Sportivi dilettanti: il trattamento dei rimborsi chilometrici

chiarito il trattamento fiscale delle indennità chilometriche erogate agli atleti dilettanti: non concorrono a formare il reddito dello sportivo se sono documentate ed effettuate fuori dal territorio comunale

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati, nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche costituiscono redditi diversi, in capo al soggetto percepiente: così dispone, infatti, l’articolo 67, comma 1, lettera m, del TUIR. Si ricomprendono tra i redditi diversi anche i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico (R.M. 26.3.2001, n. 34/E), nonché le somme corrisposte per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale, di natura non professionale, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche (art. 35, c. 5, D.L. 30.12.2008, n. 207).

Quanto al regime impositivo in capo al soggetto percipiente, per effetto del combinato disposto dell’art. 69 c. 2 del TUIR e dell’art. 25 c. 1 della L. 133/99, è prevista la non imponibilità di detti compensi fino all’importo annuo di € 7.500, sui quali non deve essere operata alcuna ritenuta. Più inciso risulta essere, invece, il prelievo fiscale in presenza di compensi di importo annuo superiore ad € 7.500 e fino ad € 28.158,28: al ricorrere di tali importi si opererà una ritenuta definitiva a titolo d’imposta, sulla base dell’aliquota IRPEF del primo scaglione (23%) aumentata delle addizionali di compartecipazione. Inoltre, fino a compensi di € 20.658,28 (€ 28.158,28 – € 7.500,00), il soggetto percettore (che come detto subisce una tassazione a titolo definitivo) non sarà tenuto ad indicare il compenso ricevuto, nell’eventuale dichiarazione dei redditi.

Per la parte di compensi che eccede l’importo di € 28.158,28, si dovrà operare, invece, una ritenuta nella stessa misura sopra indicata (23%), ma a titolo d’acconto. Sono in ogni caso escluse dalla determinazione del reddito in parola, le somme corrisposte per rimborsi di spese documentate e relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, che siano state sostenute in occasione di prestazioni svolte fuori dal territorio comunale. La normativa in ordine ai compensi nulla dice, espressamente, in ordine alla voce rimborsi chilometrici agli sportivi dilettanti. Secondo parte della dottrina, facendo la norma riferimento alle spese di viaggio e trasporto documentate (e non essendo i rimborsi chilometrici espressamente previsti) doveva intendersi che tali rimborsi costituissero parte integrante del compenso e, pertanto, si sarebbero dovuti considerare nel “montedei 7.500,00 Euro.Secondo, invece, la Guida del Contribuente n. 1/2007i rimborsi chilometrici erogati agli sportivi dilettanti per trasferte al di fuori del comune di residenza dovevano essere esclusi dai compensi ex art. 67c. 1 lett. m TUIR.

Secondo tale impostazione, infatti, sarebbe stato possibile erogare allo sportivo dilettante collaboratore rimborsi chilometrici nel limite delle tabelle ACI, per l’utilizzo dell’auto propria in relazione agli spostamenti al di fuori del comune di residenza previa delibera del Consiglio Direttivo e dietro presentazione di nota spese completa di pezze giustificative (ad es. corredati da scontrini autostradali o altra adeguata documentazione comprovante la trasferta, nonché sottoscritti dal percettore).

A fare chiarezza è intervenuta, di recente, l’Amministrazione Finanziaria, con la R.M. n. 38 del 11.4.2014, in risposta a talune richieste di chiarimenti in relazione al trattamento tributario da riservare in capo al percettore alle indennità chilometriche erogate nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate osserva che le indennità chilometriche possono essere assimilate ai rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività mediante un proprio mezzo di trasporto – e come tali non concorrono a formare il reddito dell’atleta dilettante percipiente – se sono documentate e sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Diversamente, invece, se le prestazioni sono effettuate all’interno del territorio comunale o, comunque, se le spese non sono documentate, le indennità chilometriche non concorrono alla formazione del reddito fino alla franchigia di euro 7.500, da calcolare considerando anche le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti.

Ad ogni modo, le indennità chilometriche in argomento, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma è necessario che le stesse siano quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI. Al riguardo, si rammenta che, nel S.O. n. 86 alla Gazzetta Ufficiale 23.12.2013, n. 300 sono state pubblicate le Tabelle elaborate dall’Aci relative ai costi chilometrici di esercizio per autovetture, motocicli e ciclomotori inerenti all’anno 2014.

Per quanto concerne, infine, le condizioni per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale, l’Agenzia delle Entrate conferma l’orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all’applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (Trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche), secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l’indennità chilometrica. In buona sostanza, rileva la residenza del percipiente. Riassumendo, quindi, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 69, c. 2′ del TUIR, in considerazione dell’assenza di un rapporto di lavoro nell’attività sportiva dilettantistica, non sono imponibili i rimborsi spese documentati (ivi incluse le indennità chilometriche) limitatamente a quelle sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente, non rilevando, a tal fine, la sede dell’ente erogatore.

24 aprile 2014

Sandro Cerato