POS negli studi professionali: forse?

da fine giugno anche i professionisti dovranno dotarsi di POS per incassare in modo certificato i compensi professionali; secondo alcune interpretazioni degli ordini professionali la disposizione non introduce un obbligo giuridico, ma un onere da rispettare nel solo caso in cui il cliente decidesse di pagare con carte di debito

L’art. 15 del DL n. 179/2012 (c.d. “Decreto Crescita 2.0”) ha inserito una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento: viene previsto, infatti, per i soggetti che “effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”, l’obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Le modalità attuative di tale disposizione sono state indicate all’interno di un decreto del MISE datato 24.01.2014 il quale ha introdotto alcune precisazioni, con particolare riguardo ai soggetti tenuti al nuovo adempimento (esercenti e professionisti) e l’importo minimo per l’accettazione dei pagamenti con carte di debito (pagamenti superiori ad € 30). Peraltro, il predetto decreto del MISE introduceva due termini di scadenza per adeguarsi a tale disposizione: la data del 28.03.2014 per i soggetti con un fatturato 2013 superiore ad € 200.000 e la data del 30.06.2014 per gli operatori economici con un volume d’affari inferiore al predetto limite di fatturato; termini poi prorogati al prossimo 30.06.2014, per effetto di una disposizione introdotta in sede di conversione in legge del DL n.150/2013, meglio noto come decreto Milleproroghe.

Come è stato osservato da più parti, rimanevano da sciogliere talune criticità, poiché tale nuovo adempimento, oltre a prevedere costi aggiuntivi non di poco conto, risulta essere privo di una specifica sanzione in caso di inadempimento: la norma in esame contiene, infatti, soltanto un generico dovere (o obbligo), senza però far discendere dall’eventuale violazione alcuna sanzione a carico del professionista/esercente che non ottemperi ad esso. Peraltro, oltre all’incertezza sull’applicabilità di un regime sanzionatorio ad hoc, la disposizione in commento ha suscitato, sin dal suo esordio, numerose proteste tra “gli addetti ai lavori”, soprattutto professionisti, per i quali l’obbligo del Pos, istituito al fine di combattere l’evasione fiscale, non avrebbe portato nulla di concreto in termini di minor evasione, ma soltanto un significativo aggravio di oneri per le casse dei professionisti. Per le suddette motivazioni, il Consiglio nazionale degli Architetti ha presentato ricorso al TAR adducendo che tale disposizione rappresentava “una norma insensatamente vessatoria e costosa stante che il suo scopo primario, quello di contrastare elusione ed evasione, si sarebbe potuto facilmente raggiungere attraverso l’utilizzo di pagamenti tracciati (bonifico o assegni) senza obbligare i professionisti ad attivare Pos costosi da installare e utilizzare”. Tuttavia, il Tar del Lazio, sezione terza ter, con l’ordinanza 01932/2014 depositata in data 30.04.2014, non ha voluto sentire ragioni rigettando il suddetto ricorso “perché la norma che obbliga i professionisti e le imprese a consentire i pagamenti con il bancomat (per importi al di sopra dei 30 euro) non viola alcun parametro di legittimità né evidenzia eccessi di potere tali da giustificare la sua sospensione in via cautelare. Semmai, evidenzia solo un costo economico di certo non irreparabile”.

Sull’argomento è recentemente intervenuto anche il Consiglio Nazionale Forense con la circolare del 20.5.2014 n. 10-C, fornendo la propria e “condivisibile” interpretazione in merito “al presunto obbligo di dotarsi di POS (point of sale)” che graverebbe su tutti i professionisti, ivi compresi gli iscritti agli albi degli avvocati, a partire dal prossimo 30 giugno 2014. Secondo il consiglio, infatti, la lettera dell’art. 15 c. 4 del cd. “decreto sviluppo bis” secondo cui “a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231“, non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati a quest’ultimi debbano essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata (30.06.2014). L’interpretazione corretta della norma, per il consiglio forense, è sostanzialmente quella secondo cui il professionista è tenuto ad accettare tale forma di pagamento solo nel caso in cui il cliente decidesse di pagare la prestazione professionale con carta di debito. Secondo gli avvocati, infatti, la disposizione in parola non introdurrebbe un obbligo giuridico, ma solo un onere da rispettare nel caso in cui il cliente chieda al professionista di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Nella circolare in esame, viene affrontato, infine, il caso di un cliente che richiede di pagare la prestazione professionale per il tramite di carte di debito ad un professionista sprovvisto di tale terminale di pagamento: al ricorrere di tale circostanza, in assenza di una specifico regime sanzionatorio, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, comunque, non libera il debitore dall’obbligazione pecuniaria a favore del professionista.

3 giugno 2014

Sandro Cerato