Il nuovo procedimento di accertamento sintetico

il nuovo redditometro è partito; ripassiamo le modalità con cui il fisco contatterà i contribuenti a rischio: l’invio a comparire, il contraddittorio, le possibilità di adesione ed i pagamenti rateizzati, le possibili conseguenze penali

Come è noto, con la circolare n. 24/E del 31 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha diramato le prime indicazioni operative in ordine al nuovo accertamento sintetico del reddito, disciplinato dall’art. 38, ccc. 4 – 7, del D.P.R. n. 600/73, come modificato dall’art.22 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In questi giorni, con la circolare n. 6/E dell’11 marzo 2014 l’Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni in ordine al nuovo accertamento sintetico, alla luce del parere reso dal Garante della privacyil 21 novembre 2013. Sulla base del parere reso, “la ricostruzione sintetica può essere effettuata tenendo conto, oltre che della quota di incremento patrimoniale imputabile al periodo d’imposta e della quota di risparmio formatasi nell’anno, delle ‘spese certe’ (es. spese per mutuo o canone di locazione, altre spese indicate nelle dichiarazioni per usufruire di deduzioni o detrazioni d’imposta e altre spese per beni e servizi), delle ‘spese per elementi certi’ (in quanto ancorate all’esistenza di elementi oggettivamente riscontrabili, quali, ad es. i metri quadrati effettivi delle abitazioni, la potenza degli autoveicoli, la lunghezza dei natanti) e del ‘fitto figurativo’”.

In questo nostro intervento puntiamo l’attenzione sul comma 7, dell’articolo 38, del D.P.R. n. 600/73, secondo cui “L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, avvalendoci anche delle istruzioni allora fornite (circolare n. 4/E del 16 febbraio 2009) emanate all’indomani dell’introduzione dell’istituto della definizione degli inviti a comparire (D.L. n. 112/2008, conv., con modif. in L. n. 2/2009).

 

LA DEFINIZIONE DELL’INVITO A COMPARIRE

Terminata la fase istruttoria, e sentito preliminarmente il contribuente, l’ufficio ha l’obbligo di attivare l’accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 218/97, inviando un nuovoinvito al contraddittorio con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesione ai contenuti dell’invito.

L’invito al contraddittorio, oltre ad indicare i periodi d’imposta suscettibili di accertamento nonché il giorno ed il luogo della comparizione, deve recare anche l’indicazione delle “maggiori imposte, ritenute,contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata dicui al comma 1-bis” e dei “motivi che hanno dato luogoalla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi”.

La circolare n. 24/2013 precisa che nell’invito da sintetico l’ufficio dovrà fare riferimento a quanto emerso nel corso dell’istruttoria svolta, con particolare riguardo ai contenuti dei verbali degli incontri precedenti e agli elementi ed alle argomentazioni del contribuente, nonché alle osservazioni dell’ufficio stesso.

Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997 stabilisce che ai contenuti dell’invito, integrati nei termini di cui si è detto innanzi, “il contribuente può prestare adesione … mediantecomunicazione al competente Ufficio e versamento delle somme dovute entro ilquindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Allacomunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale,l’indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita laquietanza dell’avvenuto pagamento della prima o unica rata”.

Già la circolare n. 4/2009 evidenziava che “il procedimento finalizzato all’adesione (compresa quella, preventiva, all’invito) trova la sua più idonea applicazione in tutti i casi in cui l’accertamento si basi essenzialmente su prove di natura presuntiva (iuris tantum) o su altri elementi comunque suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell’Ufficio. Situazioni del genere ricorrono, tipicamente, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:… accertamenti con metodo sintetico di cui all’art. 38, quarto comma del D.P.R. n. 600 del 1973”.

 

Il procedimento

Nell’intraprendere la procedura di adesione, le Entrate (circolare n. 4/2009) invitano i propri uffici a prestare particolare attenzione alla tempistica degli adempimenti, essendo il termine previsto dall’art. 5, c. 1-bis, posto a validità della definizione stessa.

Pertanto, per consentire al contribuente di effettuare, nel rispetto del termine previsto dall’art. 5, c. 1-bis, gli adempimenti necessari al perfezionamento della adesione, è necessario che gli Uffici procedano al fine d’assicurare che l’invito a comparire sia recapitato al contribuente almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il contraddittorio mediante il servizio postale con raccomandata ai sensi dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982 n. 890.

L’invito a comparire inviato dall’Ufficio, assume una valenza esclusivamente informativa e non vincolante; pertanto, il contribuente può non aderire all’invito a comparire e recarsi, nel luogo e nella data stabiliti, presso l’Ufficio per avviare un contraddittorio.

L’eventuale successiva definizione, a seguito di ulteriore contraddittorio, beneficerà della riduzione delle sanzioni ad 1/3 e non più ad 1/6.

Il contribuente, pertanto, dovrà valutare con attenzione il contenuto dell’invito, verificando se sussistono ulteriori margini di riduzioni della pretesa e confrontarlo con il differente trattamento sanzionatorio.

 

Le modalità di adesione

Il comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997 dispone che l’adesione, da parte del contribuente, ai contenuti dell’invito a comparire è effettuata con comunicazione al competente Ufficio della Agenzia delle Entrate e con il versamento delle somme dovute, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

Al contribuente, peraltro, è fatto obbligo di allegare alla comunicazione la quietanza dell’avvenuto pagamento dell’unica rata, o della prima rata qualora abbia optato per il pagamento rateizzato. In tal caso, nella comunicazione deve essere specificato il numero delle rate prescelte.

Circa le modalità di trasmissione, la comunicazione può essere sia consegnata direttamente agli Uffici che hanno emesso l’invito, i quali rilasciano apposita attestazione di ricevuta, sia spedita a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

Le Entrate, nella richiamata circolare n.4/2009, rilevano che “a differenza di quanto previsto per l’adesione al verbale di constatazione, che si perfeziona con la semplice comunicazione del contribuente, nel caso in esame l’adempimento degli obblighi di versamento, sia pure limitati alla prima rata in caso di rateizzazione del debito, si pone, unitamente alla comunicazione del contribuente, come presupposto essenziale per la validità della definizione”.

Ai fini del perfezionamento dell’adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio è necessario, pertanto, che il contribuente, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, effettui:

  • la comunicazione di adesione ai contenuti dell’invito al competente Ufficio, con modalità conformi alle previsioni del provvedimento direttoriale del 10 settembre 2008;

  • il pagamento dell’unica rata, o della prima rata in caso di opzione per il pagamento rateale, allegandone quietanza nella predetta comunicazione.

 

L’adesione, sotto il profilo sostanziale, deve riguardare il contenuto integrale dell’invito non essendo consentita alcuna possibilità di adesione parziale al contenuto dello stesso. Il rispetto del termine ha natura sostanziale e riguarda sia la presentazione della comunicazione che il versamento delle somme dovute.

Ai fini della relativa verifica, per le comunicazioni presentate a mezzo posta, farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante, mentre per i pagamenti effettuati varrà la data di versamento risultante dal modello unificato di pagamento.

 

Il pagamento

In caso di pagamento rateale non sono necessarie garanzie. Qualora il contribuente non adempia spontaneamente al versamento delle somme dovute, successive alla prima rata, l’Ufficio competente provvede alla iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme medesime, a norma dell’art. 14 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 602. Conseguentemente, l’ipotesi di mancato versamento delle somme oggetto del pagamento dilazionato integra la violazione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n .471/97.

 

Definizione e conseguenze penali

In tema di effetti conseguenti all’invito a comparire, le Entrate dirimono una delicata questione “qualora le violazioni oggetto dell’invito al contraddittorio integrino gli estremi di alcuno dei delitti previsti dal D.Lgs.n.74/2000, la definizione mediante adesione ai contenuti dell’invito può costituire circostanza attenuante ai sensi dell’art. 13 del citato decreto legislativo”. Quest’ultima disposizione, infatti, nel disciplinare la circostanza attenuante speciale del “pagamento del debitotributario” relativo a fatti costitutivi di delitti previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, fa espresso riferimento all’avvenuta estinzione del debito a seguito di “speciali procedure conciliative o di adesioneall’accertamento previste dalle norme tributarie”, tra le quali deve ritenersi compresa anche quella in parola, di cui all’art. 5, c. 1-bis, del decreto legislativo n. 218 del 1997 (coerentemente con l’orientamento a suo tempo fornito dalla circolare n. 154/E, par. 4.2, del 4 agosto 2000, secondo il quale l’estinzione del debito in argomento può derivare da qualsiasi tipo di definizione dei rapporti tributari).

 

17 aprile 2014

Roberta De Marchi