Sono operative le nuove disposizioni sui contratti di sviluppo

sono finalmente operative le norme che danno attuazione a quanto preannunciato dal decreto legge “del Fare”, sulla necessità di rendere il relativo regime di aiuti maggiormente rispondente al contesto socio-economico attuale, riducendo le soglie di accesso in termini di spesa ammissibile, rivedendo la tipologia di programmi finanziabile e semplificando, nel contempo, le procedure per la concessione delle agevolazioni

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 97, del 28 aprile 2014, sono operative le disposizioni contenute nel decreto del 14 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico che modifica la disciplina relativa ai contratti di sviluppo.

Il citato decreto ha introdotto alcune novità finalizzate ad assicurare una maggiore coerenza dello strumento agevolativo del contratto di sviluppo al contesto-socio-economico, in particolare abbassando le dimensioni minime di investimento e accelerando le procedure per l’accesso alle agevolazioni.

Quali sono i programmi di sviluppo attuabili

Secondo il decreto in commento, i contratti di sviluppo agevolabili devono realizzare, su iniziativa di una o più imprese, uno dei seguenti programmi di sviluppo:

  • industriale: deve riguardare un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento;

  • per la tutela ambientale: deve riguardare un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

  • di attività turistica: attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva, delle necessarie attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico.

I programmi di sviluppo possono prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali alle finalità dei programmi di sviluppo.

Importo complessivo agevolabile

L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non deve essere inferiore a 20 milioni di euro ovvero 7,5 milioni di euro, qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Il programma di sviluppo deve essere concluso entro 48 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni , ovvero “entro un termine più breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie”.

Chi sono i soggetti che possono beneficiare del provvedimento

Il decreto in commento prevede che i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono l’impresa che promuove l’iniziativa, denominata «soggetto proponente», e le eventuali altre imprese partecipanti ai progetti d’investimento, denominate «aderenti».

Nelle ipotesi di programmi di sviluppo realizzati da più imprese, il proponente ne assume la responsabilità verso l’Amministrazione anche ai fini della coerenza tecnica ed economica.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni dalla data di presentazione della domanda di accesso, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese, ad eccezione delle imprese estere purché si impegnino a istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano e a mantenerla per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dall’ultimazione del programma di sviluppo;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;

f) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

g) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal Ministero la restituzione;

h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.

Modalità di erogazione delle agevolazioni

Secondo quanto indicato dall’articolo 8, del decreto in commento, le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro:

  • finanziamento agevolato;

  • contributo in conto interessi;

  • contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa.

L’utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.

L’eventuale finanziamento agevolato è concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative.

Il finanziamento agevolato ha una durata massima di dieci anni, oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a quattro anni.

Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

Dove si presenta la domanda di agevolazione

La domanda di agevolazione deve essere presentata all’Agenzia (l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a), a pena di invalidità, secondo le modalità indicate nel sito internet www.invitalia.it .

Lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall’Agenzia, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, allegando i documenti richiesti.

Il Ministero, con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in commento in G.U., provvede a definire i criteri di selezione dei programmi di sviluppo, individuando, in relazione alle tipologie di programma, gli elementi di valutazione, le condizioni, i punteggi e le soglie minime di accesso.

L’Agenzia comunica l’avvenuta approvazione del programma di sviluppo al Ministero, alle Regioni e alle Provincie autonome interessate e trasmette all’impresa beneficiaria la determinazione. Entro 30 giorni dalla ricezione l’impresa beneficiaria, pena la decadenza dalle agevolazioni, restituisce all’Agenzia la determinazione debitamente sottoscritta per accettazione.

L’eventuale contratto di finanziamento, che disciplina le modalità e le condizioni per l’erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi per l’impresa beneficiaria, deve essere stipulato entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione a cui è subordinata, la validità e l’efficacia della determinazione di concessione delle agevolazioni. A tal fine l’impresa beneficiaria trasmette all’Agenzia la documentazione richiesta dalla stessa per la definizione del contratto, compresa quella relativa a eventuali garanzie da prestare a fronte del finanziamento agevolato, in tempi utili alla stipula del contratto stesso.

L’articolo 11, del decreto in commento prevede che le agevolazioni sono erogate dall’Agenzia e per l’eventuale finanziamento agevolato nel contratto, sulla base di stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti non inferiori al 20 per cento dell’investimento ammesso. La prima erogazione del contributo in conto impianti e dell’eventuale contributo alla spesa può avvenire, su richiesta dell’impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 30 per cento del contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa.

Anche in questo caso lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall’Agenzia, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero.

9 giugno 2014

Federico Gavioli