L'impugnazione dell'atto presupposto

è stata rimessa all’attenzione delle Sezioni Unite il problema dell’impugnazione dell’atto presupposto in assenza di una legge che dia a tale atto il valore di giudicato (Corte di Cassazione)

La Sezione Tributaria, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, relativa alla possibilità, o meno, di interpretare l’art. 19, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel senso che, laddove non obbliga ad impugnare l’atto presupposto, dovrebbe consentire al giudice tributario, quando manchi una specifica domanda di accertamento con efficacia di giudicato circa la pregiudiziale legittimità dell’atto prodromico e non vi sia una specifica legge che un tale giudicato imponga, una ricognizione dell’atto presupposto “incidenter tantum”, senza che da ciò debba farsi discendere alcun fittizio effetto di definitività di un atto presupposto mai notificato.

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