Questionario per il redditometro: è opportuno rispondere

sono in viaggio le lettere di avvio dei controlli da nuovo redditometro: in caso di mancata partecipazione all’invito al contraddittorio sono possibili maggiori controlli e l’irrogazione di una sanzione amministrativa per omessa risposta

Saranno inviate a breve (con ogni probabilità da inizio del corrente mese di aprile) le lettere di avvio dei controlli da nuovo redditometro, al fine di accertare eventuali scostamenti tra redditi dichiarati, patrimoni e spese effettivamente sostenute dal contribuente. Preliminarmente si osserva che i destinatari della predetta comunicazione saranno in numero minore rispetto a quelli inizialmente previsti: la comunicazione riguarderà, infatti, soltanto 20.000 contribuenti, un terzo in meno rispetto agli iniziali 35.000 preventivati dalle istituzioni.

 

Sotto esame sono i dati economici relativi al 2009 (UNICO 2010) inerenti le persone fisiche, le quali saranno analizzate in base ai parametri contenuti nell’anagrafe tributaria avviata nei mesi scorsi, in cui sono stati incrociati i dati in possesso dei database fiscali con quelli degli istituti di credito. Insieme alla lettera, verrà inviato un modulo (composto da tre sezioni) che potrà essere d’aiuto al contribuente per giustificare tutte le contestazioni mosse dalle Entrate: in una sezione del predetto modulo saranno indicate, infatti, le spese certe presenti nell’anagrafe tributaria, nella seconda compariranno, invece, gli investimenti su dati certi, come case o mezzi di trasporto, mentre la terza sezione servirà al contribuente come immediato ravvedimento o giustificativo. In alcune lettere ci sarà, peraltro, l’avvertenza sul cosiddetto “fitto figurativo”: se nelle banche dati dell’Agenzia non dovesse risultare che il destinatario dell’invito possieda un immobile in proprietà o in locazione e nel caso in cui quest’ultimo non fornisse chiarimenti in merito, al contribuente verrà attribuito un “fitto figurativo” – omnicomprensivo di tutte le atre tipologie di spese connesse al mantenimento dell’abitazione (acqua e condominio, manutenzione ordinaria, elettrodomestici e arredi, altri beni e servizi per la casa) – determinato sulla base dei valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012.

Ad ogni modo, è bene ribadire che, il fitto figurativo (che viene imputato quando il contribuente non risulta risiedere in nessun immobile, a titolo di proprietà, leasing o uso gratuito) non verrà considerato nella fase di selezione dei contribuenti, ma esclusivamente nel contraddittorio. In altri termini, il fitto figurativo verrà attribuito solo dopo aver selezionato il contribuente per l’accertamento e, in sede di contraddittorio, eventualmente corretto sulla base delle indicazioni fornite dal medesimo contribuente: l’unica situazione in cui il “fitto figurativo” (attribuito anche in funzione del lifestage riscontrato) concorrerà alla determinazione del maggior reddito accertabile, si avrà, pertanto, nel caso in cui il contribuente non si dovesse presentare al contraddittorio o, in tale sede, non dovesse chiarire la propria posizione.

 

Nella citata lettera delle Entrate sono stati recepiti integralmente i contenuti della C.M. del 11.3.2014 n. 6, nella quale sono stati accolti i rilievi mossi dal Garante della privacy nel parere 21.11.2013 n. 2765110. In particolare, viene precisato che, nella fase di selezione dei contribuenti, si terrà conto non solo della “famiglia fiscale” (elemento emergente dai dati presenti nella dichiarazione dei redditi, composta dal contribuente, dal coniuge, dai figli e/o dagli altri familiari fiscalmente a carico), ma anche della “famiglia anagrafica” (composta dal contribuente, dai figli anche maggiorenni e dagli altri familiari conviventi pure di fatto, non fiscalmente a carico), in quanto solo il reddito dichiarato da tutti i componenti della famiglia può giustificare gli scostamenti individuali.

 

Nella parte finale della suddetta missiva vi è contenuta la precisazione secondo cui il contribuente dovrà comparire di persona (o per mezzo di rappresentanti) per fornire dati rilevanti ai fini del successivo eventuale accertamento con l’avvertenza che, qualora fosse impossibilitato a presentarsi nel giorno indicato, potrà comunque chiedere (a mezzo telefono o mail) la fissazione di un’altra data, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Diversamente, invece, qualora il contribuente non si dovesse presentare all’invito o, pur presentandosi, non fornisca in tutto o in parte le informazioni richieste, l’Agenzia delle Entrate potrà valutare la possibilità di adottare più penetranti poteri di indagine, come le indagini bancarie, ovvero irrogare la sanzione per mancata comparizione e per omessa o incompleta risposta (da un minimo di 250 a un massimo di 2000 euro). Sul punto, è doveroso ribadire che, il confronto con l’Agenzia dell’Entrate risulta essere determinante per il futuro eventuale accertamento, poiché, in questa occasione, il contribuente potrà fornire le prove contrarie, per evitare l’attivazione della fase di accertamento successivo.

4 aprile 2014

Sandro Cerato