L'istruttoria pre-fallimentare

a quali condizioni può scattare la procedura fallimentare e quale dovrebbe essere la documentazione che il debitore deve presentare in sede di istruttoria prefallimentare per evitare il proprio fallimento

La richiesta di fallimento può provenire dai creditori del debitore, dal Pubblico Ministero, oppure può essere presentata in proprio dal debitore insolvente. Rispetto a quanto accadeva in passato, non è più prevista, invece, la dichiarazione d’ufficio da parte del Tribunale Fallimentare: in caso di fatti che facciano emergere in sede giudiziaria l’insolvenza di un’impresa, il Tribunale Fallimentare può soltanto informare la Procura della Repubblica che, al termine del procedimento istruttorio, ha facoltà di presentare istanza di fallimento alla cancelleria Fallimentare territorialmente competente.

 

Brevemente si ricorda che la Legge Fallimentare pone come condizione per l’accoglimento della richiesta di fallimento la prova, in qualunque forma acquisita, della sussistenza dei requisiti di fallibilità previsti dall’art. 1 della L. Fall. Come noto, a norma del citato articolo di legge, gli imprenditori commerciali individuali o collettivi (società, associazioni, fondazioni, consorzi, associazioni sportive…) non sono assoggettati alle disposizioni del fallimento e del concordato preventivo, se in uno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore) dimostrino di aver:

  • avuto un attivo patrimoniale di ammontare di complessivo annuo inferiore ad € 300.000;

  • conseguito ricavi lordi di ammontare complessivo annuo inferiore ad € 200.000;

  • un ammontare di debiti non scaduti inferiore ad € 500.000.

Si rammenta, inoltre, che, anche l’esistenza di debiti scaduti non pagati per un ammontare complessivo inferiore ad € 30.000 è causa ostativa alla dichiarazione di fallimento: tale causa ostativa alla pronuncia di fallimento dovrebbe operare anche quando, nel periodo di osservazione, sia stato superato anche solo uno dei tre suddetti parametri di fallibilità.

 

L’onere della prova per essere esentati dal fallimento grava soltanto sul debitore interessato, in virtù del principio di prossimità della prova, sembrando troppo gravoso per il creditore dimostrare la fallibilità del debitore, soprattutto in assenza della documentazione di cui il creditore non è normalmente in possesso (bilanci degli ultimi tre esercizi). Pertanto, il debitore che volesse evitare il proprio fallimento ha l’onere di dimostrare di trovarsi al di sotto dei tre parametri previsti dalla normativa fallimentare presentando, a tale scopo, in sede di istruttoria prefallimentare, ogni documento probatorio in suo possesso; documentazione che sarà differente a seconda che il debitore sia una società di capitali, una società di persone, ovvero un imprenditore individuale.

Per quanto concerne le società di capitali, quest’ultime potranno esibire, al fine di dimostrare il mancato superamento delle soglie di fallibilità, oltre ai bilanci d’esercizio del triennio di osservazione, anche la seguente documentazione: registro dei beni ammortizzabili (se esistente) o libro IVA acquisti (che in mancanza del registro dei beni ammortizzabili riporta le indicazioni sui cespiti), i Registri IVA delle fatture emesse o registro dei corrispettivi (per la determinazione del volume di affari), nonché il Modello UNICO.

Diversamente, invece, al fine di valutare i predetti parametri dimensionali per la fallibilità delle società di persone, occorre fare riferimento ai documenti contabili di natura ‘‘interna’’ (rendiconto e/o situazioni contabili elaborate dall’amministratore e sottoposte ai soci), nonché alle scritture, documenti e informativa contabile e fiscale di natura ‘‘esterna’’ che l’imprenditore commerciale ha l’obbligo di predisporre, conservare e trasmettere all’Amministrazione Finanziaria ai sensi delle vigenti leggi tributarie (in tal senso le raccomandazioni del Tribunale di Milano contenute nella Circolare del 21 dicembre 2006). Sul punto, si fa presente che nelle società di persone, l’amministratore non ha l’obbligo di sottoporre ai soci un progetto di bilancio, ma soltanto quello di predisporre il rendiconto di gestione, accompagnato da una relazione informativa molto più sintetica rispetto alla nota integrativa del bilancio delle società di capitali. Il rendiconto, peraltro, anche se approvato, non viene depositato nel Registro delle imprese e non è, quindi, conosciuto dai creditori sociali. Assumono, pertanto, fondamentale rilievo le scritture contabili obbligatorie (ex artt. 2214 ss. del codice civile) e, soprattutto, le scritture obbligatorie previste dalla disciplina fiscale. Si rammenta, al riguardo che, ai fini fiscali, le società di persone possono optare per il regime di contabilità ordinaria o per il regime di contabilità semplificata, pertanto l’indagine circa la valutazione della non fallibilità deve concentrarsi sull’analisi dei dati contabili emergenti nell’ambito della documentazione fiscale obbligatoria, tenuto conto del peculiare regime fiscale utilizzato dal debitore, posto che esistono oneri ed adempimenti documentali diversi a seconda del regime tributario adottato. A titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo, possono essere accertati i limiti fissati dalla Legge fallimentare esaminando la seguente documentazione: libro inventari o bilancio di verifica (se in contabilità ordinaria), registro dei beni ammortizzabili (se esistente) o libro IVA acquisti (che in mancanza del registro dei beni ammortizzabili riporta le indicazioni sui cespiti), registro IVA delle fatture emesse o registro dei corrispettivi (per la determinazione del volume d’affari) e modello UNICO società di persone.

 

Le medesime considerazioni sopra formulate operano anche con riferimento alle imprese individuali: per accertare i parametri fallimentari in capo all’imprenditore individuale occorre, infatti, applicare i principi elaborati con riferimento alle società di persone, posto che, anche nel caso di impresa individuale, assumono fondamentale importanza le scritture contabili obbligatorie (ex artt. 2214 ss. c.c.) e a maggior ragione le scritture fiscali obbligatorie.

15 maggio 2014

Sandro Cerato