La società è tra professionisti, ma il reddito è d'impresa

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è che le società tra professionisti determinino fiscalmente il reddito con le regole che si utilizzano per il reddito d’impresa.

associazione tra professionistiCome già commentato su queste colonne, fin dall’introduzione delle società tra professionisti non era del tutto chiaro quale fosse il corretto regime fiscale applicabile al reddito realizzato dalle predette società professionali, posto che la norma e il relativo decreto attuativo nulla precisavano al riguardo.

Primo orientamento: le società tra professionisti generano redditi da lavoro autonomo

Un primo orientamento dottrinale riteneva al riguardo che i redditi in oggetto dovessero essere ricondotti nell’ambito della disciplina del lavoro autonomo applicando, di fatto, la medesima disciplina prevista per le associazioni professionali che, a norma dell’ art. 5 comma 3 lett. C del TUIR, assoggetta tali compensi a ritenuta d’acconto, al pari di quanto previsto per i redditi realizzati dalle società tra avvocati (R.M n. 118 del 28 maggio 2003).

Secondo il suddetto orientamento, quindi, i redditi conseguiti dalle società tra professionisti – oltre ad essere imputati per trasparenza in capo ai soci (in base alle percentuali di ripartizione degli utili) – dovranno essere assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto e saranno soggetti, al pari dei costi, all’applicazione del principio di cassa a prescindere dalla forma societaria assunta.

Peraltro, i medesimi redditi potranno, altresì, essere assoggettati ad IRAP, unicamente in presenza di un’effettiva autonoma organizzazione.

Secondo orientamento: le società tra professionisti generano reddito d’impresa

Secondo altra dottrina, invece, il predetto regime impositivo non avrebbe potuto trovare applicazione per il fatto che il legislatore consente la partecipazione, nelle suddette società tra professionisti, anche dei soci di capitale, ovvero dei soci di mero investimento.

Per tali ragioni, il corretto inquadramento del regime impositivo dei redditi prodotti dalle società tra professionisti poteva essere meglio assimilato a quello previsto per le società d’ingegneria per le quali il reddito conseguito deve essere considerato reddito d’impresa (applicazione principio “di competenza”) senza applicazione di alcuna ritenuta d’acconto (R.M. del 4.5.2006, n. 56/E).

Per effetto di quanto sopra esposto, si sarebbe potuto prevedere, quindi, che, in capo alle predette società professionali, avrebbe trovato applicazione il regime proprio della tipologia societaria prescelta.

In altri termini, qualora la società tra professionisti si fosse costituita nella forma di s.r.l., le regole applicabili sarebbero state quelle del reddito d’impresa e, pertanto, i componenti positivi e negativi avrebbero concorso a formare il reddito sulla base del principio di competenza economica (e non di cassa) e i compensi percepiti dalla società non si sarebbero dovuti assoggettare a ritenute d’acconto, a differenza di quanto previsto per gli studi associati.

 

L’interpretazione dell’AdE: le società tra professionisti generano reddito d’impresa

A fare chiarezza sul regime fiscale delle società tra professionisti è intervenuto l’art. 28 del Ddl “Semplificazioni fiscali in materia societaria” secondo cui, alle società tra professionisti (indipendentemente dalla forma giuridica assunta) si sarebbe dovuto applicare il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni di cui al predetto art. 5, comma 3, lett. c) del TUIR.

In tal senso si sono anche espressi l’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (circolare 19 settembre 2013, n. 34/IR) e la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro (Circolare Fondazione Studi Consulenti del lavoro 29.5.2013 n. 6).

Nel contesto appena argomentato è intervenuta, recentemente, l’Agenzia delle Entrate, in una risposta ad un interpello in merito al corretto regime di tassazione applicabile al reddito prodotto dalle STP (Interpello Agenzia Entrate 9.5.2014 n. 954-93), offrendo una interpretazione che diverge da quella contenuta nel DDL di riforma, in corso di discussione parlamentare.

Nel caso particolare, l’istante (una società tra professionisti costituita in forma di Srl per svolgere le attività di dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale e consulente del lavoro) ha chiesto chiarimenti in merito alla tipologia del reddito prodotto, alla sua determinazione nell’ambito dell’imposizione diretta e dell’Irap, all’eventuale assoggettamento dei compensi a ritenuta e del reddito a contribuzione previdenziale.

In risposta alla suddetta richiesta, l’Agenzia delle Entrate preliminarmente osserva che le società tra professionisti non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V (società in nome collettivo, società semplici o in accomandita semplice) e VI (società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni) del libro V del codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto: sicché, ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle società tra professionisti, non assume alcuna rilevanza l’esercizio dell’attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria.

Per tali ragioni, anche per le società in esame, devono trovare conferma le disposizioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa.

Alla luce di quanto appena argomentato, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i redditi prodotti dalla STP costituita nella forma di s.r.l. – oltre a non essere soggetti alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 – sono, a norma dell’art. 81 del TUIR, redditi di impresa che rilevano anche ai fini dell’applicazione dell’IRAP.

Nulla viene chiarito, invece, con riferimento al regime previdenziale applicabile alle società tra professionisti, perché non ritenuto di competenza dell’Amministrazione Finanziaria.

 

28 giugno 2014

Sandro Cerato