Si ampliano le opzioni per il processo di Cassazione

a seguito delle modifiche al codice di procedura civile, l’impugnazione delle sentenze di appello per Cassazione è possibile anche in caso di omesso esame di un fatto storico da parte dei giudici di merito

L’impugnazione delle sentenze di appello in cassazione è possibile anche in caso di omesso esame di un fatto storico, essendo applicabile al processo tributario il decreto dello sviluppo (DL n. 83/2012).

L’importante principio è contenuto nella sentenza n. 8053/2014 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, da cui emerge che le nuove regole introdotte in materia civile dal decreto legge n. 83/2012 valgono anche per il giudizio tributario.

L’art. 360, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. dalla l n. 134/2012, ha previsto, quale specifico vizio denunciabile per cassazione, l’omesso esame di un “fatto storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato discusso tra le parti e abbia carattere decisivo, sicché il ricorrente deve indicare tale fatto storico, il “dato” da cui risulti esistente, il “come” e il “quando” esso sia stato discusso e la sua “decisività”, fermo che non rileva l’omesso esame di elementi istruttori, se il fatto storico sia stato comunque valutato dal giudice.

Nel caso di specie la società ricorrente ha impugnato due avvisi di accertamento relativi ad Ires e Irap per gli anni 2005 e 2006 con cui l’ufficio finanziario aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili in quanto relativi a traffico illecito di rifiuti. Il ricorso è stato respinto in primo grado e la CTR ha riformato tale sentenza dando ragione alla società e l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione.

I giudici di legittimità, a seguito di ordinanza di rimessione, si sono pronunciati sull’applicabilità delle norme introdotte al codice di procedura civile in riferimento ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pronunciate dal giudice tributario.

La Suprema Corte ha ritenuto preliminarmente che il processo tributario appartiene ad una giurisdizione “speciale”, esercitata dalla commissioni tributarie provinciali e regionali ex art. 1 d.lgs. n. 546/92; tale decreto, tuttavia, non prevede una disciplina speciale per il giudizio di legittimità ma si limita ad un mero rinvio alla norme del codice di rito che regolano il ricorso per cassazione. Inoltre che legislatore con il citato art. 54 ha inteso “migliorare l’efficienza delle impugnazioni sia di merito che di legittimità, che allo stato violano pressochè sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo”. Il testo riformulato dell’art. 360, n. 5, c.p.c., introduce nell’ordinamento giuridico un vizio specifico che riguarda l’omesso esame di un fatto storico non esaminato dal giudice ma che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti.

I giudici di legittimità hanno ritenuto che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice; deve essere la parte ricorrente ad indicare il fatto storico omesso e la “decisività” del fatto stesso. Nel caso di specie così non è stato in quanto l’ufficio nel proprio ricorso lamenta l’erronea esclusione dell’indeducibilità dei costi per difetto di inerenza da parte del giudice senza indicare il fatto storico non trattato, il momento in cui è stato discusso e i motivi che lo rendono decisivo.

In realtà l’ufficio avrebbe innovato nel ricorso dinanzi alla Corte denunciando l’indeducibilità dei costi, questione non rilevata nell’atto di accertamento. In tal senso la Suprema Corte. ha affermato più volte che nel processo tributario l’ufficio non può mutare i termini della contestazione, deducendo motivi e circostanze diversi da quelli presenti nell’accertamento.

Per quanto sopra la Corte ha ritenuto inammissibile il gravame in quanto la valutazione della circostanza non avrebbe necessariamente prodotto un altro esito.

16 aprile 2014

Enzo Di Giacomo