alternativamente, tramite bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario, assegno non trasferibile, bancomat o carta di credito: sono esclusi, quindi, gli assegni ordinari la cui destinazione finale non è certa e trasparente (Ministero delle Finanze “Guida del contribuente” n. 8 del febbraio 2000).

 

La non ottemperanza dei predetti obblighi di tracciabilità comporta, a norma dell’art. 25 c. 5, della L. n. 133/1999, l’applicazione della sanzione amministrativa da un importo minimo di € 258,00 a un massimo di € 2.065,00 (ex art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), nonché la decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398.

Non si può non osservare come la conseguenza di maggior rilievo, in capo all’associazione che non rispetta i predetti obblighi di tracciabilità, sia principalmente quella di perdere i benefici previsti dal regime agevolato di cui alla L. n. 398/1991. In breve, la non ottemperanza del suddetto obbligo comporta, infatti, che l’ente passerebbe dalla formazione della base imponibile da sottoporre a tassazione diretta pari al 3% dei ricavi commerciali, al regime ordinario, con conseguente formazione della base imponibile secondo i principi previsti per i soggetti in contabilità ordinaria e assoggettamento a tutti i relativi obblighi contabili, ma non solo. Anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto gli effetti sarebbero notevoli: dalla detrazione forfetaria generalmente pari al 50% dell’Iva a debito, si passerebbe al calcolo ordinario della differenza tra l’imposta a debito e quella a credito.

 

La verifica del superamento della predetta soglia di € 516,46 è stata oggetto di una serie di interventi giurisprudenziali. A questo proposito, si rammenta che, con sentenza n. 57/08/2013 depositata in data 17 giugno 2013, la CTP di Brescia ha stabilito che il predetto limite di € 516,46 debba essere quantificato per ogni singolo pagamento, a nulla rilevando che lo stesso si riferisca anche ad operazioni frazionate. Recentemente, invece, con sentenza del 23.06.2014 n. 296/3/2014, la C.T.P. Reggio Emilia è intervenuta nuovamente sulla diatriba in argomento con una interessantissima interpretazione che di seguito si ripropone nei suoi principali contenuti.

 

Nel caso dibattuto nella citata sentenza, un’associazione sportiva dilettantistica ricorreva contro l’Agenzia delle Entrate per ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento con il quale, a seguito verifica fiscale sugli anni 2007 e 2008, veniva rideterminato il maggior reddito imponibile e maggiori proventi realizzati ai fini IVA per insussistenza dei requisisti delle agevolazioni di cui alla legge n. 398/91. Più precisamente, veniva contestata all’associazione sportiva la decadenza dai benefici della legge 398/91 sul presupposto del mancato rispetto dell’art. 25 della legge n. 133 del 1999, per il fatto che il suddetto ente non “avrebbe consentito la tracciabilità dei pagamenti in contanti per importi inferiori a € 516,46 mediante la tenuta di un registro di prima nota di cassa”.

Contro le suddette contestazioni, il contribuente istante provava l’infondatezza delle pretese dell’ente accertatore, poiché dagli estratti conto bancari relativi alle movimentazioni dell’anno oggetto di accertamento e dalla copia delle ricevute per prestazioni sportive, emergeva come tale limite non fosse mai stato superato. Più precisamente, era stato dimostrato che l’Associazione sportiva dilettantistica era solita effettuare prelievi in contanti per importi anche superiori a € 516,46 per l’effettuazione di tutti i pagamenti in contanti agli atleti, ripetuti più volte nel corso dello stesso mese per importi inferiori a € 516,46 e con rilascio delle relative ricevute (mai più di € 500,00 euro per volta).

Esaminata la documentazione esibita e le giustificazioni dell’ente ricorrente, i giudici appuravano come il comportamento tenuto dall’associazione non avesse comportato alcuna operazione elusiva poiché la società, pur prelevando somme di importo superiore ad € 516,46, rilasciava per ciascun pagamento agli atleti ricevute per un importo sempre inferiore alla predetta soglia.

Nell’accogliere le doglianze del contribuente, i giudici hanno affermato, peraltro, un importante principio, ovvero che la norma che fissa la tracciabilità dei pagamento per gli enti sportivi non obbliga comunque l’associazione alla tenuta di un apposito registro cassa per la registrazione dei pagamenti inferiori al predetto limite, né fa riferimento alla sommatoria dei prelievi per i pagamenti elargiti, ma solo ai versamenti e agli incassi da soggetti terzi.

 

17 luglio 2014

Sandro Cerato