Certificazione dei sostituti d’imposta da inviare all’Agenzia delle entrate in via telematica

tra le tante le novità disposte dal Governo che diventano operative già dal periodo d’imposta in corso vi è quella che prevede l’invio in via telematica delle certificazioni relative a redditi e compensi erogati nel 2014 entro il 28 febbraio del 2015: una rassegna di tutte le novità

In atto le certificazioni del sostituto d’imposta (modelli CUD o certificazioni riguardanti le ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo) devono essere consegnate al sostituito entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui gli importi sono stati corrisposti.

Adesso, in base al Decreto Legislativo sulle semplificazioni fiscali (approvato dal governo il 20 giugno 2014), il sostituto d’imposta dovrà anche trasmettere le certificazioni in via telematica all’amministrazione finanziaria entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello di corresponsione della somma o del valore.Peraltro, l’obbligo di trasmissione telematica delle certificazioni non riguarderà solo quelle utili per dare avvio alla dichiarazione dei redditi precompilata (CUD), ma tutte le certificazioni che i sostituti d’imposta sono tenuti a rilasciare ai sostituti, quindi, ad es., pure quelle sulle ritenute subite dai professionisti.

In relazione al regime sanzionatorio si prevede che per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro, e ciò in deroga all’art. 12 del DLgs. 472/97, per cui per espressa disposizione normativa non opera mai la c.d. “sanzione unica” derivante dal cumulo giuridico.

Pertanto, se, ad es. e ferma restando la non punibilità delle violazioni solo formali, il sostituto invia tardivamente 10 comunicazioni, la sanzione sarà di 1.000 euro.

Rimane la possibilità di potere fruire della definizione al terzo della sanzione, nonché della possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso.

Comunque, la sanzione non verrà irrogata se la trasmissione della certificazione corretta sia effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata.

Pare, dunque, risolto il problema dello scomputo delle ritenute che non risultano certificate.

Come è noto, in passato l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 68/2009, ha chiarito che lo scomputo delle ritenute può avvenire se il sostituito è in grado di produrre la fattura e la documentazione bancaria dalle quali emerge che la somma è stata incassata al netto della ritenuta.

Adesso sarà difficile disconoscere lo scomputo della ritenuta solo perché il contribuente non è in grado di produrre la certificazione, infatti, si tratterà sempre di documenti già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, la quale in piena autonomia potrà appurare l’esistenza della certificazione.

Debutta nel 2015, in via sperimentale, la precompilazione dei modelli 730 da parte dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta.

Pertanto, le certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2014, che dovranno essere consegnate ai contribuenti entro il 28 febbraio 2015, andranno trasmesse all’Agenzia delle entrate entro il successivo 7 marzo (cioè dopo una settimana).

Dalla dichiarazione del 2016 relativa ai redditi 2015, il modello 730 precompilato dovrebbe arricchirsi anche dei dati inerenti le spese mediche che verranno ricavate direttamente dal sistema tessera sanitaria. In tal senso sono previsti obblighi espliciti a carico dei soggetti operanti nell’area della sanità quali le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero, le farmacie e gli stessi medici, che dovranno inviare al sistema che gestisce le tessere sanitarie dei loro pazienti i dati relativi alle prestazioni erogate a partire dal 2015.

 

Intrastat

Attenuato il sistema sanzionatorio in caso di omissione o inesattezza dei dati statistici negli elenchi Intrastat. Le sanzioni amministrative saranno applicabili alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati in appositi dpr emanati annualmente. A pagare saranno cioè quelle situazioni nelle quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell’obbligo di risposta, ai sensi degli artt. 7 e 11 del D.Lgs. n. 322/1989.

Le sanzioni saranno applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato.

 

Stabili organizzazioni

Addio all’indicazione dei dati della stabile organizzazione in Unico.

Viene, infatti, abrogato l’art. 4, comma 2 del DPR n. 600/1973: le società o gli enti che hanno la sede legale o amministrativa all’estero non dovranno più segnalare nella dichiarazione dei redditi l’indirizzo della stabile organizzazione italiana.

Esonero da garanzia per i rimborsi fino a 15 mila euro

Salirà da 5 mila a 15 mila euro il limite entro il quale i rimborsi sono erogati senza prestazione di garanzia.

Visto di conformità “rinforzato” per i rimborsi sopra 15 mila euro. Viene previsto che i rimborsi di importo superiore a 15 mila sono eseguiti previa presentazione della dichiarazione (rimborsi annuali) o istanza (rimborsi infrannuali) da cui emerge il credito, contenente l’apposizione del visto di conformità oppure la sottoscrizione da parte dei componenti dell’organo di controllo contabile (così come attualmente prescritto ai fini delle compensazioni orizzontali dei crediti annuali oltre 15 mila euro). Alla dichiarazione o istanza, inoltre, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Alternatività tra visto e garanzia fideiussoria. Dalla nuova disciplina emerge quindi una novità di grande rilievo: La prestazione della garanzia potrà essere sostituita dal visto di conformità “rinforzato” e viceversa,

Omaggi

Raddoppierà la soglia di detassazione Iva dei piccoli omaggi: Cessioni e prestazioni gratuite saranno escluse dall’imposizione per un valore fino a 50 euro, anziché 25,82 euro, ferma restando la detraibilità dell’imposta “a monte”.

 

Registro Vies per le operazioni intracomunitarie

Rivisitazione del regime autorizzatorio alle operazioni intracomunitarie, necessaria dopo le sentenze della corte di giustizia in merito ai requisiti sostanziali di tali operazioni. L’iscrizione del contribuente nel registro Vies e la conseguente abilitazione all’effettuazione delle operazioni intraUe scatteranno subito, in seguito all’opzione esercitata nella dichiarazione di inizio attività (ovvero, presumibilmente, attraverso una dichiarazione di variazione dati, per i soggetti già attivi); sarà quindi superata la disciplina previgente, attuata con i provvedimenti emanati dall’Agenzia delle entrate a dicembre 2010. Coloro che non presenteranno alcun modello Intrastat per quattro trimestri consecutivi saranno esclusi dal Vies, previa comunicazione da parte dell’agenzia. Questa, inoltre, controllerà gli elementi dichiarati dall’interessato in sede di inizio attività e, se del caso, adotterà un provvedimento di cessazione della partita Iva, cancellandola altresì dal registro Vies.

 

Comunicazione “black list”

A partire dalle operazioni dell’anno solare in corso al momento di entrata in vigore della legge, la comunicazione delle operazioni con soggetti economici di paesi “black list” dovrà essere effettuata soltanto per le operazioni di importo superiore a 10 mila euro (attualmente 500 euro), e con cadenza annuale (e non più trimestrale).

 

Lettere d’intento

Gli esportatori abituali dovranno inviare ai fornitori o alla dogana le lettere d’intento solo dopo averle presentate all’Agenzia delle entrate, insieme alla ricevuta di presentazione. Cadrà quindi l’obbligo di comunicazione all’Agenzia da parte dei fornitori, i quali dovranno solo riepilogare i dati delle lettere d’intento nella dichiarazione annuale. I fornitori saranno sanzionati se effettueranno operazioni in sospensione d’Iva prima di avere ricevuto la lettera d’intento e averne accertato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia.

 

Modelli Intrastat servizi

Semplificazione in vista anche per il contenuto degli elenchi riepilogativi dei servizi intraUe resi e ricevuti: Dovrà essere previsto che vi si debbano riportare solo la partita Iva della controparte, il valore totale delle operazioni, il codice identificativo della prestazione e il paese di pagamento.

 

Non tassate le spese di vitto e alloggio prepagate

Non si qualificano compensi in natura per il professionista, le spese di vitto e alloggio pagate dal committente. Inoltre, alle società tra professionisti (Stp), anche ai fini dell’imposta regionale (Irap), si applica il regime dell’associazione professionale.

Si prevede che la somministrazione di alimenti e di bevande e le prestazioni alberghiere sostenute dal committente, non si qualifichino più come compensi in natura, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2015, venendo meno sia la tassazione.

 

Società professionali

Il provvedimento stabilisce che, anche ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap), alle società tra professionisti si rendono applicabili le disposizioni destinate alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, con l’equiparazione alle società semplici, con la relativa modalità di determinazione della base imponibile.

Pertanto, il reddito dovrà essere imputato a ciascun socio per trasparenza in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, con impatto anche ai fini previdenziali.

 

Rappresentanti, dichiarazioni una tantum

Per ottenere l’applicazione in misura ridotta della ritenuta d’acconto, gli agenti e rappresentanti potranno inviare la dichiarazione anche tramite posta elettronica certificata e la stessa sarà valida fino a revoca, non avendo più validità annuale.

Via libera, dunque, all’alleggerimento degli adempimenti posti a carico degli agenti e rappresentanti, di cui all’art. 25-bis, DPR 600/1973.

 

24 giugno 2014

Vincenzo D’Andò